IN BREVE
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Ddl di Bilancio, decreto collegato e
decreto semplificazioni: le misure fiscali approvate dal Governo
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Differenze tra volume d’affari dichiarato e
importo delle operazioni comunicate sanabili con l’adempimento spontaneo
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Spesometro, mancato invio sanabile con il
ravvedimento operoso
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Visto di conformità sul Modello REDDITI 2018
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Rimborso IVA del terzo trimestre 2018:
modello TR da trasmettere entro ottobre
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Entro il 31 ottobre l’invio telematico del
Modello 770/2018
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Fattura elettronica: la scelta
dell’indirizzo telematico di destinazione
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Con la fattura elettronica differita più
tempo per la trasmissione al SdI
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Credito d'imposta per quotazione PMI:
domande fino al 31 marzo 2019
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Credito d'imposta pubblicità: le risposte a
nuovi quesiti
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Tassazione dell’attività di ricerca svolta
in USA da soggetto fiscalmente residente in Italia
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Le istruzioni del Garante privacy per il
registro dei trattamenti
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Pubblicate le "linee guida sulla
compliance antitrust"
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Agenzia Entrate-Riscossione: attivato lo
sportello digitale
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APPROFONDIMENTI
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Il ravvedimento operoso per la
comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
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Fattura elettronica: perché preferire il
“Codice Destinatario” alla PEC e come gestirlo al meglio
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IN BREVE
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MANOVRA 2019
Ddl di Bilancio, decreto collegato e
decreto semplificazioni: le misure fiscali approvate dal Governo
Consiglio dei Ministri, Comunicato
Stampa 15 ottobre 2018
In data 15 ottobre 2018 sono stati approvati dal Consiglio dei
Ministri i seguenti provvedimenti:
- Decreto-legge:
Disposizioni urgenti in materia fiscale;
- Decreto-legge:
Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute,
le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili;
- Disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.
Diverse le misure contenute nel decreto legge fiscale
collegato, con il quale sono state approvate le disposizioni sulla “Pace
fiscale” e alcune importanti semplificazioni inerenti la fatturazione. In
particolare:
- la sanatoria dei
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017 (rottamazione delle cartelle ter);
- regolarizzazione delle
violazioni commesse nelle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre
2017 tramite una dichiarazione integrativa, nel limite di 100mila euro per
singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30% di
quanto già dichiarato;
- lo stralcio
automatico delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000,
risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- la definizione
agevolata delle liti pendenti;
- la definizione
agevolata di inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento, atti di
adesione dell'Agenzia delle entrate e pvc;
- l’ inapplicabilità
delle sanzioni per il primo semestre 2019 (01/01/2009 – 30/06/2019) per
emissione tardiva della fattura elettronica, sempreché tale emissione
venga effettata entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA
e riduzione delle sanzioni al 20% se la fattura viene emessa tardivamente,
ma entro la liquidazione periodica del mese o trimestre successivo;
- a partire dal 1°
luglio 2019, l’emissione e trasmissione della fattura al SdI entro 10
giorni dall’effettuazione dell’operazione;
- l’ annotazione sul
registro IVA vendite delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- l’abrogazione dell'obbligo
di numerazione progressiva delle fatture passive (protocollo) da annotare
sul registro Iva acquisti;
- la detrazione IVA
acquisti: possibilità per il cessionario/committente di computare l’IVA
addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui
l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è
diventata esigibile per il soggetto emittente la fattura stessa, a
condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e
sia stata debitamente registrata;
- la fattura
elettronica obbligatoria solo per i soggetti nazionali e per quelli
stabiliti nel territorio nazionale, mentre viene meno l’obbligo,
inizialmente previsto, per i soggetti identificati.
