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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         In arrivo i primi controlli basati sul nuovo redditometro (redditi 2009)
·         IMU e TASI: i coefficienti moltiplicatori da utilizzare nel 2014 per il calcolo della base imponibile
·         Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali (ma non per tutti)
·         Nuovo limite per la detrazione IRPEF sull’acquisto di mobili
·         Pubblicata la scheda per destinare il 2 per mille ai partiti politici
·         Rafforzamento controlli su false Co.Co.Pro. e partite IVA
·         Il Decreto "Piano Casa"
·         La cedolare secca nel caso di immobili ad uso turistico
·         Diritto camerale annuale: importi invariati per il 2014
·         Immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro
·         Contributi dei professionisti con prescrizione quinquennale

APPROFONDIMENTI
·         Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali
·         Diritto camerale annuale 2014





IN BREVE

ACCERTAMENTO

In arrivo i primi controlli basati sul nuovo redditometro (redditi 2009)

L’Agenzia Entrate ha annunciato l’invio di almeno 20.000 lettere per avviare un contraddittorio sulla base dei risultati del redditometro 2009.
La lettera sarà accompagnata da un allegato con l’indicazione delle spese che fanno sorgere dubbi sul reddito dichiarato dal contribuente. Il direttore dell'Agenzia Entrate ha dichiarato che le lettere di avvio dei controlli da nuovo redditometro riguarderanno solo casi in cui la differenza tra reddito dichiarato e speso sia eclatante e solo per spese certe ed effettivamente sostenute.
La fase del contraddittorio preventivo è fondamentale per evitare il sorgere del contenzioso, laddove possibile, e comunque per assicurarsi una migliore difesa. Invitiamo quindi gli eventuali destinatari di prendere immediato contatto con lo studio.


TRIBUTI LOCALI
IMU e TASI: i coefficienti moltiplicatori da utilizzare nel 2014 per il calcolo della base imponibile
D.Dirett. 19 febbraio 2014
Sono stati approvati i coefficienti moltiplicatori da utilizzare nel 2014 per il calcolo della base imponibile IMU e TASI per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in Catasto (senza rendita certa) interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
In questi casi, fino all’attribuzione della rendita, la base imponibile viene determinata ogni anno applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
I coefficienti moltiplicatori aggiornati per il 2014 sono i seguenti:

Anno
Coeff.
Anno
Coeff.
Anno
Coeff.
2014
1,01
2013
1,02
2012
1,04
2011
1,08
2010
1,10
2009
1,11
2008
1,15
2007
1,19
2006
1,22
2005
1,26
2004
1,33
2003
1,38
2002
1,43
2001
1,46
2000
1,51
1999
1,53
1998
1,55
1997
1,59
1996
1,64
1995
1,69
1994
1,74
1993
1,78
1992
1,80
1991
1,83
1990
1,92
1989
2,01
1988
2,09
1987
2,27
1986
2,44
1985
2,62
1984
2,79
1983
2,96


1982
1,01




e anni precedenti
3,14





Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali (ma non per tutti)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 715 (legge di Stabilità 2014), che modifica l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011
La legge di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%.
L’IMU resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato ad IRAP.
Non è mai ammessa la deducibilità dell'IMU riferita:
                     agli immobili che, sebbene strumentali per natura, sono destinati alla vendita (i cosiddetti "beni merce");
                     agli "immobili patrimonio" (quelli relativi a imprese commerciali che non costituiscono né beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
                     alle aree fabbricabili.
(Vedi Approfondimento)

AGEVOLAZIONI

Nuovo limite per la detrazione IRPEF sull’acquisto di mobili

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 139 (legge di Stabilità 2014)
La legge di Stabilità per il 2014 prevede che per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati dal 1° gennaio 2014, le spese detraibili non possano comunque essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati.
Il limite introdotto dalla legge di Stabilità era stato subito abrogato dal D.L. n. 151/2013 che però non è stato poi convertito ed è decaduto.
Il nuovo limite vale quindi a decorrere dal 2014 mentre, relativamente alle spese sostenute nel 2013, opera solo il limite dei 10.000 euro.
E’ irrilevante il fatto che nel 2013 non siano state sostenute spese di ristrutturazione e si sia proceduto solo con l’inizio dei lavori. In questo caso sarà infatti detraibile il versamento effettuato nel 2013 per l’acquisto di mobili anche se le spese per la ristrutturazione, iniziata nel 2013, siano state sostenute nel 2014.

