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In scadenza al 23 e al
30 aprile i termini per il versamento dei bolli sulle fatture 2019 e 2018: attiva la procedura online
Agenzia delle Entrate, Risoluzione
9 aprile 2019, n. 42/E
Scade il prossimo 30 aprile il versamento tramite F24
dell’imposta di bollo virtuale applicata
sulle fatture elettroniche
emesse nell’anno d’imposta 2018.
Si ricorda che, di regola,
le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono
assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà quindi essere
versato tramite F24 utilizzando il codice
tributo 2501.
Ai sensi del D.M. 28 dicembre 2018 è invece stabilito al 20 aprile, prorogato
al 23 per effetto delle festività pasquali, il termine per il versamento
dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo
trimestre del 2019.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Dal 15 aprile
disponibili le dichiarazioni precompilate 2019
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 12 aprile 2019
A partire
dal 15 aprile 2019, è possibile consultare online le dichiarazioni 730/2019 e
Redditi PF 2019 precompilate. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con
comunicato stampa del 12 aprile 2019, precisando che a partire da tale data il
contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione e
l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e
non inseriti e delle relative fonti informative.
Il 730
potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2019. Il
modello Redditi PF precompilato potrà essere modificato dal 2 maggio, ma potrà
essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019.
Oltre ai
dati già a disposizione dell’Agenzia, sono stati inseriti nei modelli i dati
inviati dagli enti esterni (studi medici, farmacie, banche, assicurazioni,
università, ecc.) e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche.
Quest’anno si aggiungono inoltre le spese su parti comuni condominiali che
danno diritto al bonus verde e le somme versate dal 1° gennaio 2018 per
assicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo.
Per
visualizzare la propria dichiarazione precompilata è necessario essere in
possesso delle credenziali di accesso, tramite:
1.
Sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica
amministrazione (Spid);
2.
credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare i
servizi telematici (Fisconline), o rilasciate dall’Inps;
3.
Carta nazionale dei servizi (Cns).
Dalla
propria area riservata sarà quindi possibile verificare nel dettaglio tutti i
dati e, dal 2 maggio ed eventualmente integrarli/modificarli prima dell’invio
della dichiarazione. Per tali operazioni resta la possibilità di rivolgersi a
un Caf o delegare un professionista.
REGIMI AGEVOLATI
Regime forfetario e
partecipazione in società: rimozione della causa ostativa entro il 2019
Agenzia delle Entrate, Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E
L’Agenzia delle Entrate (con la Circolare n.
9/E del 10 aprile 2019) ha analizzato gli aspetti più rilevanti del nuovo
regime forfettario (flat tax) e, in particolare, ha confermato che non possono
applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o
professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a
società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società
a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro
svolta in regime forfetario, precisando però che tali preclusioni non
esplicano effetti se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa.
Non possono, inoltre, avvalersi del regime
forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente
nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro
o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad
esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività dopo aver
svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o
professioni.
IVA, RIMBORSI
Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per
chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo
trimestre 2019.
La presentazione dell’istanza deve essere effettuata in via telematica
e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire,
salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Decreto Crescita 2019:
le novità nel testo del decreto approvato “salvo intese”
Il Consiglio dei Ministri, in data 4 aprile
2019, ha approvato un decreto legge (“Decreto crescita”) che introduce misure
urgenti per la crescita economica.
Il testo prevede sgravi e incentivi fiscali,
disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela
del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.
In ambito fiscale, in particolare, le novità
prevedono:
·
la
reintroduzione del superammortamento per investimenti entro il 31
dicembre 2018;
·
la proroga ed
il rafforzamento del credito R&S;
·
alcune
modifiche al regime dei forfettari in merito alle ritenute sui redditi
da lavoro dipendente;
·
modifiche alla
Nuova legge Sabatini;
·
l’obbligo da fatturazione
elettronica nei confronti di San Marino;
·
alcune
modifiche alla mini-IRES;
·
l’aumento
della deducibilità IMU;
·
la riduzione
delle tasse per il rientro in Italia dei cosiddetti cervelli.
Per la conferma delle novità introdotte e per
avere maggiori dettagli sarà necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del testo ufficiale approvato dal Consiglio dei Ministri.
MANOVRA 2019
La Circolare
dell’Agenzia Entrate sulla legge di Bilancio 2019
Agenzia delle Entrate,
Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E
In data 10 aprile l’Agenzia Entrate ha emanato la Circolare
n. 8/E con cui l’Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge
di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori.
Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia,
efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell’iper-ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari
per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef.
La Circolare, che tiene conto anche delle risposte fornite
dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità
su credito d’imposta ricerca e sviluppo,
incentivi per l’acquisto di veicoli
elettrici e infrastrutture di ricarica.
Alcune misure contenute nella legge di Bilancio 2019,
considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di
approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.
AGEVOLAZIONI
L’innovazione di
processo non genera bonus ricerca e sviluppo
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 aprile 2019, n. 40/E
Con la Risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019,
l’Agenzia Entrate è tornata sul tema del credito d’imposta per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013,
affrontando l’aspetto della corretta individuazione dell’ambito oggettivo di
applicazione dell’agevolazione.
La Risoluzione, in linea con il parere tecnico
di competenza del ministero dello Sviluppo economico, precisa che un progetto
d’investimento avente a oggetto attività ascrivibili in senso ampio alla
gestione applicativa di un software non rientra tra le attività di ricerca e
sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti dell’applicazione del credito
d’imposta, in quanto, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative
già esistenti sul mercato, si basa, comunque, sull’utilizzo di strumenti e
tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera
l’impresa.