Oltre al decreto fiscale collegato alla Manovra, il Consiglio
dei Ministri ha approvato anche il disegno
di legge di Bilancio. Tra le principali novità fiscali del provvedimento si
segnalano le seguenti:
- l'introduzione
della flat tax per partite Iva e piccole imprese, con estensione delle
soglie minime del regime forfettario fino a 65 mila euro e la previsione
di un’aliquota piatta al 15%;
- la riduzione dal
24% al 15% dell’Ires sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo,
macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli
investimenti e l’occupazione stabile;
- l'introduzione di
incentivi fiscali per le imprese che riducono l’inquinamento, usando
tecniche di produzione con minori emissioni ("Ires verde");
- la previsione di
una cedolare fissa al 21% anche sui nuovi contratti di affitto degli
immobili commerciali, come i capannoni;
- l'introduzione di
incentivi fiscali importanti per le imprese che assumeranno manager
dell’innovazione altamente qualificati;
- il potenziamento
del fondo per il microcredito alle imprese;
- l'introduzione del
reddito di cittadinanza, con la previsione che nessun cittadino abbia un
reddito mensile inferiore ai 780 euro, aumentati in base al numero dei
componenti della famiglia;
- l'introduzione
della pensione di cittadinanza, con l'innalzamento delle pensioni minime
fino a 780 euro, con una differenziazione tra chi è proprietario di un
immobile e chi non lo è;
- lo stanziamento di
un fondo da 1,5 miliardi per il risarcimento delle vittime di crisi
bancarie.
IVA, ACCERTAMENTO
Differenze tra volume d’affari
dichiarato e importo delle operazioni comunicate sanabili con l’adempimento
spontaneo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 ottobre
2018, n. 237975
Con
Provvedimento n. 237975 dell'8 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha reso
noto che sono in arrivo nuove comunicazioni per i soggetti IVA per i quali
emergono differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle
operazioni comunicate all’Agenzia (con lo spesometro) dai contribuenti e dai
loro clienti.
Le
informazioni derivanti dal confronto saranno messe a disposizione del contribuente
e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici
(PEC e cassetto fiscale).
Gli alert hanno lo scopo di consentire al
contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa
Agenzia non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia ovvero di
porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del
ravvedimento operoso.
IVA, ADEMPIMENTI
Spesometro, mancato invio sanabile con il ravvedimento operoso
Il 1°
ottobre 2018 (il 30 settembre era domenica) è scaduto il termine per l’invio
della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute del primo semestre
2018 (spesometro).
Resta ora
la possibilità di sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento
operoso.
L'Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 104/E, pubblicata in data 28 luglio 2017,
aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento
operoso dell’adempimento.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Visto di conformità sul Modello REDDITI 2018
Scade il 31 ottobre 2018
il termine per l’invio delle dichiarazioni dei rediti relative all’anno 2017.
Si ricorda che, nel caso siano presenti
crediti d’imposta superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il
credito in compensazione orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi),
l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari al 30% del
credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Non è l’entità del credito che determina
la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in
compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.
IVA, ADEMPIMENTI
Rimborso IVA del terzo trimestre 2018: modello TR da
trasmettere entro ottobre
I
contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di
imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto
o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per
pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello
TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre 2018 per il 3° trimestre dell’anno.
La
presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del
credito per importi superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i
trimestri oggetto di richiesta) deve avvenire, salvo apposizione del visto di
conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione
dell’istanza.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, è prevista la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in
compensazione orizzontale il credito IVA maturato
in ciascuno dei primi 3 trimestri
dell’anno, quando l’importo è superiore
a 2.582,28 euro e se:
- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che
comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime
di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al
25% del volume d’affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per
un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli
acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si
considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il
diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società
concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23
dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti
passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo
superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti
attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative
prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma
3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria
n. 217/2011).
Se il
contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il
rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese
successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica,
l’apposito modello IVA TR.
Possono
chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art.
35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente
nel territorio dello Stato.
DICHIARAZIONI
Entro il 31 ottobre l’invio telematico del Modello
770/2018
Il
prossimo 31 ottobre scade il termine per la presentazione telematica
all'Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, dei modelli 770/2018
relativi al 2017.
Sono
obbligati alla presentazione del Mod. 770 i soggetti che nel 2017 hanno
corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di
capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e
privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed
altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero,
utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di
capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno
corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
L’eventuale
mancata della presentazione potrà essere
sanata entro il 29 gennaio 2019 mediante l’istituto del ravvedimento
operoso, con il pagamento della sanzione
di 25,82 euro.
