IN BREVE
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Termini di detrazione IVA, le regole per il
nuovo anno
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Approvata la legge di conversione del Decreto
fiscale collegato alla Manovra
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Dal 1° gennaio 2019 interesse legale allo
0,8 per cento
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Le fatture di acquisto cartacee datate 2018
ma ricevute nel 2019
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Versamento dell’acconto IVA entro il 27
dicembre
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Pronti gli elenchi Split payment per il
2019
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Credito d'imposta formazione 4.0: i
chiarimenti del MISE
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L'Antitrust vieta l'applicazione di ogni
supplemento di prezzo per i pagamenti con mezzi elettronici
·
Ristrutturazioni edilizie: tutte le
agevolazioni fiscali e le modalità per richiederle
·
Ristrutturazioni edilizie: obbligo di
comunicazione all’ENEA
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Dichiarazione di successione, presentazione
con modello cartaceo solo fino al 31 dicembre 2018
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APPROFONDIMENTI
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I termini di detrazione IVA
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Le novità del Decreto fiscale collegato
alla Manovra 2019
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IN BREVE
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Termini di detrazione IVA, le regole per il nuovo anno
A decorrere
dal 1° gennaio 2019 l’avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul
tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione)
del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.
Nel periodo
tra la fine dell’anno ed i primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi
confusione sulle regole da applicare. Per fare chiarezza occorre partire dalla
normativa di riferimento e, quindi, dalla lettura combinata dell'art. 19, primo
comma, D.P.R. n. 633/1972 con quella dell’art. 1, primo comma, D.P.R. n. 100/1998
e dell'art. 25, primo comma, D.P.R. n. 633/1972.
Vedi l’Approfondimento
MANOVRA 2019
Approvata la legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla
Manovra
Legge di conversione, con modificazioni, del
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Il 13 dicembre
scorso è stata definitivamente approvata la legge di conversione del Decreto
fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza
emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo già approvato dal Senato,
che ora è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali
novità introdotte sinora dal Parlamento si segnalano la modifica delle misure
dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle
liti fiscali pendenti, nonché la moratoria delle sanzioni e alcune
semplificazioni per l'avvio della fatturazione elettronica.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE
Dal 1° gennaio 2019 interesse legale allo 0,8 per cento
D.M. 12 dicembre 2018
Il
Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito, con D.M. 12 dicembre
2018, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura dell'interesse legale sarà
dello 0,8 per cento annuo.
Fino
al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la misura dello 0,3 per cento,
stabilita dal D.M. 13 dicembre 2017.
Al
riguardo si ricorda che:
- al saggio degli interessi legali devono
essere computati gli interessi convenzionali soltanto se le parti non ne
hanno determinato la misura;
- eventuali interessi superiori alla misura
legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti si applica il
tasso legale;
- gli interessi maturano giornalmente ma
sono esigibili quando scadono.
Le fatture di
acquisto cartacee datate 2018 ma ricevute nel 2019
Agenzia
delle Entrate, FAQ Fatturazione elettronica
L'Agenzia Entrate, nelle FAQ in
tema di fatturazione elettronica disponibili sul proprio portale, ha chiarito il corretto
trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in
formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail.
L’Agenzia,
in proposito, ha precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in
base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre
2017, n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Dunque, il momento da cui decorre l'obbligo è
legato all'effettiva emissione della fattura.
Nel
caso di specie, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è
sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta
dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo
della fatturazione elettronica.
Ovviamente,
se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una
fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via
elettronica.
IVA
Versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre
Il 27 dicembre 2018 è il termine
ultimo per il versamento dell’acconto IVA.
Sono tenuti al versamento
dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2017
con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà
essere effettuato per via telematica
(direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili
e codice 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell'acconto da
parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione")
non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.
L'acconto pagato verrà
successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di
dicembre 2018 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto
trimestre 2018 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante
compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni
previste dall’attuale normativa.
L’importo da versare
(eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di
calcolo:
·
storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o
trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto
versato lo scorso anno);
·
analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla
liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2018;
·
previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per
l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
IVA
Pronti gli elenchi Split payment per il 2019
Sono disponibili, nella sezione
dedicata del sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, gli elenchi per l'anno 2019 dei soggetti tenuti all'applicazione
del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "Split payment"),
pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.
