La nuove ritenuta d’ingresso
La nuova ritenuta d’ingresso a titolo di
acconto nella misura del 20% viene inserita nel secondo e terzo periodo
del co. 2 dell’art. 4, D.L. 167/1990, riformulato dalla Legge Europea
2013 (L. 97/2013).
Con la citata disposizione s’introduce una
forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto su determinate tipologie
di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da
investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.
Tabella n. 1 – Redditi soggetti alla “nuova” ritenuta del 20%
Redditi soggetti alla “nuova” ritenuta del 20%
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Redditi di capitale
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Redditi diversi
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interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito
e conto corrente di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del
TUIR;
importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera c), del TUIR;
compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione
o di altra garanzia, di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
tutti gli interessi e altri proventi
derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR.
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plusvalenze derivanti dalla cessione di
immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b),
del TUIR;
plusvalenze realizzate a seguito della
cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel
Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
f), del TUIR;
redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur
usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;
redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione
di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla
lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR;
plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni
qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c),
del TUIR.
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La nuova ritenuta in ingresso a titolo di acconto deve essere applicata “ai soli redditi di fonte estera percepiti
dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in sede di presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi, che derivano dagli investimenti all’estero e
dalle attività estere di natura finanziaria” (C.M. 38/E/2013).
Si tratta dunque dei seguenti soggetti:
®
persone fisiche;
®
enti non commerciali;
®
le società semplici e i soggetti equiparati;
residenti in Italia.
Applicazione nuova “ritenuta in ingresso”
Le
disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del
1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per
i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Come
precisato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre
2013, gli intermediari, con riferimento
ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014, non
applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione all’Amministrazione Finanziaria.
Sempre
il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 18 Dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663), ha previsto che le ritenute e le
imposte sostitutive derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990, dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30
giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei
relativi interessi e senza applicazione di sanzioni.
Come deve comportarsi il contribuente
Il contribuente, alla luce
delle nuove disposizioni normative, dovrà adottare gli opportuni comportamenti
al fine di subire l’applicazione della nuova ritenuta in entrata senza che la
stessa sia dovuta o subirla su una base imponibile maggiore.
Nella seguente tabella
si sintetizzano le possibili casistiche che il contribuente può trovarsi a
gestire, individuando per ciascuna:
®
le azioni che il contribuente dovrà compiere in
rispetto degli obblighi normativi vigenti;
®
gli effetti delle azioni/non azioni del contribuente.
Fattispecie
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Casi
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Comportamento Contribuente
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Effetti Intermediario/contribuente
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Applicazione ritenuta a titolo di acconto
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Sussistono i presupposti per l’applicazione
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Fornisce le informazioni necessarie per
la identificazione del flusso e la determinazione della base imponibile.
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L’intermediario applica la ritenuta sulla
base imponibile individuata tramite le informazioni prodotte dal
contribuente.
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Non fornisce le informazioni necessarie
per la identificazione del flusso e la determinazione della base imponibile.
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L’intermediario applica la ritenuta
sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.
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Non sussistono i presupposti per l’applicazione
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Produce autocertificazione, anche preventiva, nella quale attesta che i
flussi non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale e
redditi diversi di fonte estera.
L’autocertificazione può riguardare anche
la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo
intermediario.
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L’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e
segnala all’Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e
l’ammontare del flusso.
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Applicazione ritenuta a titolo di acconto
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Sussistono i presupposti per l’applicazione della ritenuta che viene
applicata su una base imponibile maggiore
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Se il
contribuente non presenta la documentazione preventiva anzidetta o comunque
subisca il prelievo di un’imposta non dovuta ovvero l’imposta sia stata
applicata in misura superiore a quanto dovuto, potrà percorrere strade diverse
per ottenere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
In particolare:
a) può
richiedere all’intermediario la restituzione entro il termine del 28 febbraio
dell’anno successivo a quello del prelievo;
b) può
presentare all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso con le
modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602.
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Con richiesta
restituzione all’intermediario, lo stesso scomputa l’importo restituito dai
versamenti successivi ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.
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In caso di
istanza di rimborso all’Amministrazione Finanziaria, il contribuente potrà
fornire l'apposita istanza entro i 48 mesi successivi a quello in cui abbia
subito, erroneamente o in misura superiore a quanto dovuto, la ritenuta
d'ingresso.
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NON Sussistono i presupposti per l’applicazione della ritenuta che
viene comunque applicata
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Vedi caso
precedente
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Vedi caso precedente
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Fac – simile autocertificazione
Qualora NON sussistano i presupposti per
l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto il contribuente dovrà
autocertificare “all’intermediario che i
flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all’estero o
attività estere di natura finanziaria”.
In tale caso,
l’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e
segnala all’Amministrazione Finanziaria il nominativo del contribuente e
l’ammontare del flusso.
Di seguito, si
propone un fac – simile dell’autocertificazione da presentare all’intermediario
per evitare l’applicazione della
ritenuta.
Spett. Intermediario/Banca/Posta
Via…… ………….
Cap………….
Città……………
Oggetto:
Autocertificazione ai sensi dell’art. 4, D.L. 167/1990 e del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 Dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663)
Il
sottoscritto…………nato a …………….il……………………………….residente
in……………..Via…………………………….CAP……………………….C.F.
………………………………..Telefono………………………………….email…………………………….
DICHIARA
sotto la propria
responsabilità che il flusso proveniente da………………….per Euro …………………………………..incassato
sul conto corrente n…………………………..a me intestato e trattenuto presso la Vostra Agenzia /filiale:
(barrare la
casella che interessa)
rientra
nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta in forma individuale;
non
rientra tra le tipologie di redditi
“esteri”, redditi di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del
Tuir) e redditi diversi (art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del Tuir), sui
quali gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione
devono applicare la ritenuta a titolo acconto;
rientra tra le tipologie di redditi esteri sui quali
gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione devono
applicare la ritenuta a titolo acconto, ma l’art………………………..della Convenzione
contro le doppie imposizioni…………………………………….riserva la potestà impositiva
esclusiva su tale reddito al Paese……………………….(barrare se norme Convenzionali
riservano la potestà impositiva esclusiva al paese di provenienza del reddito e
indicare il Paese in cui tale reddito verrà tassato).
Per tale ragione si richiede la dispensa
dall’applicazione della ritenuta del 20% a titolo di acconto (art. 4, co. 2,
D.L. 167/1990) su dette somme.
La presente autocertificazione:
-
ha
validità per il presente flusso;
-
ha
validità per tutti i flussi dallo stesso disponente;
-
ha
validità per tutti i flussi fino alla data del …………………
Data e Luogo
…………………………………………………
In fede
………………………………………………..
Si allega:
a)………………………
b)……………………………
c)……………………….
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