IN
BREVE
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Split payment: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulle nuove regole
·
Acconti in scadenza al 30 novembre 2017
·
Assegnazione/cessione beni ai soci e trasformazione agevolata:
versamento rata al 30 novembre 2017
·
Riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle
·
Definizione agevolata: il 30 novembre scade la terza rata (e anche le
prime due)
·
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30
novembre 2017
·
Adempimento spontaneo per sanare le incongruenze tra volume d’affari
IVA e “vecchio” spesometro
·
Scade il 18 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU
2017
·
Comunicazioni “compliance” sui redditi 2013 da definire entro fine anno
·
Istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a
seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi
·
Bonus pubblicità esteso anche alle testate online
·
Zona franca sisma Centro Italia: prorogato al 20 novembre il termine
per presentare le domande di accesso alle agevolazioni
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APPROFONDIMENTI
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Le nuove regole sullo split payment chiarite dalle Entrate
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Comunicazioni “compliance” per la definizione dei redditi 2013
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IN BREVE
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IVA
Split payment:
i chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulle nuove regole
Agenzia delle Entrate,
Circolare 7 novembre 2017, n. 27/E
Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l 'Agenzia Entrate ha
fornito chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di
cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
L'art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha infatti modificato la
disciplina del cosiddetto “split payment” con effetti a partire dal 1° luglio
2017.
Per definire le modalità di applicazione della nuova
disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il D.M. 27 giugno 2017
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il D.M. 13 luglio
2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il quadro
normativo è stato infine ulteriormente modificato dal D.L. n. 148 del 16
ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio
2018.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Acconti in
scadenza al 30 novembre 2017
In
prossimità della scadenza vi ricordiamo che giovedì 30 novembre 2017 andrà versata la seconda rata d’acconto
per il 2017 relativa a:
·
imposte
sui redditi (IRPEF ed IRES);
·
IRAP;
·
IVIE
e IVAFE;
·
cedolare
secca sulle locazioni;
·
contributi
Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.
Il
secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici,
società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello
Redditi 2017 e dai soggetti IRES tenuti al Modello Redditi
2017 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La
scadenza di novembre non interessa le
addizionali IRPEF poiché:
·
per
l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di
versamento del saldo IRPEF;
·
per
l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta
dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto
delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65
euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
·
unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto
complessivo non supera 257,52 euro;
·
due rate, se l’acconto è pari o superiore a
257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la
seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Anche l’acconto IRES deve essere versato in
una o due rate, a seconda dell’importo:
·
unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto
complessivo non supera 257,52 euro;
·
due rate, se l’acconto è pari o superiore a
257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento
del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l’undicesimo mese successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
L’acconto IRAP, ai sensi dell’art.
30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, è corrisposto secondo le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
AGEVOLAZIONI
Assegnazione/cessione
beni ai soci e trasformazione agevolata: versamento rata al 30 novembre 2017
Il
prossimo 30 novembre scadrà il termine di versamento della prima rata, pari al 60%, delle imposte sostitutive
dell'Irpef/Ires e dell'Irap, dovute per:
· la cessione o assegnazione ai soci
di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o di beni mobili
registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa),
· la trasformazione in società
semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la
gestione dei predetti beni,
effettuate
entro il 30 settembre 2017.
Il restante 40% dovrà essere versato entro il 16 giugno 2018.
RISCOSSIONE, SANATORIA
Riapertura dei
termini per la rottamazione delle cartelle
D.L. 16 ottobre 2017 n. 148,
art. 1
L’art. 1
del Decreto Legge in materia fiscale (D.L. n. 148/2017), collegato alla legge
di Bilancio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2017, ha definito le
modalità per accedere alla nuova definizione agevolata delle cartelle di
pagamento.
Il
Decreto ha previsto tre possibilità
per il contribuente:
1.
la riapertura dei termini
per la rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al
30 settembre 2017, la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio
2018 e l’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto di aver messo a disposizione
dei contribuenti il nuovo servizio “Fai D.A. te”, tramite cui è possibile
richiedere l’elenco delle cartelle rottamabili e presentare la domanda di
rottamazione dei ruoli;
2.
la possibilità di aderire alla "Rottamazione bis" per carichi definibili compresi in piani
di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu
in precedenza ammesso alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte
le rate;
3. ed infine la possibilità di versare entro il 30 novembre
2017 le rate già scadute a luglio e settembre 2017 ma non pagate da contribuenti
che avevano aderito alla "prima" Rottamazione delle cartelle.