IRPEF

Pubblicata la scheda per destinare il 2 per mille ai partiti politici

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 aprile 2014, n. 48387
Il direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato la scheda con cui le persone fisiche potranno destinare il 2‰ della propria IRPEF a uno dei partiti politici che, superato l’esame della “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”, potranno ricevere il contributo volontario dei loro sostenitori, attraverso il nuovo strumento introdotto dall’art. 12 del D.L. n. 149/2013, che ha abolito il finanziamento diretto ai partiti.
Possono esercitare la scelta, rispettando le scadenze stabilite per le dichiarazioni dei redditi, già a decorrere dal 2014 e in relazione al periodo d’imposta 2013, anche le persone fisiche, che pure essendo titolari di redditi, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione (730 o UNICO).
La scheda, che può essere scaricata e stampata dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, si presenta come quella già utilizzata per il 5 e l’8‰.
Il contribuente può trasmettere la scheda direttamente on line oppure attraverso i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, i Caf e gli altri intermediari abilitati, o rivolgendosi agli uffici postali.

LAVORO

Rafforzamento controlli su false Co.Co.Pro. e partite IVA

Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Comunicato 1 aprile 2014
Il Ministero del Lavoro ha preannunciato il rafforzamento dei controlli sull'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione a progetto e delle partite IVA.
Il ricorso a tali tipologie contrattuali risulta infatti illegittimo quando avviene per mascherare un rapporto di lavoro che in realtà risulta essere subordinato, non rispettando gli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti del lavoratore, che si trova in condizioni di precarietà e senza prospettive di stabilizzazione.


IMMOBILI

Il Decreto "Piano Casa"

D.L. 28 marzo 2014, n. 47
Il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, denominato "Piano casa", prevede interventi immediati per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
Segnaliamo in particolare:
       la riduzione al 10%, per il quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti in relazione ai contratti a canone concordato;
       l'abbattimento della base imponibile dei redditi da locazione di alloggi sociali, ossia detti redditi non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP, nella misura del 40%;
       l'incremento a 200 milioni di euro del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
       nuove detrazioni speciali, per il periodo 2014-2016, per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
       maggiori garanzie per i proprietari che concedono immobili in affitto a canone concordato.

La cedolare secca nel caso di immobili ad uso turistico

Riposta MEF ad interrogazione parlamentare 12 marzo 2014, n. 5-02262
Il MEF ha confermato che il regime della cedolare secca risulta applicabile anche per i contratti di locazione ad uso turistico, conclusi da agenzie immobiliari operanti tramite un mandato senza rappresentanza, limitandone però gli effetti alle imposte dirette.
Rimangono quindi dovute le imposte di registro e di bollo.


SOCIETÀ

Diritto camerale annuale: importi invariati per il 2014

Ministero dello Sviluppo economico, Nota 5 dicembre 2013, n. 201327
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento.
L’obbligatorietà del versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n.51, che collegava espressamente il pagamento di tale diritto all’effettivo svolgimento di un’attività economica.
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, il presupposto del diritto è l’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato come pienamente valide anche per l'anno 2014, le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, che alle fasce ed alle aliquote di fatturato. Gli importi rimangono quindi  invariati rispetto alle misure stabilite per il 2011, 2012 e 2013.
(Vedi Approfondimento)

IVA

Immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro

Agenzia delle Dogane, Nota 1 aprile 2014, n. 3540
Vincolando le merci al regime dell’immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro, l’importatore beneficia della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione a condizione che le merci siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro dove l’imposta sarà assolta. La sospensione è concessa in quanto l’importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro.
Fino allo scorso 7 aprile 2014, a garanzia dell’impegno assunto dal dichiarante di trasportare/spedire i beni in altro Stato membro, veniva richiesta una garanzia di importo pari ai diritti doganali dovuti sulla merce importata, che poteva essere svincolata soltanto dimostrando, con il modello INTRA 1-bis, l’avvenuta cessione intracomunitaria della merce stessa.
A decorrere dall’8 aprile 2014 la garanzia non è più richiesta.

