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Nuovo regime dell'Iva per Cassa


Nuovo regime dell’Iva per cassa dal 1° dicembre 2012, i primi chiarimenti del Fisco

Disponibile il decreto ministeriale che - in attuazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - detta la disciplina della liquidazione Iva per cassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La NUOVA “IVA per CASSA”  
CHI PUÒ OPTARE per il NUOVO REGIME  
Soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Attenzione
In caso di inizio di attività rileva la previsione di realizzare un volume d’affari entro i limiti indicati.  
SUPERAMENTO del LIMITE  
Se nel corso dell’anno viene superato il predetto limite, il nuovo regime non si applica alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento.

Attenzione
In tale ipotesi (oppure in presenza di revoca dell’opzione) nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa dev’essere computata a debito l’Iva (non ancora versata) relativa alle operazioni effettuate e i cui corrispettivi non siano stati ancora incassati. A partire dalla stessa liquidazione può essere detratta l’Iva relativa alle medesime operazioni.  
ESIGIBILITÀ dell’IMPOSTA  
Per i soggetti di cui sopra, l’Iva relativa alle cessioni e alle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Attenzione
L’Iva diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.  
DETRAZIONE  
Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione, l’Iva relativa agli acquisti effettuati può essere detratta dal momento del pagamento dei relativi corrispettivi.



Attenzione
Per i cessionari o committenti che non hanno esercitato l’opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso nel momento in cui l’operazione è stata effettuata.  
OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE dall’IVA per CASSA  
·                         Operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali Iva;
·                         Cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di privati;
·                         Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che applicano il reverse charge;
·                         Operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.

OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE dal DIFFERIMENTO della DETRAZIONE  
·                         Acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge;
·                         Acquisti intracomunitari di beni;
·                         Importazioni di beni;
·                         Estrazioni di beni dai depositi Iva.

ADEMPIMENTI  
Si applica il Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972.  
DISCIPLINA IVA  
Le operazioni in commento:
- concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore;
- partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione ex art. 19-bis del decreto Iva, con riferimento all’anno in cui sono effettuate;
- sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel quale viene incassato il corrispettivo (oppure scade il termine di un anno dal momento in cui sono state effettuate).


Attenzione
In caso di incasso parziale del corrispettivo, l’Iva è esigibile ed è computata nella liquidazione periodica in misura proporzionale.  
FATTURAZIONE  
Le fatture devono contenere l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, con l’indicazione dell’art. 32-bis  del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.  
OPZIONE  
La disciplina dell’esercizio e della revoca dell’opzione - che avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui sarà esercitata (o dalla data di inizio attività) - sarà stabilita da un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione
Sono escluse dall’Iva per cassa le operazioni già liquidate al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione.  
Fonte: My Solution (di Cesi Multimedia Srl)
Autore: Paolo Duranti

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