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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Ddl di Bilancio, decreto collegato e decreto semplificazioni: le misure fiscali approvate dal Governo
·         Differenze tra volume d’affari dichiarato e importo delle operazioni comunicate sanabili con l’adempimento spontaneo
·         Spesometro, mancato invio sanabile con il ravvedimento operoso
·         Visto di conformità sul Modello REDDITI 2018
·         Rimborso IVA del terzo trimestre 2018: modello TR da trasmettere entro ottobre
·         Entro il 31 ottobre l’invio telematico del Modello 770/2018
·         Fattura elettronica: la scelta dell’indirizzo telematico di destinazione
·         Con la fattura elettronica differita più tempo per la trasmissione al SdI
·         Credito d'imposta per quotazione PMI: domande fino al 31 marzo 2019
·         Credito d'imposta pubblicità: le risposte a nuovi quesiti
·         Tassazione dell’attività di ricerca svolta in USA da soggetto fiscalmente residente in Italia
·         Le istruzioni del Garante privacy per il registro dei trattamenti
·         Pubblicate le "linee guida sulla compliance antitrust"
·         Agenzia Entrate-Riscossione: attivato lo sportello digitale

APPROFONDIMENTI
·         Il ravvedimento operoso per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
·         Fattura elettronica: perché preferire il “Codice Destinatario” alla PEC e come gestirlo al meglio




IN BREVE

MANOVRA 2019
Ddl di Bilancio, decreto collegato e decreto semplificazioni: le misure fiscali approvate dal Governo
Consiglio dei Ministri, Comunicato Stampa 15 ottobre 2018
In data 15 ottobre 2018 sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i seguenti provvedimenti:
  1. Decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia fiscale;
  2. Decreto-legge: Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili;
  3. Disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Diverse le misure contenute nel decreto legge fiscale collegato, con il quale sono state approvate le disposizioni sulla “Pace fiscale” e alcune importanti semplificazioni inerenti la fatturazione. In particolare:
  • la sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione delle cartelle ter);
  • regolarizzazione delle violazioni commesse nelle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 tramite una dichiarazione integrativa, nel limite di 100mila euro per singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato;
  • lo stralcio automatico delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • la definizione agevolata delle liti pendenti;
  • la definizione agevolata di inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento, atti di adesione dell'Agenzia delle entrate e pvc;
  • l’ inapplicabilità delle sanzioni per il primo semestre 2019 (01/01/2009 – 30/06/2019) per emissione tardiva della fattura elettronica, sempreché tale emissione venga effettata entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA e riduzione delle sanzioni al 20% se la fattura viene emessa tardivamente, ma entro la liquidazione periodica del mese o trimestre successivo;
  • a partire dal 1° luglio 2019, l’emissione e trasmissione della fattura al SdI entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • l’ annotazione sul registro IVA vendite delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
  • l’abrogazione dell'obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive (protocollo) da annotare sul registro Iva acquisti;
  • la detrazione IVA acquisti: possibilità per il cessionario/committente di computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile per il soggetto emittente la fattura stessa, a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata;
  • la fattura elettronica obbligatoria solo per i soggetti nazionali e per quelli stabiliti nel territorio nazionale, mentre viene meno l’obbligo, inizialmente previsto, per i soggetti identificati.

