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rassegna fiscale periodica



IN BREVE
·         Split payment: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulle nuove regole
·         Acconti in scadenza al 30 novembre 2017
·         Assegnazione/cessione beni ai soci e trasformazione agevolata: versamento rata al 30 novembre 2017
·         Riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle
·         Definizione agevolata: il 30 novembre scade la terza rata (e anche le prime due)
·         Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2017
·         Adempimento spontaneo per sanare le incongruenze tra volume d’affari IVA e “vecchio” spesometro
·         Scade il 18 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2017
·         Comunicazioni “compliance” sui redditi 2013 da definire entro fine anno
·         Istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi
·         Bonus pubblicità esteso anche alle testate online
·         Zona franca sisma Centro Italia: prorogato al 20 novembre il termine per presentare le domande di accesso alle agevolazioni

APPROFONDIMENTI
·         Le nuove regole sullo split payment chiarite dalle Entrate
·         Comunicazioni “compliance” per la definizione dei redditi 2013





IN BREVE

IVA
Split payment: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulle nuove regole
Agenzia delle Entrate, Circolare 7 novembre 2017, n. 27/E
Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
L'art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha infatti modificato la disciplina del cosiddetto “split payment” con effetti a partire dal 1° luglio 2017.
Per definire le modalità di applicazione della nuova disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il D.M. 27 giugno 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il D.M. 13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il quadro normativo è stato infine ulteriormente modificato dal D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio 2018.


Vedi l’Approfondimento


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Acconti in scadenza al 30 novembre 2017
In prossimità della scadenza vi ricordiamo che giovedì 30 novembre 2017 andrà versata la seconda rata d’acconto per il 2017 relativa a:
·       imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
·       IRAP;
·       IVIE e IVAFE;
·       cedolare secca sulle locazioni;
·       contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello Redditi 2017 e dai soggetti IRES tenuti al Modello Redditi 2017 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:
·       per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
·       per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
·       unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
·       due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

Anche l’acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
·       unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
·       due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L’acconto IRAP, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.


AGEVOLAZIONI
Assegnazione/cessione beni ai soci e trasformazione agevolata: versamento rata al 30 novembre 2017
Il prossimo 30 novembre scadrà il termine di versamento della prima rata, pari al 60%, delle imposte sostitutive dell'Irpef/Ires e dell'Irap, dovute per:
·       la cessione o assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o di beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa),
·       la trasformazione in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni,
effettuate entro il 30 settembre 2017.
Il restante 40% dovrà essere versato entro il 16 giugno 2018.


RISCOSSIONE, SANATORIA
Riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle
D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, art. 1
L’art. 1 del Decreto Legge in materia fiscale (D.L. n. 148/2017), collegato alla legge di Bilancio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2017, ha definito le modalità per accedere alla nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento.
Il Decreto ha previsto tre possibilità per il contribuente:
1.       la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 e l’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto di aver messo a disposizione dei contribuenti il nuovo servizio “Fai D.A. te”, tramite cui è possibile richiedere l’elenco delle cartelle rottamabili e presentare la domanda di rottamazione dei ruoli;
2.       la possibilità di aderire alla "Rottamazione bis" per carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu in precedenza ammesso alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate;
3.       ed infine la possibilità di versare entro il 30 novembre 2017 le rate già scadute a luglio e settembre 2017 ma non pagate da contribuenti che avevano aderito alla "prima" Rottamazione delle cartelle.


RISCOSSIONE, SANATORIA
Definizione agevolata: il 30 novembre scade la terza rata (e anche le prime due)
D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, art. 1
Per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle) il termine ultimo per il pagamento della terza rata è il 30 novembre 2017.
Il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della rottamazione e l'Agenzia Entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.
Gli interessati hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte con la domanda di adesione sui quali sono indicati: l'importo, il numero della rata, la scadenza del pagamento e il codice RAV.
Il decreto fiscale n. 148/2017 (art. 1, comma 1) ha inoltre previsto che entro il 30 novembre 2017 i contribuenti che avessero omesso integralmente o parzialmente, le prime due rate (le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, per la prima o unica rata, e al 2 ottobre 2017 per la rata successiva) potranno pagare le rate non versate senza l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi (e quindi rimettendosi in bonis con la procedura di “rottamazione”).


IVA
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2017
Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al terzo trimestre 2017.
L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada del tutto nuova. Non sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.
L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (soltanto per il secondo trimestre 2017 il termine era slittato al 18 settembre 2017, per effetto della sospensione estiva dei termini).
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.