Non sono quindi mai agevolabili le attività che, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non
necessari, per l’efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla
stessa realizzati, si sostanziano nell’applicazione di moderne tecnologie
già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si
ricollegano, in senso ampio, alla “digitalizzazione” dei processi di produzione.
Tali investimenti sono più propriamente inquadrabili nella categoria
“innovazione di processo” e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti
della disciplina del credito di imposta.
RISCOSSIONE, SANATORIA
Pace fiscale: i
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 1° aprile 2019 n. 6/E; Circolare 9
aprile 2019, n. 7/E
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare
n. 6/E del 1° aprile 2019 e la Circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 con
chiarimenti in merito alla cosiddetta “Pace fiscale”, introdotta dal D.L. n.
119/2018.
La Circolare n. 6/E, in merito alla definizione
delle violazioni pendenti, ha precisato che rientrano nel perimetro della
definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di
irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta
indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una
pretesa tributaria quantificabile. La circolare spiega quali liti sono da
considerarsi pendenti, come si determinano il valore della controversia, gli
importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.
La Circolare n. 7/E, invece, contiene
chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
consegnati entro il 24 ottobre 2018. Il documento di prassi spiega quali sono
le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per
i contribuenti che intendono avvalersi dell’istituto.
IMMOBILI, COMPRAVENDITA
I contratti di vendita di “immobili da costruire” solo dal notaio
Dal 16 marzo 2019, a seguito dell’entrata in
vigore di alcuni articoli del nuovo Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza (artt. 387 e 388, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), a tutela degli
acquirenti, i contratti inerenti immobili da costruire devono essere stipulati
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e quindi da un notaio.
Si tratta, in particolare, di contratti che
hanno ad oggetto il trasferimento di edifici per la cui costruzione sia stato
richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui
costruzione non risulti essere ultimata tanto da non risultare possibile il
rilascio di agibilità.
APPROFONDIMENTI
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IMPOSTA DI BOLLO
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 2019 e
2018
Scade
il prossimo 30 aprile il
versamento tramite F24 dell’imposta di
bollo virtuale applicata sulle fatture
elettroniche emesse nell’anno d’imposta 2018.
Si ricorda che, di regola, le fatture non assoggettate ad IVA
e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari
a euro 2,00.
L’importo
dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24 utilizzando il codice tributo 2501.
Ai sensi del D.M. 28 dicembre 2018 è invece
stabilito al 20 aprile, prorogato al 23 per effetto delle festività pasquali,
il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture
elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019.
Si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di
fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità
virtuale. L’imposta di bollo, dovuta sulle fatture elettroniche, deve essere
versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, entro il 20 del mese
successivo al trimestre di riferimento.
È l'Agenzia delle Entrate a conteggiare l'ammontare
dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le
fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e
comunicherà l’importo all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il
versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo
direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.
Al servizio si può accedere tramite la sezione
“Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente
la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i
dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di
modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che
procederà al ricalcolo dell’importo.
Nel caso in cui si opti per il pagamento con
addebito bancario è necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è
intestato al codice fiscale del cedente.
Dopo che il sistema ha effettuato i controlli sulla
correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo è consegnata una prima
ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata.
Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto
pagamento o l’esito negativo dello stesso.
In alternativa all’addebito sul conto corrente, è
possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il
modello precompilato predisposto dal sistema
Con risoluzione n. 42/E del 10 aprile 2019 sono
stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di
bollo distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo
trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto).
I codici utilizzabili invece per il versamento di
eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.
Si ricorda che il pagamento dell’imposta di bollo
relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, in scadenza
il prossimo 30 aprile, dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici
tributo tuttora validi per il versamento dell’imposta relativa ai documenti
informatici (“2501” o “2502” per le relative sanzioni).
Occorre altresì considerare che i contribuenti
trimestrali hanno facoltà di inviare le fatture elettroniche attive entro il 16
maggio 2019 (termine di liquidazione IVA del I trimestre) e che quindi alla
data del 20 aprile potrebbe non aver inviato ancora alcun documento relativo al
trimestre di riferimento.
IVA, RIMBORSI
Presentazione
del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2019
Scade il 30
aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o
in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2019.
La
presentazione dell’istanza deve essere effettuata in via telematica e l’utilizzo
del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione
del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione
dell’istanza.
Ricordiamo che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la
possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale
il credito IVA maturato in ciascuno dei
primi 3 trimestri dell’anno, quando
l’importo è superiore a 2.528,28 euro e se:
·
si esercitano esclusivamente o
prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette
ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti
e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in
reverse charge e a quelle in regime di split payment;
·
si effettuano operazioni non
imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
·
si effettuano acquisti ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e
servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni
ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in
tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società
concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23
dicembre 2007);
·
si effettuano in un trimestre solare,
nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive
per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite
alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali;
·
prestazioni di trasporto di beni e
relative prestazioni di intermediazione;
·
prestazioni di servizi accessori ai
trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
·
prestazioni indicate nell’art. 19,
comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria
n. 217/2011.
Se il contribuente rientra in una
delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta
di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è
maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che
hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori
a 5.000 euro
(da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri
oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di
conformità.
Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non
occorre né visto di conformità né garanzia.
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