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica: la scelta dell’indirizzo
telematico di destinazione
La
fattura elettronica deve contenere un indirizzo telematico di destinazione
presso il quale il cliente/destinatario intende ricevere il documento
elettronico. L’indirizzo può essere costituito, in alternativa, dal codice
destinatario o da un indirizzo PEC.
Il
“Codice Destinatario” è un codice di
7 cifre alfanumerico attribuito dall’Agenzia Entrate ai provider operanti sul mercato.
Se
il cliente dovesse comunicare un indirizzo
PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo
“Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” (sette
zeri) e, nel campo “PEC destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC
comunicato dal cliente.
Vedi
l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Con la fattura elettronica differita più tempo
per la trasmissione al SdI
Audizione 3 ottobre 2018; Guida “La fattura
elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia Entrate”
Il
neo-Direttore dell’Agenzia Entrate, Antonio
Maggiore, nel corso di un’audizione presso la Commissione Finanze della
Camera, ha consigliato l’utilizzo della fatturazione differita anche con
l’introduzione della fattura elettronica. Tale possibilità è stata anche già
presentata nella nuova Guida sulla
fatturazione elettronica pubblicata dall’Amministrazione finanziaria lo
scorso 27 settembre.
Restano
infatti valide le regole che consentono di predisporre la “fattura
(elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste
dall’art. 21, comma 4 lett. a),
del D.P.R. n. 633/1972.
Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire
all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura
elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente, al momento
dell’operazione, un documento di trasporto o altro documento equipollente anche
su carta.
AGEVOLAZIONI
Credito d'imposta per quotazione PMI:
domande fino al 31 marzo 2019
Mise, Comunicato Stampa 28 settembre 2018
Al via la
possibilità, per le piccole e medie imprese, di presentare la domanda per la
concessione del credito d'imposta per costi
di consulenza finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato
regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Le imprese
potranno usufruire di un credito
d'imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.
Per il
riconoscimento dell'agevolazione fiscale, le PMI beneficiarie dovranno
inoltrare la domanda entro il 31 marzo
2019.
I criteri
di concessione del credito sono stati definiti con il Decreto 23 aprile 2018
del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
AGEVOLAZIONI
Credito d'imposta pubblicità: le
risposte a nuovi quesiti
Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
FAQ 12 ottobre 2018
Sul sito
della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l'informazione e l'editoria)
sono state aggiornate al 12 ottobre 2018 le FAQ relative al credito di imposta
sugli investimenti pubblicitari incrementali.
Le
risposte affrontano i principali temi legati alla misura, sulla base dei
quesiti pervenuti al Dipartimento.
Le nuove
FAQ riguardano, in particolare:
- invio e sottoscrizione della
comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite
intermediario;
- individuazione dell'esercizio di imputazione delle
spese pubblicitarie: applicazione del principio di "competenza";
- modalità di pagamento delle fatture;
- importo da considerare ai fini dell'agevolazione;
- trattamento fiscale del bonus;
- alternatività e non cumulabilità del bonus;
- investimenti pubblicitari sulle testate digitali.
Relativamente
al primo quesito viene chiarito, in particolare, quanto segue:
“Se la comunicazione telematica (sia la
comunicazione per l'accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente
l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con
l'inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata
dell'Agenzia, e non è prevista l'allegazione di alcun documento di identità.
Se la comunicazione telematica (sia la
comunicazione per l'accesso che la dichiarazione relativa alle spese
effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente
l'agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con
firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice
dell'Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di
identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.
Anche in questo caso non è prevista
l'allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.
La stessa duplice modalità deve essere seguita,
a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite
intermediario, anche per la sottoscrizione della "dichiarazione
sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.
IRPEF, DICHIARAZIONI
Tassazione dell’attività di ricerca svolta
in USA da soggetto fiscalmente residente in Italia
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di
interpello 4 ottobre 2018, n. 26
L'Agenzia
delle Entrate ha risposto all'istanza di interpello
n. 26 del 4 ottobre 2018 presentata da un cittadino italiano residente negli
USA, relativamente al trattamento fiscale dei redditi percepiti nel 2017,
derivanti da attività di ricerca svolta
negli Stati Uniti.
