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IN BREVE
·         La compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2016
·         Nota di variazione IVA: novità
·         730 precompilato: invio spese sanitarie 2015 in scadenza al 1° febbraio
·         Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
·         Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
·         IMU “imbullonati”
·         Le nuove sanzioni tributarie amministrative dal 1° gennaio 2016
·         La riammissione a piani di rateazione decaduti
·         Novità IVIE
·         I nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie
·         La sede dell’impresa individuale

APPROFONDIMENTI
·         La compensazione del credito IVA
·         Le novità sulla nota di variazione IVA

IN BREVE

IVA
La compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2016
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2015 può essere utilizzato a compensazione di altri tributi, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2016 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2015), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2016 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2016).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

(Vedi l’Approfondimento)

Nota di variazione IVA: novità
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 126 (legge di Stabilità 2016)
La legge di Stabilità 2016 ha apportato importanti novità all’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle note di variazione IVA.
Ha innanzitutto individuato tutti i casi in cui la nota di variazione può essere emessa a seguito di mancato pagamento, per poter recuperare l’imposta originariamente liquidata; i casi sono:
         fallimento;
         liquidazione coatta amministrativa;
         concordato preventivo;
         amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
         ristrutturazione debiti ex art. 182-bis, legge fallimentare;
         piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare;
         procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

In questi casi l’emissione della nota di credito non soggiace alla regola temporale annuale dall’effettuazione dell’operazione.
Non è stato compreso tra le ipotesi di mancato pagamento il caso del committente/cessionario che acceda a una delle procedure di esdebitazione da sovraindebitamento regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 .

(Vedi l’Approfondimento)

DICHIARAZIONI
730 precompilato: invio spese sanitarie 2015 in scadenza al 1° febbraio
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 5 gennaio 2016; D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 3;

A decorrere da quest’anno, per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:
·         farmacie (pubbliche e private);
·         aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
·         medici e odontoiatri.

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente dall’interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).

SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
·           400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
·           700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
·         ricavi 5.164.568,99 euro;
·         rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.


TRIBUTI LOCALI
IMU “imbullonati”
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21-24 (legge di Stabilità 2016)
La legge di Stabilità (art. 1, commi 21-24) prevede che dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, andrà determinata tramite stima diretta “che tenga conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.
Dalla stima saranno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; non saranno quindi considerati gli impianti ed i macchinari c.d. “imbullonati”.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 i proprietari degli immobili interessati potranno quindi presentare specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale.
Per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 la rendita catastale rideterminata produrrà effetti già con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e sarà quindi rilevante per la determinazione dell’IMU 2016.

SANZIONI
Le nuove sanzioni tributarie amministrative dal 1° gennaio 2016
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 133 (legge di Stabilità 2016)
La Legge di Stabilità (art. 1 comma 133) ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie amministrative prevista dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme sulla voluntary disclosure, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
Tra le principali novità, già rilevanti anche in caso di ravvedimento operoso, segnaliamo:
·         la riduzione delle sanzioni del 50% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni;
·         l’introduzione di una soglia più elevata di punibilità, per gli omessi versamenti di ritenute certificate, pari a 150.000 euro;
·         l’introduzione di una soglia più elevata di punibilità, per gli omessi versamenti IVA, pari a 250.000 euro;
·         una diminuzione delle sanzioni per i casi di “reverse charge”: in caso di erronea applicazione del regime di reverse charge in luogo dell'IVA e viceversa, la sanzione è in misura fissa da 250 a 10.000 euro nelle ipotesi in cui non vi è alcun danno erariale. La sanzione in misura proporzionale, dal 90 al 180% dell'imposta rimane esclusivamente nei casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi connessi al meccanismo dell'inversione contabile avrebbe generato, in capo al committente, una posizione di debito ai fini IVA.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La riammissione a piani di rateazione decaduti
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 134-135 (legge di Stabilità 2016)
La Legge di Stabilità (art. 1, commi 134-135) prevede che, in presenza di una definizione dell'accertamento tributario o di omessa impugnazione (ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), i contribuenti che nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono decaduti da un piano di rateazione, possano essere riammessi al medesimo piano (ma limitatamente alle imposte dirette).
Per ottenere la riammissione ai piani decaduti il debitore dovrà:
·         riprendere il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016;
·         nei 10 giorni successivi al versamento, trasmettere copia della relativa quietanza all'ufficio competente ai fini della sospensione dei carichi iscritti a ruolo. A seguito dell'invio della quietanza non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Si decade dal nuovo piano di rateazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

IMPOSTE INDIRETTE
Novità IVIE
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 16 (legge di Stabilità 2016)
La Legge di Stabilità (art. 1, comma 16) ha previsto l'esenzione dall'IVIE per l'immobile posseduto all'estero, adibito ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esenzione non opera per le abitazioni c.d. di lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; in questi casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di 20.000 euro, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.
In caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