IVA
Adempimento spontaneo per sanare le incongruenze tra volume d’affari IVA e “vecchio” spesometro
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 novembre 2017, n. 251544
Tramite apposito Provvedimento n. 251544 dell’8 novembre 2017, l’Agenzia Entrate ha reso noto con quali modalità metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (il “vecchio” spesometro annuale), da cui risulterebbe che sia stato omesso, in tutto o in parte, la dichiarazione corretta del volume d'affari (da Dichiarazione IVA) conseguito.
In termini pratici verrà confrontata la somma algebrica delle operazioni del quadro VE (VE23 colonna 1, VE31, VE32, VE33, VE35 colonna 1, VE37 colonna 1, VE39) con le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA nello spesometro annuale e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso nello spesometro annuale e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria
Il fine è quello di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili l'Agenzia delle Entrate
La comunicazione avverrà all'indirizzo PEC dei contribuenti interessati e sarà disponibile anche nel "cassetto fiscale" del destinatario, contenente i dati utili relativi all'anomalia riscontrata.
I contribuenti o gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, a loro volta, possono richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia tramite PEC eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Gli stessi infine, una volta verificato il volume d'affari e venuti a conoscenza dell'esattezza delle informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, possono regolarizzare gli errori o le omissioni commessi avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando quindi della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


TRIBUTI LOCALI
Scade il 18 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2017
Il prossimo 18 dicembre 2017 (il 16 cade di sabato) scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2017.
Il versamento di IMU e TASI 2017, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo e scadenza semestrale, salvo che il cittadino non abbia deciso di pagare l’imposta entro il 16 giugno di ciascun anno.


ACCERTAMENTO
Comunicazioni “compliance” sui redditi 2013 da definire entro fine anno
Negli scorsi mesi di maggio, giugno e settembre l’Agenzia Entrate ha indirizzato a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito, lettere di “compliance” che evidenziavano presunte anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013.
La stessa Agenzia Entrate ha recentemente comunicato che i destinatari delle comunicazioni avranno tempo fino al 2 gennaio 2018 (in quanto il 31 dicembre è festivo) per correggere gli errori o fornire chiarimenti utili ad archiviare la questione.

Vedi l’Approfondimento


ACCERTAMENTO
Istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 novembre 2017, n. 138/E
Con la Risoluzione n. 138/E dell'8 novembre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Tali codici sono utilizzabili nel caso in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una parte dell'importo complessivamente ivi richiesto.
Per agevolare i contribuenti, nella tabella riportata nel documento, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.
Il versamento deve avvenire tramite modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.


AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità esteso anche alle testate online
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Decreto fiscale"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, ha previsto alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, istituito con la Manovra correttiva 2017, tra cui l'estensione del bonus pubblicità anche agli investimenti pubblicitari per le testate digitali.
L'art. 4 del decreto ha infatti previsto il riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno precedente.


AGEVOLAZIONI
Zona franca sisma Centro Italia: prorogato al 20 novembre il termine per presentare le domande di accesso alle agevolazioni
Mise, Circolare 2 novembre 2017, n. 157293
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una notizia pubblicata sul sito internet istituzionale, ha reso noto che il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca istituita nei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel Lazio, nell'Umbria, nelle Marche e nell'Abruzzo è stato prorogato fino alle ore 12.00 del 20 novembre 2017.
L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del MISE.
  

APPROFONDIMENTI

IVA
Le nuove regole sullo split payment chiarite dalle Entrate
Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l'Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha infatti modificato la disciplina del cosiddetto “split payment” con effetti a partire dal 1° luglio 2017.
Per definire le modalità di applicazione della nuova disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il D.M. del 27 giugno 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il D.M. del 13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il quadro normativo è stato infine ulteriormente modificato dal D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio 2018.
Sotto un profilo soggettivo la modifica normativa ha operato un ampliamento individuando due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati) e le società quotate.
Per quanto riguarda i soggetti rientranti nella Pubblica Amministrazione, questi sono da individuare in quei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere la fattura in modalità elettronica.
Si ricorda che in materia di fatturazione elettronica il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze aveva fornito chiarimenti con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015, individuando quali destinatari della norma:
·         i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
·         i soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
·         le Amministrazioni autonome ex art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007.
Per meglio individuare le P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica altresì ad operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla P.A. centrale e locale e delle principali società quotate nella Borsa italiana.
In particolare, i soggetti coinvolti sono le società:
a) controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, c.c.);
b) controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.);
c) controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma , n. 1, c.c.) delle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b), anche se quotate;
d) quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per individuare correttamente i soggetti per cui trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, in versione definitiva, in data 31 ottobre 2017.
Vi sono anche dei soggetti esplicitamente esclusi dalla disciplina, si tratta delle strutture organizzative preposte dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di beni demaniali collettivi, ossia di beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico destinati al godimento in modo indiviso e caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell’inalienabilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo di favore di collettività.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 aveva previsto, ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti dovevano rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le diposizioni sulla scissione dei pagamenti.
A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della disciplina non vi è più utilità per il fornitore di richiedere l’attestazione. L’eventuale attestazione, infatti, deve coincidere con quanto indicato negli elenchi; qualora ne fosse in contrasto è da ritenersi priva di effetti giuridici.


