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la ritenuta d'acconto sui bonifici esteri

La nuove ritenuta d’ingresso

La nuova ritenuta d’ingresso a titolo di acconto nella misura del 20% viene inserita nel secondo e terzo periodo del co. 2 dell’art. 4, D.L. 167/1990, riformulato dalla Legge Europea 2013 (L. 97/2013).
Con la citata disposizione s’introduce una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.


 Tabella n. 1 – Redditi soggetti alla “nuova” ritenuta del 20%

Redditi soggetti alla “nuova” ritenuta del 20%
Redditi di capitale
Redditi diversi
interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR.

plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR; 
plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR; 
redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR; 
redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;
redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR; 
plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR. 


La nuova ritenuta in ingresso a titolo di acconto deve essere applicata “ai soli redditi di fonte estera percepiti dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, che derivano dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria” (C.M. 38/E/2013).
Si tratta dunque dei seguenti soggetti:
®     persone fisiche;
®     enti non commerciali;
®     le società semplici e i soggetti equiparati;
 residenti in Italia.

Applicazione nuova “ritenuta in ingresso”

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Come precisato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, gli intermediari, con riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014, non applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione all’Amministrazione Finanziaria.

Sempre il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 Dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663), ha previsto che le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990, dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni.

Come deve comportarsi il contribuente

Il contribuente, alla luce delle nuove disposizioni normative, dovrà adottare gli opportuni comportamenti al fine di subire l’applicazione della nuova ritenuta in entrata senza che la stessa sia dovuta o subirla su una base imponibile maggiore.
Nella seguente tabella si sintetizzano le possibili casistiche che il contribuente può trovarsi a gestire, individuando per ciascuna:
®   le azioni che il contribuente dovrà compiere in rispetto degli obblighi normativi vigenti;
®   gli effetti delle azioni/non azioni del contribuente.



Fattispecie
Casi
Comportamento Contribuente
Effetti Intermediario/contribuente
Applicazione ritenuta a titolo di acconto
Sussistono i presupposti per l’applicazione
Fornisce le informazioni necessarie per la identificazione del flusso e la determinazione della base imponibile.
L’intermediario applica la ritenuta sulla base imponibile individuata tramite le informazioni prodotte dal contribuente.
Non fornisce le informazioni necessarie per la identificazione del flusso e la determinazione della base imponibile.
L’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione
Produce autocertificazione, anche preventiva, nella quale attesta che i flussi non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera.
L’autocertificazione può riguardare anche la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario.
L’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnala all’Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso.
Applicazione ritenuta a titolo di acconto
Sussistono i presupposti per l’applicazione della ritenuta che viene applicata su una base imponibile maggiore
Se il contribuente non presenta la documentazione preventiva anzidetta o comunque subisca il prelievo di un’imposta non dovuta ovvero l’imposta sia stata applicata in misura superiore a quanto dovuto, potrà percorrere strade diverse per ottenere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
In particolare:
a) può richiedere all’intermediario la restituzione entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo;
b) può presentare all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Con richiesta restituzione all’intermediario, lo stesso scomputa l’importo restituito dai versamenti successivi ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.

In caso di istanza di rimborso all’Amministrazione Finanziaria, il contribuente potrà fornire l'apposita istanza entro i 48 mesi successivi a quello in cui abbia subito, erroneamente o in misura superiore a quanto dovuto, la ritenuta d'ingresso.
NON Sussistono i presupposti per l’applicazione della ritenuta che viene comunque  applicata
Vedi caso precedente
Vedi caso precedente

Fac – simile autocertificazione


Qualora NON sussistano i presupposti per l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto il contribuente dovrà autocertificare “all’intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria”.
In tale caso, l’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnala all’Amministrazione Finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso.
Di seguito, si propone un fac – simile dell’autocertificazione da presentare all’intermediario per evitare l’applicazione della ritenuta.



Spett. Intermediario/Banca/Posta
Via…… ………….
Cap………….
Città……………

Oggetto: Autocertificazione ai sensi dell’art. 4, D.L. 167/1990 e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 Dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663)

Il sottoscritto…………nato a …………….il……………………………….residente in……………..Via…………………………….CAP……………………….C.F. ………………………………..Telefono………………………………….email…………………………….

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il flusso proveniente da………………….per Euro …………………………………..incassato sul conto corrente n…………………………..a me intestato e trattenuto presso la Vostra Agenzia/filiale:
(barrare la casella che interessa)
Ÿ        rientra nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta in forma individuale;
Ÿ        non rientra tra le tipologie di redditi “esteri”, redditi di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del Tuir) e redditi diversi (art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del Tuir), sui quali gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione devono applicare la ritenuta a titolo acconto;
Ÿ        rientra tra le tipologie di redditi esteri sui quali gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione devono applicare la ritenuta a titolo acconto, ma l’art………………………..della Convenzione contro le doppie imposizioni…………………………………….riserva la potestà impositiva esclusiva su tale reddito al Paese……………………….(barrare se norme Convenzionali riservano la potestà impositiva esclusiva al paese di provenienza del reddito e indicare il Paese in cui tale reddito verrà tassato).

Per tale ragione si richiede la dispensa dall’applicazione della ritenuta del 20% a titolo di acconto (art. 4, co. 2, D.L. 167/1990) su dette somme.

La presente autocertificazione:
-          ha validità per il presente flusso;
-          ha validità per tutti i flussi dallo stesso disponente;
-          ha validità per tutti i flussi fino alla data del …………………

Data e Luogo
…………………………………………………

In fede
………………………………………………..

Si allega:
a)………………………
b)……………………………
c)……………………….












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