Si tratta degli elenchi aggiornati alla data dell'8 novembre 2018:
·
società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
·
enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
·
enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
·
enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e
Assistenza;
·
enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche;
·
società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa
italiana.
Tra gli elenchi non è pubblicato
quello delle Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633); per le quali occorre fare riferimento all'elenco (IPA)
pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
AGEVOLAZIONI
Pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno "prenotato" il
bonus pubblicità per il 2018
Il Dipartimento dell'Informazione
e l'editoria ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l'elenco dei
soggetti che hanno "prenotato" il bonus pubblicità per l'anno 2018.
Si tratta delle imprese, dei
lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che, dal 22 settembre al 22
ottobre scorso, hanno presentato la comunicazione per l'accesso al credito
d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati (o che
intendono effettuare) nel 2018, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on
line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
I soggetti potranno
effettivamente fruire del credito di imposta a condizione e nei limiti in cui
rispetteranno le previsioni di investimento comunicate e che dovranno essere
confermate con l'invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti effettuati nell'anno 2018, da
trasmettere nel mese di gennaio 2019.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
I rimborsi dell'Agenzia Entrate direttamente sul conto corrente
bancario o postale
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto ai
contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi fiscali sul proprio
conto corrente bancario o postale, che possono farne richiesta in qualsiasi
momento utilizzando l'apposito modello, nel quale è necessario indicare i dati
relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del
rimborso e riportare il codice Iban.
Per accrediti su conti correnti esteri vanno
indicati la denominazione della banca, l'intestatario del conto corrente, il
codice BIC e l'IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e
l'indirizzo della banca.
La richiesta di accredito può essere effettuata
in due modi:
·
comunicando le proprie
coordinate bancarie direttamente on line, tramite la specifica applicazione;
·
presentando l'apposito
modello presso un qualsiasi
Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate esibendo un documento
d'identità in corso di validità, la cui fotocopia andrà allegata al modello.
AGEVOLAZIONI
Credito d'imposta formazione 4.0: i chiarimenti del MISE
MISE, Circolare 3 dicembre 2018,
n. 412088
Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha pubblicato la Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre
2018, tramite la quale, rispondendo a quesiti di associazioni di categoria e
imprese, fornisce chiarimenti sull'applicazione del "credito d'imposta
formazione 4.0", in particolare su:
•
termine
per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
•
ammissibilità
della formazione on line;
•
cumulo
del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione.
Nel documento viene precisato che
i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la
disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono
essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività
formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
In tema di cumulo viene invece
chiarito che, nel caso in cui l'aiuto alla formazione concorrente con il
credito d'imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle
attività di formazione, l'impresa dovrà verificare che il cumulo dei due
incentivi non superi l'intensità massima prevista dal Regolamento n. 651/2014
per gli aiuti alla formazione.
IMPRESE
L'Antitrust vieta l'applicazione di ogni supplemento di prezzo per i
pagamenti con mezzi elettronici
AGCM, Comunicazione 26 novembre
2018
L'applicazione di supplementi di
prezzo per l'uso di uno specifico strumento di pagamento (carte di credito o di
debito o di altri mezzi di pagamento) costituisce una violazione dell'art. 62
del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il quale stabilisce
che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali "non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di
determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti".
Lo ha ribadito l'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, a seguito di numerose
segnalazioni da parte dei consumatori, ha diramato una comunicazione del 26
novembre 2018 contenente un avviso rivolto alle imprese sul divieto di
applicazione di un supplemento di prezzo per l'acquisto di vari beni e servizi
mediante carta di credito/debito o altri strumenti di pagamento.
Il divieto generalizzato per il
beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto
al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di
pagamento - ricorda l'Autorità - è stato ribadito nella direttiva (UE) n.
2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. "PSD2"),
recepita dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
In applicazione di tali norme, i venditori di beni e servizi al dettaglio
non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti
nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti,
strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia
l'emittente della carta.