ACCERTAMENTO
Comunicazioni “compliance” per la definizione dei redditi 2013
Negli scorsi mesi di maggio, giugno e settembre l’Agenzia Entrate ha indirizzato a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito, lettere di compliance che evidenziavano presunte anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013.
La stessa Agenzia Entrate ha recentemente comunicato che i destinatari delle comunicazioni avranno tempo fino al 2 gennaio 2018 (in quanto il 31 dicembre è festivo) per correggere gli errori o fornire chiarimenti utili ad archiviare la questione.
Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e ritiene che le indicazioni contenute sulla presenza di redditi non dichiarati siano fondate, potrà rimediare trasmettendo una nuova dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso nel cassetto fiscale.
Se invece si ritiene che la comunicazione contenga valutazioni sbagliate, il contribuente può (deve) inviare una istanza, eventualmente corredata da documenti giustificativi, direttamente agli uffici dell’Agenzia o tramite il canale Civis.
I contribuenti e i loro consulenti possono sempre chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate.
 ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio 2018.
Sotto un profilo soggettivo la modifica normativa ha operato un ampliamento individuando due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati) e le società quotate.
Per quanto riguarda i soggetti rientranti nella Pubblica Amministrazione, questi sono da individuare in quei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere la fattura in modalità elettronica.
Si ricorda che in materia di fatturazione elettronica il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze aveva fornito chiarimenti con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015, individuando quali destinatari della norma:
·         i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
·         i soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
·         le Amministrazioni autonome ex art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007.
Per meglio individuare le P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica altresì ad operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla P.A. centrale e locale e delle principali società quotate nella Borsa italiana.
In particolare, i soggetti coinvolti sono le società:
a) controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, c.c.);
b) controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.);
c) controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma , n. 1, c.c.) delle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b), anche se quotate;
d) quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per individuare correttamente i soggetti per cui trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, in versione definitiva, in data 31 ottobre 2017.
Vi sono anche dei soggetti esplicitamente esclusi dalla disciplina, si tratta delle strutture organizzative preposte dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di beni demaniali collettivi, ossia di beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico destinati al godimento in modo indiviso e caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell’inalienabilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo di favore di collettività.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 aveva previsto, ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti dovevano rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le diposizioni sulla scissione dei pagamenti.
A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della disciplina non vi è più utilità per il fornitore di richiedere l’attestazione. L’eventuale attestazione, infatti, deve coincidere con quanto indicato negli elenchi; qualora ne fosse in contrasto è da ritenersi priva di effetti giuridici.


ACCERTAMENTO
Comunicazioni “compliance” per la definizione dei redditi 2013
Negli scorsi mesi di maggio, giugno e settembre l’Agenzia Entrate ha indirizzato a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito, lettere di compliance che evidenziavano presunte anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013.
La stessa Agenzia Entrate ha recentemente comunicato che i destinatari delle comunicazioni avranno tempo fino al 2 gennaio 2018 (in quanto il 31 dicembre è festivo) per correggere gli errori o fornire chiarimenti utili ad archiviare la questione.
Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e ritiene che le indicazioni contenute sulla presenza di redditi non dichiarati siano fondate, potrà rimediare trasmettendo una nuova dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso nel cassetto fiscale.
Se invece si ritiene che la comunicazione contenga valutazioni sbagliate, il contribuente può (deve) inviare una istanza, eventualmente corredata da documenti giustificativi, direttamente agli uffici dell’Agenzia o tramite il canale Civis.
I contribuenti e i loro consulenti possono sempre chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate.


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