RISCOSSIONE, SANATORIA
Definizione
agevolata: il 30 novembre scade la terza rata (e anche le prime due)
D.L. 16 ottobre 2017 n. 148,
art. 1
Per i contribuenti che
hanno aderito alla Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle) il
termine ultimo per il pagamento della terza rata è il 30 novembre 2017.
Il mancato o tardivo
pagamento fa perdere i benefici della rottamazione e l'Agenzia
Entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.
Gli interessati hanno
ricevuto i bollettini delle rate scelte con la domanda di adesione sui quali
sono indicati: l'importo, il numero della rata, la scadenza del pagamento e il
codice RAV.
Il decreto fiscale n.
148/2017 (art. 1, comma 1) ha inoltre previsto che entro il 30 novembre 2017 i
contribuenti che avessero omesso integralmente o parzialmente, le prime due
rate (le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, per la prima o unica rata, e
al 2 ottobre 2017 per la rata successiva) potranno pagare le rate non versate
senza l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi (e quindi rimettendosi in
bonis con la procedura di “rottamazione”).
IVA
Comunicazione trimestrale
delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2017
Scade il prossimo 30
novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al terzo trimestre 2017.
L’art. 4, comma 2, del
Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a
partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i
dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia
liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione deve
essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal
contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada
del tutto nuova. Non sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il
portale Entratel.
L’invio della
Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese
successivo ad ogni trimestre (soltanto per il secondo trimestre 2017 il termine
era slittato al 18 settembre 2017, per effetto della sospensione estiva dei
termini).
Qualora entro la
scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le
precedenti.
L'omessa, incompleta o
infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000
euro.
IVA
Adempimento spontaneo per
sanare le incongruenze tra volume d’affari IVA e “vecchio” spesometro
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
8 novembre 2017, n. 251544
Tramite apposito
Provvedimento n. 251544 dell’8 novembre 2017, l’Agenzia Entrate ha reso noto
con quali modalità metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA le
informazioni derivanti dal confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture
emesse e ricevute (il “vecchio” spesometro annuale), da cui risulterebbe che sia
stato omesso, in tutto o in parte, la dichiarazione corretta del volume
d'affari (da Dichiarazione IVA) conseguito.
In termini pratici verrà confrontata la somma algebrica delle
operazioni del quadro VE (VE23 colonna 1, VE31, VE32, VE33, VE35 colonna 1,
VE37 colonna 1, VE39) con le cessioni di
beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA nello
spesometro annuale e le cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali,
comunicate dal contribuente stesso nello spesometro annuale e considerate al
netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria
Il fine è quello di
stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione
spontanea delle basi imponibili l'Agenzia delle Entrate
La comunicazione avverrà all'indirizzo PEC dei contribuenti
interessati e sarà disponibile anche nel "cassetto fiscale" del
destinatario, contenente i dati utili relativi all'anomalia riscontrata.
I contribuenti o gli
intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, a loro volta,
possono richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia tramite PEC eventuali
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Gli stessi infine, una
volta verificato il volume d'affari e venuti a conoscenza dell'esattezza delle
informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, possono regolarizzare gli errori o le omissioni
commessi avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n.
472/1997), beneficiando quindi della riduzione
delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle
violazioni stesse.
TRIBUTI LOCALI
Scade il 18
dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2017
Il
prossimo 18 dicembre 2017 (il 16 cade di sabato) scadrà il termine per il
versamento del saldo TASI e IMU 2017.
Il versamento
di IMU e TASI 2017, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo
e scadenza semestrale, salvo che il cittadino non abbia deciso di pagare
l’imposta entro il 16 giugno di ciascun anno.
ACCERTAMENTO
Comunicazioni
“compliance” sui redditi 2013 da definire entro fine anno
Agenzia
Entrate, Comunicato
Stampa 29 ottobre 2017
Negli scorsi mesi di maggio, giugno
e settembre l’Agenzia Entrate ha indirizzato a circa 300.000 persone fisiche
titolari di varie tipologie di reddito, lettere di “compliance” che
evidenziavano presunte anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo
d’imposta 2013.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO
Istituiti i
codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito del controllo
automatico della dichiarazione dei redditi
Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 8 novembre 2017, n. 138/E
Con la Risoluzione n. 138/E dell'8 novembre
2017 l 'Agenzia
delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento di somme dovute a
seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973.
Tali codici sono utilizzabili nel
caso in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità,
intenda versare solo una parte dell'importo complessivamente ivi richiesto.
Per agevolare i contribuenti, nella
tabella riportata nel documento, in corrispondenza dei codici tributo di nuova
istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento
spontaneo.
