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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce una serie di chiarimenti in materia di cinque per mille.

CINQUE per MILLE: i CHIARIMENTI del WELFARE  
EROGAZIONE del BENEFICIO  
ANNO FINANZIARIO  Sul bonifico del 5 per mille ricevuto dal contribuente sono riportati due anni: l’anno finanziario e l’anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille (anche se nelle comunicazioni delle Amministrazioni generalmente si indica soltanto l’anno finanziario). Anche nelle comunicazioni dei beneficiari si consiglia di indicare soltanto l’anno finanziario.

Esempio
“2010/2009”: indica l’anno finanziario 2010 redditi 2009.  
CONTATTI  Eventuali quesiti sulla mancata o erronea erogazione possono essere inviati all’indirizzo mail Quesiti5perMille@lavoro.gov.it, mentre all’indirizzo Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it possono essere posti dubbi in merito alla rendicontazione delle spese.

Attenzione
Nell’email il contribuente deve indicare l’anno finanziario del contributo, il codice fiscale, l'indirizzo e i riferimenti email e telefonici/fax/cellulare dell’ente.  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO  È sufficiente inviare il modello all’Agenzia delle Entrate, non essendo necessario trasmetterne una copia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
MANCATO ACCREDITO del CONTRIBUTO  I contributi relativi al cinque per mille sono disponibili per il pagamento nella gestione ordinaria per due anni, trascorsi i quali cadono in “perenzione” e quindi non possono essere liquidati in quanto accantonati. Quindi nel 2013 ricadono nella gestione ordinaria del cinque per mille gli anni finanziari 2010 e 2011 mentre il 2009 e precedenti sono già perenti. Per i due anni di gestione ordinaria, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari del pagamento è competente l’Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettua i pagamenti indicati dalle Entrate tramite appositi elenchi. L’assenza di un ente da tali elenchi deriva da due cause:
  1. coordinate IBAN mancanti o errate (a causa di cambiamenti sociali della banca);
  2. ente sottoposto a controllo da parte delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate.

IBAN comunicato all’Agenzia delle Entrate non coincide con quello della banca
Il nuovo IBAN dev’essere comunicato alla sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate (e non al Ministero del Lavoro).

IBAN coincidente
Va contattata la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco dei pagamenti è pubblicato sul seguente sito: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/.  
REISCRIZIONE delle SOMME  Per gli importi caduti in “perenzione” il Ministero dell’Economia e Finanze emana (di solito in novembre) un decreto di reiscrizione in bilancio per i soggetti aventi diritto che ne hanno fatto richiesta al Ministero del Lavoro. Atal fine si precisa che l’istanza - munita di firma in originale e copia del documento di identità - dev’essere inoltrata con raccomandata al Ministero del Lavoro - DG Terzo settore - Div. I - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma, e deve contenere la dichiarazione di avere ancora diritto al contributo, l’importo del beneficio, l’anno finanziario di riferimento (anno in cui è stata effettuata la dichiarazione dei redditi) e le coordinate IBAN, oppure gli estremi del legale rappresentante (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita).  
MANCANZA di CONTO CORRENTE  Se l’ente non ha un conto corrente, per i contributi di importo inferiore a 1.000 euro è possibile chiedere direttamente al Ministero del Lavoro - DG Terzo settore - Div. I - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma, la liquidazione delle somme con rimessa diretta al legale rappresentante legale, indicando gli estremi di quest’ultimo (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita) e la dichiarazione di avere diritto al contributo.   
RENDICONTAZIONE  
RESTITUZIONE della SOMMA  L’importo percepito dall’ente dev’essere restituito quando:
  1. non è stato speso entro l’anno successivo al momento della percezione;
  2. l’attività è cessata o l’ente non persegue più gli scopi sociali;
  3. non ha trasmesso al Ministero del Lavoro richiedente le integrazioni richieste (come ad esempio fatture o buste paga);
  4. è stata accertata la mendacità delle dichiarazioni effettuate.


Modalità
La restituzione dev’essere effettuata:
  1. presso la Banca d’Italia, compilando il modello 121T con le seguenti indicazioni “Capitolo: 3670 - Capo: 27 - Causale: Restituzione 5 per mille anno 20__ CodiceFiscale e Nome Associazione”;
  2. oppure, con bonifico bancario (non on line), copia del quale dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro, all’indirizzo sopra indicato. La ricevuta del versamento dev’essere inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
DEVOLUZIONE  Il contributo del cinque per mille non può essere devoluto ad altro ente.  
ACCANTONAMENTO  Al momento è vietato l’accantonamento per progetti futuri della somma oltre l’anno da quando è stata percepita.  
CESSIONE del CREDITO  È ammessa la cessione del credito dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo in cui l’ente risulta ammesso al contributo.  
SPESE ANTICIPATE dai SOCI  È possibile rimborsare con il contributo del cinque per mille le spese anticipate dai soci con fondi infruttiferi in modo da estinguere il debito, sempreché le spese:
a. siano state destinate esclusivamente alle finalità di utilità sociale che contraddistinguono l’ente;
b. siano documentabili in modo certo (come ad esempio atto notarile, fatture e matrice degli assegni) ed accompagnate da una relazione illustrativa.
 
RENDICONTAZIONE di SPESE PRIMA del PAGAMENTO  Sono rendicontabili anche le spese sostenute a partire dalla pubblicazione dell’elenco definitivo nel quale l’ente risulta ammesso al contributo (e quindi anche prima del pagamento).  
BILANCIO SOCIALE  La redazione del bilancio sociale non sostituisce l’obbligo di presentazione del rendiconto.  
RENDICONTAZIONE CUMULATIVA  I rendiconti devono essere separati per anno di contribuzione (anno della dichiarazione dei redditi).  
  

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