L'Autorità ricorda di essere già
intervenuta in numerosi settori per sanzionare l'applicazione di supplementi
per l'uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione dei
diritti dei consumatori di cui al citato art. 62 del Codice del consumo: nel
trasporto aereo (sono state sanzionate compagnie aeree che applicavano un
supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei
acquistati online sui propri siti); nella vendita al dettaglio di elettricità e
gas naturale (sono stati sanzionati operatori per aver penalizzato il pagamento
mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall'addebito ricorrente
su carta di credito o per aver imposto il pagamento di supplementi per il
pagamento con carta di credito sui propri siti Internet); nella vendita online
di servizi di viaggio (sono state sanzionate alcune agenzie di viaggio online
per aver richiesto il pagamento di supplementi per l'acquisto online dei propri
servizi mediante carte di credito); nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai
trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.
Il divieto si applica a tutti gli
esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di
piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie,
ecc.).
AGEVOLAZIONI
Ristrutturazioni
edilizie: tutte le agevolazioni fiscali e le modalità per richiederle
Agenzia delle Entrate, Guida
"Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"
L'Agenzia Entrate ha pubblicato
l'aggiornamento al 23 novembre 2018 della guida "Ristrutturazioni
edilizie: le agevolazioni fiscali", che riassume tutti gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio che beneficiano di tali agevolazioni (sia
quando effettuate su singole unità abitative sia quando riguardano lavori su
parti comuni di edifici condominiali) e fornisce indicazioni utili per
richiedere correttamente questi benefici, illustrando modalità e adempimenti.
Gli aggiornamenti più recenti
della guida, che tiene conto delle ultime novità introdotte dalla legge di
bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), riguardano:
·
la proroga della maggiore detrazione Irpef;
·
i beneficiari del diritto alle detrazioni;
·
la comunicazione all'ENEA dei lavori effettuati.
AGEVOLAZIONI
Ristrutturazioni
edilizie: obbligo di comunicazione all’ENEA
Il portale per la trasmissione dei
dati all’Enea (portale ristrutturazioni2018.enea.it) elenca le informazioni
necessarie per ottenere le detrazioni fiscali del 50% (“bonus
ristrutturazioni”) relative agli interventi edilizi e tecnologici che
comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia,
realizzati a partire dall’anno 2018.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire
entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli
interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal
certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra
il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 (data di apertura del sito), il termine dei
90 giorni decorre dallo stesso 21 novembre, con scadenza, quindi, al 19
febbraio 2019.
Il nuovo adempimento è stato
previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b, n. 4, della
legge 205/2017), che, “al fine di
effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito
a seguito della realizzazione degli interventi…”, ha disposto, in analogia
a quanto già previsto in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica
degli edifici (“ecobonus”), la trasmissione per via telematica all’ENEA delle
informazioni sulle opere eseguite. La comunicazione, pertanto, non riguarda
tutti gli interventi di recupero elencati all’articolo 16-bis del Tuir, ma
esclusivamente quelli che sono anche volti al risparmio energetico. In
particolare, si tratta degli interventi finalizzati alla: riduzione delle
dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti; sostituzione
di infissi; installazione di collettori solari; sostituzione di generatori di
calore con caldaie a condensazione; generatori di calore ad aria a
condensazione; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti; sistemi
ibridi; microcogeneratori; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore; installazione di generatori di calore a biomassa;
installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti
centralizzati; sistemi di termoregolazione e building automazione; impianti
fotovoltaici; installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi,
lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) di classe
energetica A+ (per i forni, è sufficiente la A) collegati a un intervento di
recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017
(“bonus mobili”). Per semplificare la trasmissione delle informazioni, l’Enea
fornisce anche una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni
necessarie per l’invio dei dati, mentre, sull’ammissibilità degli interventi,
si rinvia alla guida dell’Agenzia delle entrate, “Ristrutturazioni edilizie: le
agevolazioni fiscali – edizione 2018”.
SUCCESSIONI
Dichiarazione
di successione, presentazione con modello cartaceo solo fino al 31 dicembre
2018
L'Agenzia delle Entrate ha
ricordato a coloro che devono presentare la dichiarazione di successione, che
fino al 31 dicembre potranno ancora presentarla all'Agenzia con modello
cartaceo.
Dal 1° gennaio 2019, invece, sarà
possibile inviare la dichiarazione solo online, utilizzando il modello
approvato con il Provvedimento n. 305134 del 28 dicembre 2017, direttamente o
tramite intermediari abilitati.