Il versamento deve avvenire tramite
modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”,
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il
codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno
della stessa comunicazione.
AGEVOLAZIONI
Bonus
pubblicità esteso anche alle testate online
Il D.L. 16 ottobre 2017,
n. 148 (c.d. "Decreto fiscale"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 242 del 16 ottobre 2017,
ha previsto alcune modifiche alla disciplina del credito
d'imposta per gli investimenti pubblicitari, istituito con la Manovra correttiva
2017, tra cui l'estensione del bonus pubblicità anche agli investimenti
pubblicitari per le testate digitali.
L'art. 4 del decreto ha
infatti previsto il riconoscimento del
credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro
valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti
pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione
nel corrispondente periodo dell'anno precedente.
AGEVOLAZIONI
Zona franca
sisma Centro Italia: prorogato al 20 novembre il termine per presentare le
domande di accesso alle agevolazioni
Mise,
Circolare 2 novembre 2017, n.
157293
Il Ministero dello Sviluppo
Economico, con una notizia pubblicata sul sito internet istituzionale, ha reso
noto che il termine per la presentazione delle domande di accesso alle
agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca istituita nei
Comuni colpiti dagli eventi sismici nel Lazio, nell'Umbria, nelle Marche e
nell'Abruzzo è stato prorogato fino alle
ore 12.00 del 20 novembre 2017.
L’intervento prevede la concessione
di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di
imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente
per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività
o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.
Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito internet del MISE.
APPROFONDIMENTI
|
IVA
Le nuove
regole sullo split payment chiarite dalle Entrate
Con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 l 'Agenzia Entrate ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei
pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'art. 1 del D.L. 24
aprile 2017, n. 50 ha
infatti modificato la disciplina del cosiddetto “split payment” con effetti a partire dal 1° luglio 2017.
Per definire le modalità di applicazione della nuova
disciplina si sono susseguiti nei mesi diversi decreti: il D.M. del 27 giugno
2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 il 30 giugno 2017), il D.M. del
13 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 il 24 luglio 2017); il
quadro normativo è stato infine ulteriormente modificato dal D.L. n. 148 del 16
ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio
2018.
Sotto un
profilo soggettivo la modifica normativa ha operato un ampliamento individuando
due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti
rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati)
e le società quotate.
Per
quanto riguarda i soggetti rientranti
nella Pubblica Amministrazione, questi sono da individuare in quei soggetti
nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere la fattura in
modalità elettronica.
Si ricorda
che in materia di fatturazione elettronica il Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e finanze aveva fornito chiarimenti con la circolare n.
1 del 9 marzo 2015, individuando quali destinatari della norma:
·
i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
·
i soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT ai sensi
dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
·
le Amministrazioni autonome ex art. 1, comma 209, della legge n.
244/2007.
Per
meglio individuare le P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si
deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.
Il
meccanismo della scissione dei pagamenti si applica altresì ad operazioni
effettuate nei confronti delle società
controllate dalla P.A. centrale e locale e delle principali società quotate nella Borsa italiana.
In
particolare, i soggetti coinvolti sono le società:
a)
controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai
Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo
comma, nn. 1 e 2, c.c.);
b)
controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, Comuni,
unioni di Comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n.
1, c.c.);
c)
controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di
diritto (art. 2359, primo comma , n. 1, c.c.) delle società a controllo
pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b), anche se quotate;
d)
quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per
individuare correttamente i soggetti per cui trova applicazione il meccanismo
della scissione dei pagamenti occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, in
versione definitiva, in data 31 ottobre 2017.
Vi sono
anche dei soggetti esplicitamente
esclusi dalla disciplina, si tratta delle strutture organizzative preposte
dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di beni demaniali collettivi,
ossia di beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico
destinati al godimento in modo indiviso e caratterizzati da un particolare
regime giuridico consistente, in via generale, nell’inalienabilità,
inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo di favore di
collettività.
Il D.L.
24 aprile 2017, n. 50 aveva previsto, ai fini della corretta esecuzione degli
adempimenti da parte dei fornitori, che a richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti dovevano rilasciare un documento attestante la loro
riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le diposizioni sulla
scissione dei pagamenti.
A seguito
della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale
dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della disciplina non vi è più utilità per il fornitore di
richiedere l’attestazione. L’eventuale attestazione, infatti, deve
coincidere con quanto indicato negli elenchi; qualora ne fosse in contrasto è
da ritenersi priva di effetti giuridici.