PROFESSIONI

Contributi dei professionisti con prescrizione quinquennale

Corte di Cassazione, Sentenza 20 febbraio 2014, n. 4050
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che i contributi e le sanzioni dovuti alle Casse previdenziali si prescrivono in cinque anni; non sussiste più la connotazione di specialità esistente un tempo per i vari ordinamenti previdenziali, in quanto il Legislatore ha disciplinato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli Enti previdenziali, con relativa abrogazione delle previgenti regolamentazioni differenziate.
L’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 prevede infatti che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono:
       in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (termine ridotto a cinque anni a partire dal 1° gennaio 1996);
       in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.




APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI
Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali
La legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 715 (legge di Stabilità 2014), prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%.
L’IMU resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato ad IRAP.
La deduzione dell'IMU riferita agli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione, indipendentemente dalla forma giuridica; potranno quindi operare la deduzione:
       le società di capitali (S.r.l., S.p.A., ecc.) e gli enti commerciali residenti;
       gli enti non commerciali, relativamente all'IMU riferita a immobili relativi all'attività commerciale esercitata;
       le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
       le imprese individuali, familiari o coniugali;
       le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
       i professionisti e gli studi professionali.
Per la corretta individuazione degli immobili strumentali, si rinvia all'art. 43, comma 2, del Tuir che distingue:
       gli immobili strumentali per destinazione: sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (e non di terzi), a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche;
       gli immobili strumentali per natura: sono quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione. Sono gli immobili appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
o        gruppo A, limitatamente alla categoria A/10 (uffici e studi privati);
o        gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei per deposito di derrate);
o        gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori);
o        gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito);
o        gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche).
Per le imprese individuali, affinché l’immobile possa considerarsi strumentale ai fini fiscali, è necessaria la preliminare iscrizione del bene in contabilità (nel libro inventari, nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria).
Per i lavoratori autonomi la strumentalità dell'immobile può invece essere solo per destinazione.

Non è mai ammessa la deducibilità dell'IMU riferita:
       agli immobili che, sebbene strumentali per natura, sono destinati alla vendita (i cosiddetti "beni merce”);
       agli "immobili patrimonio" (quelli relativi a imprese commerciali che non costituiscono né beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
       alle aree fabbricabili.

 


SOCIETÀ

Diritto camerale annuale 2014
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento.
L’obbligatorietà del versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che collegava espressamente il pagamento di tale diritto all’effettivo svolgimento di un’attività economica.
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, il presupposto del diritto è l’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.

La misura del diritto dovuto ad ogni singola Camera di Commercio è determinata dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Con la circolare 5 dicembre 2013, n. 201237, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito gli importi del diritto camerale annuale per il 2014.
Nella sostanza, sono confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato applicati dal 2011.
Soggetti iscritti al REA - I soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono un importo pari a 30,00 euro.
Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro - Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è dovuto come segue:
       società semplici non agricole: 200,00 euro;
       società semplici agricole: 100,00 euro;
       società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001: 200,00 euro;
       imprese individuali: 88,00 euro.
Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro – Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
       imprese individuali: 200,00 euro;
       tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2013 (fino ad un massimo di 40.000,00 euro).
L’impresa deve inoltre versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200,00 euro. Le unità locali e le sedi secondarie
di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna unità o sede l’importo di 110,00 euro.

Nuove iscrizioni dal 2014
Le nuove imprese individuali, iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro delle imprese, e i soggetti iscritti al REA dal 1° gennaio 2014 sono tenuti a corrispondere, rispettivamente, i seguenti importi fissi: 88,00 euro, 200,00 euro e 30,00 euro; tutte le altre nuove imprese versano l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200,00 euro (ad eccezione delle società semplici agricole che versano 100,00 euro). Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte, versano una somma pari al 20% degli importi testé indicati.

Modalità e termini di versamento
Per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o annotazione. Invece, per gli altri, salvo eventuali proroghe, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (il 16 giugno 2014, oppure il 16 luglio 2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo).


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