IMPOSTE DI REGISTRO, SUCCESSIONI E DONAZIONI
I nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie
MEF, Decreto Dirett. 21 dicembre 2015
Con il decreto dell'11 dicembre 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Sono stati conseguentemente aggiornati i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie:

Età
Usufruttuario
Coefficiente
Usufrutto
Nuda Proprietà
da 0 a 20
475
95 %
5 %
da 21 a 30
450
90 %
10 %
da 31 a 40
425
85 %
15 %
da 41 a 45
400
80 %
20 %
da 46 a 50
375
75 %
25 %
da 51 a 53
350
70 %
30 %
da 54 a 56
325
65 %
35 %
da 57 a 60
300
60 %
40 %
da 61 a 63
275
55 %
45 %
da 64 a 66
250
50 %
50 %
da 67 a 69
225
45 %
55 %
da 71 a 72
200
40 %
60 %
da 73 a 75
175
35 %
65 %
da 76 a 78
150
30 %
70 %
da 79 a 82
125
25 %
75 %
da 83 a 86
100
20 %
80 %
da 87 a 92
75
15 %
75 %
da 93 a 99
50
10%
90%

IMPRESE
La sede dell’impresa individuale
MISE, Parere 28 dicembre 2015, n. 283970
Il MISE ha precisato che l’impresa individuale che ha sede in un comune ma ha iniziato l’attività presso un’unità locale posta in diversa provincia può mantenere la sede nel primo comune.
La sede dell’impresa non coincide infatti necessariamente con il luogo in cui avviene lo scambio o la produzione di beni o servizi ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta l’attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro) volta all’ottenimento di un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori. I due luoghi anzidetti in molti casi coincidono, ma possono anche essere distinti.

Se l’imprenditore ha la propria sede in un luogo non coincidente con quello in cui viene concretamente svolta l’attività di produzione o di scambio e tali luoghi sono posti in province diverse (rientrando nella competenza, pertanto, di diversi uffici del Registro Imprese), al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di pubblicità legale d’impresa, il titolare dell’impresa sarà tenuto sia ad iscrivere la sede “principale” presso l’ufficio del registro delle imprese della competente Camera di Commercio, sia a denunciare l’avvio dell’attività presso una diversa localizzazione posta in una diversa provincia.



APPROFONDIMENTI

IVA
La compensazione del credito IVA
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2015 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2016 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2015), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2016 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2016).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, possa essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.

Chi avesse maturato nel 2014 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2015, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2014) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2015, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2015.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
         da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
         e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Concludiamo precisando che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

IVA
Le novità sulla nota di variazione IVA
La legge di Stabilità 2016 ha apportato importanti novità all’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle note di variazione IVA.
Ha innanzitutto individuato tutti i casi in cui la nota di variazione può essere emessa a seguito di mancato pagamento, per poter recuperare l’imposta originariamente liquidata; i casi sono:
         fallimento;
         liquidazione coatta amministrativa;
         concordato preventivo;
         amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
         ristrutturazione debiti ex art. 182-bis, legge fallimentare;
         piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare;
         procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
In questi casi l’emissione della nota di credito non soggiace alla regola temporale annuale dall’effettuazione dell’operazione.
Non è stato compreso tra le ipotesi di mancato pagamento il caso del committente/cessionario che acceda a una delle procedure di esdebitazione da sovraindebitamento regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 .

Il “nuovo” art. 26 individua anche la data dalla quale il creditore può emettere la nota di variazione. In particolare  prevede che la facoltà di emettere la nota di credito decorre:
"a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose."
Pertanto non si dovrà più attendere la conclusione della procedura e l’IVA potrà essere recuperata all’avvio della procedura concorsuale. Qualora poi il creditore dovesse incassare il suo credito o una parte dello stesso, scatterà l’obbligo di emettere corrispondente nota di variazione in aumento.
Per quanto riguarda le procedure esecutive individuali ricordiamo che le stesse si considerano infruttuose:
1.      quando dal verbale di pignoramento presso terzi, redatto dall’ufficiale giudiziario, risulta che non vi sono beni o crediti da pignorare;
2.      quando dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da sottoporre a pignoramento, ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
3.      quando l’asta per la vendita dei beni pignorati sia andata deserta per tre volte e si decide d’interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Per espressa previsione dell’art. 26, comma 5, riformulato nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di emettere la nota di variazione per mancato pagamento a carico del soggetto di cui al quarto comma, lettera a), il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ricevuto.

ATTENZIONE
Decorrenza delle novità

Per espressa previsione normativa le disposizioni che riguardano l’emissione di nota di credito “immediata” in caso di procedure concorsuali (lett. a)) si applicheranno nel caso in cui il committente o cessionario sia assoggettato a una procedure concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.



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