L'obbligo di presentazione della
dichiarazione, che deve esser effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura
della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del
contribuente, spetta a:
·
gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi
abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni
ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine
previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro
rappresentanti legali;
·
i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
·
gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del
defunto o di dichiarazione di morte presunta;
·
gli amministratori dell'eredità;
·
i curatori delle eredità giacenti;
·
gli esecutori testamentari;
·
i trustee.
Se più persone sono obbligate
alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Non sussiste invece l'obbligo di
dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta
del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e
non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni
possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
APPROFONDIMENTI
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IVA
I termini di detrazione IVA
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’avvento della
fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché
tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno
certe e certificate.
Nel periodo tra la fine dell’anno ed i primi
mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulle regole da applicare.
Per fare chiarezza occorre partire dalla normativa di riferimento e, quindi,
dalla lettura combinata dell'art. 19, primo comma, D.P.R. n. 633/1972 con
quella dell’art. 1, primo comma, D.P.R. n. 100/1998 e dell'art. 25, primo
comma, D.P.R. n. 633/1972.
Detrazione (art. 19
D.P.R. n. 633/1972) – Per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’imposta
a credito, è detraibile dall’ammontare dell’imposta dovuta l'imposta assolta o
dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui
l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione
relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Dichiarazioni
e versamenti periodici (art. 1 D.P.R. n. 100/1998) - Entro il giorno
16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante
dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture
emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai
servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e
per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai
sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo
termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati
entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,
fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate
nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi
dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha
operato la liquidazione periodica.
Registrazione
degli acquisti (art. 25 D.P.R. n. 633/1972) - Il contribuente deve
annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai
beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17,
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della
fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e la circolare n.
1/E del 17 gennaio 2018 avevano già determinato e chiarito che l'esercizio del
diritto alla detrazione dell'IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si
verifichino due condizioni:
1.
l'Iva relativa ad una determinata operazione
deve essere già divenuta esigibile;
2.
il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal
fornitore o per suo conto.
La prima condizione si verifica sulla base alle
regole fissate dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio quando, nel caso
di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso
di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).
La seconda è rappresentata:
•
dal ricevimento
della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997;
•
e dalla registrazione
della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto
relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente e comunque al più tardi
entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno
di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
La distinzione tra data di ricezione della
fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di
fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per
esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza
arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell'anno dopo.
Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi
questi casi:
Fattura
emessa nel 2017
|
Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo
aprile)
|
Detrazione nel 2018
|
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel
2019 (entro aprile 2019)
|
Detrazione nel 2018 tramite sezionale
|
|
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel
2019 (dopo aprile 2019)
|
Detrazione non ammessa
|
|
Ricevuta e registrata nel 2019 (o
successivi)
|
Detrazione ammessa nell'anno di
registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.
|
|
Fattura
emessa nel 2018
|
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel
2019 (entro aprile 2019)
|
Detrazione nel 2018 tramite sezionale
|
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel
2019 (dopo aprile 2019)
|
Detrazione non ammessa
|
|
Ricevuta e registrata nel 2019 (o
successivi)
|
Detrazione ammessa nell'anno di
registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.
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MANOVRA 2019
Le novità del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2019
Il 13 dicembre scorso è stata definitivamente
approvata la legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla Manovra
(D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi
rispetto al testo già approvato dal Senato, che ora è in attesa della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità introdotte sinora dal
Parlamento si segnalano le seguenti:
· la moratoria delle sanzioni sulla fattura
elettronica per il primo semestre 2019, con la disapplicazione fino al 30
settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva
mensile;
· l'esonero dall'obbligo di fatturazione
elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a
65.000 euro e, per il periodo d'imposta 2019, per gli operatori sanitari tenuti
all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata (es. medici e farmacisti);
· la sanatoria sulle irregolarità formali;
· la modifica
delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali
pendenti, disciplinata dall'art. 6 del provvedimento;
· nell'ambito
della disciplina dettata per la “rottamazione-ter”
(art. 3 del decreto-legge), la previsione che in caso di tardivo versamento
delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia
della definizione, e non sono dovuti interessi;
· l'introduzione
del principio secondo cui in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti
contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito
con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità (Durc) contributiva potrà essere
rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente.
Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai
fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo
versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo
rilasciato dovrà essere annullato.
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