In
particolare l'interpellante, richiamando l'art. 20 della Convenzione
Italia-Stati Uniti contro le doppie imposizioni riteneva che, tali redditi,
fossero esenti da imposizione anche in Italia e quindi non fossero da indicare
in dichiarazione.
L'Agenzia
delle Entrate precisa invece che, essendo l'istante iscritto all'AIRE dall'8 novembre 2017, deve essere considerato
come soggetto fiscalmente residente in
Italia per il periodo d'imposta 2017. Conseguentemente, per l'annualità
2017, tutti i redditi percepiti dall'istante, dovunque siano stati prodotti,
devono essere dichiarati ai fini dell'imposizione nel nostro Paese.
Sebbene la
disposizione della Convenzione contro le doppie imposizioni stabilisca, in
presenza delle condizioni previste, l'esenzione
dall'imposizione delle remunerazioni relative all'attività di insegnamento o di
ricerca nel Paese contraente in cui la medesima è svolta (nella
fattispecie in esame gli USA), impedisce
di estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente
è tenuto ad effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nella
fattispecie in esame l'Italia), qualora sia
diverso dallo Stato in cui è svolta l'attività.
Pertanto,
in relazione all'annualità 2017, l'istante deve
indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante
dall'attività di ricerca svolta negli USA.
PRIVACY
Le istruzioni del Garante privacy per
il registro dei trattamenti
Il Garante
della Privacy ha reso note le istruzioni sul Registro delle attività di
trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (noto come “RGPD”).
Il
Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del
trattamento, è un documento contenente le principali informazioni relative alle
operazioni di trattamento dei dati svolte da una impresa, un’associazione, un
esercizio commerciale, un libero professionista; deve avere forma scritta,
anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
I soggetti obbligati alla tenuta del
Registro sono:
- imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
- qualunque titolare o responsabile (incluse
imprese/organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un
rischio, anche non elevato, per i diritti e le libertà
dell'interessato;
- qualunque titolare o responsabile (incluse
imprese/organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;
- qualunque titolare o responsabile (incluse
imprese/organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie
particolari di dati di cui all’art. 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati
personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 RGPD.
IMPRESA
Pubblicate le "linee guida sulla
compliance antitrust"
L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato le Linee Guida
sulla compliance antitrust, adottate in data 25 settembre 2018, dopo una fase
di consultazione pubblica, che "definiscono,
in linea con le best practices internazionali, le componenti tipiche di un
programma di compliance antitrust, tra cui il riconoscimento del valore della
concorrenza come parte integrante della cultura aziendale, l'identificazione e
valutazione del rischio antitrust specifico dell'impresa, la definizione di
processi gestionali idonei a ridurre tale rischio, la previsione di un sistema
di incentivi e lo svolgimento di attività di formazione e di auditing".
Le Linee
guida, in particolare, hanno lo scopo di fornire alle imprese un orientamento
circa:
- la definizione del contenuto del programma di
compliance;
- la richiesta di valutazione del programma ai fini del
riconoscimento dell'eventuale attenuante ai fini dell’applicazione dei
criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall’Autorità in applicazione dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 287/1990;
- i criteri che l'Autorità intende adottare nella
valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante.
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Agenzia Entrate-Riscossione: attivato lo
sportello digitale
L'Agenzia
Entrate-Riscossione ha attivato lo "sportello digitale", tramite il
quale i contribuenti potranno effettuare le principali operazioni in modo
semplice, veloce e sicuro:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/Portale-web-lo-sportello-digitale-/
Il
servizio è accessibile dal Portale web tramite l'area riservata. I contribuenti potranno in questo modo gestire
le proprie pratiche senza passare allo sportello.
