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Nuove comunicazioni Iva dal 2017



Il D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016 introduce, dal 2017, due specifici nuovi obblighi:
-    invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
-    invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.
L’Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.
Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l’Agenzia informerà il contribuente che potrà:
-    fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia;
-    versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.
Si propone l’elenco delle scadenze conseguente alla conversione in legge del D.L. 193/2016, anche se il calendario delle nuove comunicazioni Iva potrebbe subire ulteriori modifiche nell’ambito del decreto di fine anno, con le correzioni alla Legge di bilancio.
Adempimenti
Mese
Trimestre
Versamenti
Invio dati
a regime
2017
Liquidazione Iva
Gennaio

16.02.n
31.05.n
25.07.2017
Febbraio

16.03.n
Marzo

16.04.n

I trimestre
16.05.n
Spesometro
Gen-Feb-Mar
I trimestre
--------
Liquidazione Iva
Aprile

16.05.n
16.09.n
Maggio

16.06.n
Giugno

16.07.n

II trimestre
16.08.n
Spesometro
Apr-Mag-Giu
II trimestre
--------
Liquidazione Iva
Luglio

16.08.n
30.11.n
30.11.2017
Agosto

16.09.n
Settembre

16.10.n

III trimestre
16.11.n
Spesometro
Lug-Ago-Set
III trimestre
--------
Liquidazione Iva
Ottobre

16.11.n
28.02.(n+1)
28.02.2018
Novembre

16.12.n
Dicembre

16.01.(n+1)

IV trimestre
16.02.(n+1)/16.03.(n+1)1
Spesometro
Ott-Nov-Dic
IV trimestre
--------
Dichiarazione Iva
(in forma autonoma)
Annuale


30.04.(n+1)
28.02.2017
Nota1
Il 16.02 interessa i trimestrali “speciali” (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali “normali” il versamento è effettuato entro il 16.03 (termine di versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale).

ENTRATA
IN VIGORE

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.


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