Oltre al decreto fiscale collegato alla Manovra, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il disegno di legge di Bilancio. Tra le principali novità fiscali del provvedimento si segnalano le seguenti:
  • l'introduzione della flat tax per partite Iva e piccole imprese, con estensione delle soglie minime del regime forfettario fino a 65 mila euro e la previsione di un’aliquota piatta al 15%;
  • la riduzione dal 24% al 15% dell’Ires sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli investimenti e l’occupazione stabile;
  • l'introduzione di incentivi fiscali per le imprese che riducono l’inquinamento, usando tecniche di produzione con minori emissioni ("Ires verde");
  • la previsione di una cedolare fissa al 21% anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni;
  • l'introduzione di incentivi fiscali importanti per le imprese che assumeranno manager dell’innovazione altamente qualificati;
  • il potenziamento del fondo per il microcredito alle imprese;
  • l'introduzione del reddito di cittadinanza, con la previsione che nessun cittadino abbia un reddito mensile inferiore ai 780 euro, aumentati in base al numero dei componenti della famiglia;
  • l'introduzione della pensione di cittadinanza, con l'innalzamento delle pensioni minime fino a 780 euro, con una differenziazione tra chi è proprietario di un immobile e chi non lo è;
  • lo stanziamento di un fondo da 1,5 miliardi per il risarcimento delle vittime di crisi bancarie.


IVA, ACCERTAMENTO
Differenze tra volume d’affari dichiarato e importo delle operazioni comunicate sanabili con l’adempimento spontaneo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 ottobre 2018, n. 237975
Con Provvedimento n. 237975 dell'8 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono in arrivo nuove comunicazioni per i soggetti IVA per i quali emergono differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate all’Agenzia (con lo spesometro) dai contribuenti e dai loro clienti.
Le informazioni derivanti dal confronto saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (PEC e cassetto fiscale).
Gli alert hanno lo scopo di consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa Agenzia non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia ovvero di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.


IVA, ADEMPIMENTI
Spesometro, mancato invio sanabile con il ravvedimento operoso
Il 1° ottobre 2018 (il 30 settembre era domenica) è scaduto il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute del primo semestre 2018 (spesometro).
Resta ora la possibilità di sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E, pubblicata in data 28 luglio 2017, aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell’adempimento.

Vedi l’Approfondimento


DICHIARAZIONI
Visto di conformità sul Modello REDDITI 2018
Scade il 31 ottobre 2018 il termine per l’invio delle dichiarazioni dei rediti relative all’anno 2017.
Si ricorda che, nel caso siano presenti crediti d’imposta superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il credito in compensazione orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi), l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Non è l’entità del credito che determina la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.


IVA, ADEMPIMENTI
Rimborso IVA del terzo trimestre 2018: modello TR da trasmettere entro ottobre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre 2018 per il 3° trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
DICHIARAZIONI
Entro il 31 ottobre l’invio telematico del Modello 770/2018
Il prossimo 31 ottobre scade il termine per la presentazione telematica all'Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, dei modelli 770/2018 relativi al 2017.
Sono obbligati alla presentazione del Mod. 770 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
L’eventuale mancata della presentazione potrà essere sanata entro il 29 gennaio 2019 mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con il pagamento della sanzione di 25,82 euro.


IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica: la scelta dell’indirizzo telematico di destinazione
La fattura elettronica deve contenere un indirizzo telematico di destinazione presso il quale il cliente/destinatario intende ricevere il documento elettronico. L’indirizzo può essere costituito, in alternativa, dal codice destinatario o da un indirizzo PEC.
Il “Codice Destinatario” è un codice di 7 cifre alfanumerico attribuito dall’Agenzia Entrate ai provider operanti sul mercato.
Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo “Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” (sette zeri) e, nel campo “PEC destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.

Vedi l’Approfondimento


IVA, ADEMPIMENTI
Con la fattura elettronica differita più tempo per la trasmissione al SdI
Audizione 3 ottobre 2018; Guida “La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia Entrate”
Il neo-Direttore dell’Agenzia Entrate, Antonio Maggiore, nel corso di un’audizione presso la Commissione Finanze della Camera, ha consigliato l’utilizzo della fatturazione differita anche con l’introduzione della fattura elettronica. Tale possibilità è stata anche già presentata nella nuova Guida sulla fatturazione elettronica pubblicata dall’Amministrazione finanziaria lo scorso 27 settembre.
Restano infatti valide le regole che consentono di predisporre la “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 21, comma 4 lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente, al momento dell’operazione, un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.