ACCERTAMENTO
Comunicazioni “compliance” per la
definizione dei redditi 2013
Negli scorsi mesi di maggio, giugno
e settembre l’Agenzia Entrate ha indirizzato a circa 300.000 persone fisiche titolari
di varie tipologie di reddito, lettere di compliance che evidenziavano presunte
anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013.
Chi ha
ricevuto una di queste comunicazioni e ritiene che le indicazioni contenute
sulla presenza di redditi non dichiarati siano fondate, potrà rimediare
trasmettendo una nuova dichiarazione che integri quella originaria,
beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Per
inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi
dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la
dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune
tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione
integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio,
presente anch’esso nel cassetto fiscale.
Se invece
si ritiene che la comunicazione contenga valutazioni sbagliate, il contribuente
può (deve) inviare una istanza, eventualmente corredata da documenti
giustificativi, direttamente agli uffici dell’Agenzia o tramite il canale
Civis.
I
contribuenti e i loro consulenti possono sempre chiedere chiarimenti
rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che
rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con
operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è
possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno
degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate.
ottobre 2017, ma in questo ultimo caso con effetti a partire dal 1° gennaio
2018.
Sotto un
profilo soggettivo la modifica normativa ha operato un ampliamento individuando
due macro categorie di soggetti destinatari della disciplina: i soggetti
rientranti nella nozione di Pubblica Amministrazione (o da questa controllati)
e le società quotate.
Per
quanto riguarda i soggetti rientranti
nella Pubblica Amministrazione, questi sono da individuare in quei soggetti
nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere la fattura in
modalità elettronica.
Si ricorda
che in materia di fatturazione elettronica il Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e finanze aveva fornito chiarimenti con la circolare n.
1 del 9 marzo 2015, individuando quali destinatari della norma:
·
i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
·
i soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT ai sensi
dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
·
le Amministrazioni autonome ex art. 1, comma 209, della legge n.
244/2007.
Per
meglio individuare le P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si
deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.
Il
meccanismo della scissione dei pagamenti si applica altresì ad operazioni
effettuate nei confronti delle società
controllate dalla P.A. centrale e locale e delle principali società quotate nella Borsa italiana.
In
particolare, i soggetti coinvolti sono le società:
a)
controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai
Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo
comma, nn. 1 e 2, c.c.);
b)
controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, Comuni,
unioni di Comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n.
1, c.c.);
c)
controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di
diritto (art. 2359, primo comma , n. 1, c.c.) delle società a controllo
pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b), anche se quotate;
d)
quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per
individuare correttamente i soggetti per cui trova applicazione il meccanismo
della scissione dei pagamenti occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, in
versione definitiva, in data 31 ottobre 2017.
Vi sono
anche dei soggetti esplicitamente
esclusi dalla disciplina, si tratta delle strutture organizzative preposte
dall’ordinamento giuridico all’amministrazione di beni demaniali collettivi,
ossia di beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico
destinati al godimento in modo indiviso e caratterizzati da un particolare
regime giuridico consistente, in via generale, nell’inalienabilità,
inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo di favore di
collettività.
Il D.L.
24 aprile 2017, n. 50 aveva previsto, ai fini della corretta esecuzione degli
adempimenti da parte dei fornitori, che a richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti dovevano rilasciare un documento attestante la loro
riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le diposizioni sulla
scissione dei pagamenti.
A seguito
della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale
dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della disciplina non vi è più utilità per il fornitore di
richiedere l’attestazione. L’eventuale attestazione, infatti, deve
coincidere con quanto indicato negli elenchi; qualora ne fosse in contrasto è
da ritenersi priva di effetti giuridici.
ACCERTAMENTO
Comunicazioni “compliance” per la
definizione dei redditi 2013
Negli scorsi mesi di maggio, giugno
e settembre l’Agenzia Entrate ha indirizzato a circa 300.000 persone fisiche titolari
di varie tipologie di reddito, lettere di compliance che evidenziavano presunte
anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013.
Chi ha
ricevuto una di queste comunicazioni e ritiene che le indicazioni contenute
sulla presenza di redditi non dichiarati siano fondate, potrà rimediare
trasmettendo una nuova dichiarazione che integri quella originaria,
beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Per
inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi
dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la
dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune
tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione
integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio,
presente anch’esso nel cassetto fiscale.
Se invece
si ritiene che la comunicazione contenga valutazioni sbagliate, il contribuente
può (deve) inviare una istanza, eventualmente corredata da documenti
giustificativi, direttamente agli uffici dell’Agenzia o tramite il canale
Civis.
I
contribuenti e i loro consulenti possono sempre chiedere chiarimenti
rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che
rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con
operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è
possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno
degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate.
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