Accedendo
alla home-page del portale si dovrà poi cliccare sull'icona in alto a destra
"Accedi all'area riservata". Inserendo le credenziali di Spid,
Agenzia delle Entrate, Inps o Carta Nazionale dei Servizi, si potranno eseguire
le seguenti operazioni:
- controllare la propria situazione
debitoria;
- pagare cartelle e avvisi;
- chiedere e ottenere una rateizzazione fino
a un massimo di 60 mila euro;
- sospendere la riscossione nei casi
previsti dalla legge;
- visualizzare tutti i documenti, compresi
quelli relativi alla Definizione agevolata.
Con il
servizio EquiPro si potrà inoltre delegare un intermediario a operare per
proprio conto.
APPROFONDIMENTI
|
IVA, ADEMPIMENTI
Il ravvedimento
operoso per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Il 1°
ottobre 2018 (il 30 settembre era domenica) è scaduto il termine per l’invio
della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute del primo semestre
2018 (spesometro).
Resta ora
la possibilità di sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento
operoso.
L'Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 104/E, pubblicata in data 28 luglio 2017,
aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento
operoso dell’adempimento.
Per
l'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni
fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre.
È
stata disposta la riduzione alla metà,
entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i
15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine
viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Ai
fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare
l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18
dicembre 1997.
La
violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati può essere
regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle
sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il
versamento, e quindi:
- a
1/9
della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- a
1/8
della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
- a
1/7
della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- a
1/6
della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- a
1/5
della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo.
Esempio:
Ipotizzando,
come indicato nella risoluzione n. 104/E/2017,
un'errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360
euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell'adempimento avviene entro 15
giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene
realizzato il pagamento. In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la
sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20).
IVA, ADEMPIMENTI
e come gestirlo al meglio
La fattura elettronica deve
contenere un indirizzo telematico di destinazione presso il quale il
cliente/destinatario intende ricevere il documento elettronico. L’indirizzo può
essere costituito, in alternativa, dal codice destinatario o da un indirizzo
PEC.
Il “Codice Destinatario” è un codice di 7 cifre alfanumerico
attribuito dall’Agenzia Entrate ai provider
operanti sul mercato.
Se il cliente dovesse comunicare
un indirizzo PEC (quale indirizzo
telematico dove intende ricevere la fattura), il campo “Codice Destinatario”
dovrà essere compilato con il valore “0000000” (sette zeri) e, nel campo “PEC
destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.
Se
il cliente non comunicasse alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore
finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà
sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore
“0000000”.
In
assenza di “Codice Destinatario” o di indirizzo PEC, il Sistema di Interscambio
(SdI) non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma non andrà
persa: sarà a disposizione del cliente destinatario in un’apposita area di
consultazione riservata del sito dell’Agenzia Entrate (con conseguente disagio per
il recupero e la gestione del file).
La
gestione della fatturazione elettronica tramite PEC, soprattutto per quanto
riguarda la ricezione, è sconsigliata per le difficoltà di integrazione con i
sistemi contabili, per l’elevato volume di fatture da gestire e per l’alto
rischio di perdita dati.
Per
contro, i vantaggi della gestione e
della ricezione delle fatture elettroniche tramite il codice destinatario
sono:
- automatizzazione;
- monitoraggio continuo non necessario
(poiché automatizzato);
- nessun rischio di perdita dati;
- tempi di gestione bassi;
- conservazione digitale automatica.
Il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 ha
inoltre previsto che i soggetti passivi (anche tramite intermediari) possono
comunicare all’Agenzia Entrate, mediante apposito servizio di registrazione,
l’indirizzo telematico presso il quale intendono ricevere i documenti
elettronici, sia esso un “codice destinatario” o in alternativa un indirizzo
PEC.
È la soluzione che consigliamo
perché in caso di registrazione, le fatture elettroniche saranno sempre
recapitate al suddetto indirizzo telematico, senza necessità di dover
comunicare sempre e a tutti i fornitori l’indirizzo aggiornato.
Infine, sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate,
dopo aver registrato il proprio indirizzo telematico, sarà possibile generare il QR-code che consente a chi deve emettere
una fattura elettronica di acquisire con una semplice scansione tutti i “Dati
Cliente” (compreso l’indirizzo telematico di destinazione).
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