AGEVOLAZIONI
Credito d'imposta per quotazione PMI: domande fino al 31 marzo 2019
Mise, Comunicato Stampa 28 settembre 2018
Al via la possibilità, per le piccole e medie imprese, di presentare la domanda per la concessione del credito d'imposta per costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Le imprese potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.
Per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, le PMI beneficiarie dovranno inoltrare la domanda entro il 31 marzo 2019.
I criteri di concessione del credito sono stati definiti con il Decreto 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.


AGEVOLAZIONI
Credito d'imposta pubblicità: le risposte a nuovi quesiti
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, FAQ 12 ottobre 2018
Sul sito della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) sono state aggiornate al 12 ottobre 2018 le FAQ relative al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.
Le risposte affrontano i principali temi legati alla misura, sulla base dei quesiti pervenuti al Dipartimento.
Le nuove FAQ riguardano, in particolare:
  1. invio e sottoscrizione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario;
  2. individuazione dell'esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di "competenza";
  3. modalità di pagamento delle fatture;
  4. importo da considerare ai fini dell'agevolazione;
  5. trattamento fiscale del bonus;
  6. alternatività e non cumulabilità del bonus;
  7. investimenti pubblicitari sulle testate digitali.

Relativamente al primo quesito viene chiarito, in particolare, quanto segue:
Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l'inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata dell'Agenzia, e non è prevista l'allegazione di alcun documento di identità.
Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.
Anche in questo caso non è prevista l'allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.
La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.



IRPEF, DICHIARAZIONI
Tassazione dell’attività di ricerca svolta in USA da soggetto fiscalmente residente in Italia
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 4 ottobre 2018, n. 26
L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'istanza di interpello n. 26 del 4 ottobre 2018 presentata da un cittadino italiano residente negli USA, relativamente al trattamento fiscale dei redditi percepiti nel 2017, derivanti da attività di ricerca svolta negli Stati Uniti.
In particolare l'interpellante, richiamando l'art. 20 della Convenzione Italia-Stati Uniti contro le doppie imposizioni riteneva che, tali redditi, fossero esenti da imposizione anche in Italia e quindi non fossero da indicare in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate precisa invece che, essendo l'istante iscritto all'AIRE dall'8 novembre 2017, deve essere considerato come soggetto fiscalmente residente in Italia per il periodo d'imposta 2017. Conseguentemente, per l'annualità 2017, tutti i redditi percepiti dall'istante, dovunque siano stati prodotti, devono essere dichiarati ai fini dell'imposizione nel nostro Paese.
Sebbene la disposizione della Convenzione contro le doppie imposizioni stabilisca, in presenza delle condizioni previste, l'esenzione dall'imposizione delle remunerazioni relative all'attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la medesima è svolta (nella fattispecie in esame gli USA), impedisce di estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto ad effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nella fattispecie in esame l'Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l'attività.
Pertanto, in relazione all'annualità 2017, l'istante deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante dall'attività di ricerca svolta negli USA.


PRIVACY
Le istruzioni del Garante privacy per il registro dei trattamenti
Il Garante della Privacy ha reso note le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (noto come “RGPD”).
Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento dei dati svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista; deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
I soggetti obbligati alla tenuta del Registro sono:
  • imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese/organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio, anche non elevato, per i diritti e le libertà dell'interessato;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese/organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese/organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all’art. 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 RGPD.





IMPRESA
Pubblicate le "linee guida sulla compliance antitrust"
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato le Linee Guida sulla compliance antitrust, adottate in data 25 settembre 2018, dopo una fase di consultazione pubblica, che "definiscono, in linea con le best practices internazionali, le componenti tipiche di un programma di compliance antitrust, tra cui il riconoscimento del valore della concorrenza come parte integrante della cultura aziendale, l'identificazione e valutazione del rischio antitrust specifico dell'impresa, la definizione di processi gestionali idonei a ridurre tale rischio, la previsione di un sistema di incentivi e lo svolgimento di attività di formazione e di auditing".

Le Linee guida, in particolare, hanno lo scopo di fornire alle imprese un orientamento circa:
  • la definizione del contenuto del programma di compliance;
  • la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell'eventuale attenuante ai fini dell’applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’art. 15, comma 1, della legge n. 287/1990;
  • i criteri che l'Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante.


RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Agenzia Entrate-Riscossione: attivato lo sportello digitale
L'Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato lo "sportello digitale", tramite il quale i contribuenti potranno effettuare le principali operazioni in modo semplice, veloce e sicuro: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/Portale-web-lo-sportello-digitale-/
Il servizio è accessibile dal Portale web tramite l'area riservata. I contribuenti potranno in questo modo gestire le proprie pratiche senza passare allo sportello.
Accedendo alla home-page del portale si dovrà poi cliccare sull'icona in alto a destra "Accedi all'area riservata". Inserendo le credenziali di Spid, Agenzia delle Entrate, Inps o Carta Nazionale dei Servizi, si potranno eseguire le seguenti operazioni:
  • controllare la propria situazione debitoria;
  • pagare cartelle e avvisi;
  • chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro;
  • sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge;
  • visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla Definizione agevolata.

Con il servizio EquiPro si potrà inoltre delegare un intermediario a operare per proprio conto.
APPROFONDIMENTI

IVA, ADEMPIMENTI
Il ravvedimento operoso per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Il 1° ottobre 2018 (il 30 settembre era domenica) è scaduto il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute del primo semestre 2018 (spesometro).
Resta ora la possibilità di sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E, pubblicata in data 28 luglio 2017, aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell’adempimento.
Per l'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre.
È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:
  • a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  • a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
  • a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  • a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo.

Esempio:
Ipotizzando, come indicato nella risoluzione n. 104/E/2017, un'errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell'adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento. In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20).












IVA, ADEMPIMENTI
e come gestirlo al meglio
La fattura elettronica deve contenere un indirizzo telematico di destinazione presso il quale il cliente/destinatario intende ricevere il documento elettronico. L’indirizzo può essere costituito, in alternativa, dal codice destinatario o da un indirizzo PEC.
Il “Codice Destinatario” è un codice di 7 cifre alfanumerico attribuito dall’Agenzia Entrate ai provider operanti sul mercato.
Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo “Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” (sette zeri) e, nel campo “PEC destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.
Se il cliente non comunicasse alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”.
In assenza di “Codice Destinatario” o di indirizzo PEC, il Sistema di Interscambio (SdI) non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma non andrà persa: sarà a disposizione del cliente destinatario in un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia Entrate (con conseguente disagio per il recupero e la gestione del file).
La gestione della fatturazione elettronica tramite PEC, soprattutto per quanto riguarda la ricezione, è sconsigliata per le difficoltà di integrazione con i sistemi contabili, per l’elevato volume di fatture da gestire e per l’alto rischio di perdita dati.
Per contro, i vantaggi della gestione e della ricezione delle fatture elettroniche tramite il codice destinatario sono:
  • automatizzazione;
  • monitoraggio continuo non necessario (poiché automatizzato);
  • nessun rischio di perdita dati;
  • tempi di gestione bassi;
  • conservazione digitale automatica.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 ha inoltre previsto che i soggetti passivi (anche tramite intermediari) possono comunicare all’Agenzia Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo telematico presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici, sia esso un “codice destinatario” o in alternativa un indirizzo PEC.
È la soluzione che consigliamo perché in caso di registrazione, le fatture elettroniche saranno sempre recapitate al suddetto indirizzo telematico, senza necessità di dover comunicare sempre e a tutti i fornitori l’indirizzo aggiornato.
Infine, sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver registrato il proprio indirizzo telematico, sarà possibile generare il QR-code che consente a chi deve emettere una fattura elettronica di acquisire con una semplice scansione tutti i “Dati Cliente” (compreso l’indirizzo telematico di destinazione).

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