IN
BREVE
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Entro il 30 aprile la
presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre
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La sospensione dei versamenti di
aprile e maggio
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Sospensione dei versamenti: le
indicazioni delle Entrate per la verifica della diminuzione del fatturato
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Fatture elettroniche:
semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo
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In vigore il Decreto Liquidità:
le agevolazioni per l’accesso al credito
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Decreto Liquidità: cos’è e come
funziona il Fondo garanzia PMI
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Finanziamenti fino a 25.000
euro per PMI, lavoratori autonomi e professionisti: pronto il modulo di
richiesta
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Le misure di accesso al credito
per le imprese previste dal Decreto Liquidità: la Circolare ABI
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D.P.C.M. 10 aprile 2020:
lockdown fino al 3 maggio 2020
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Al via l’indennità per i
collaboratori sportivi: emanato il Decreto attuativo
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Pronto il nuovo modulo per
accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa
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APPROFONDIMENTI
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Presentazione del modello IVA TR per il credito
del primo trimestre 2020
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Le misure di sostegno alle imprese del Decreto
Liquidità
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IN BREVE
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IVA, RIMBORSI
Scade il 30 aprile il termine ordinario per la presentazione delle
istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al
primo trimestre 2020. Il modello TR infatti, di regola, deve essere
presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento.
Tuttavia, l’art. 62, comma 1, del D.L. n.
18/2020 (Decreto “Cura Italia”) sospende, per tutti i contribuenti che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi
dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8
marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Pertanto, i contribuenti che lo volessero, possono differire la
presentazione del modello IVA TR 2020 in scadenza il 30 aprile 2020, e
trasmetterlo entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni.
La presentazione dell’istanza deve essere
effettuata telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a
5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza; per tale
ragione, chi deciderà di beneficiare della proroga non potrà utilizzare il
credito IVA del I trimestre 2020, se non dopo 10 giorni dalla presentazione
dell’istanza.
Vedi l’Approfondimento
VERSAMENTI
La sospensione dei versamenti di aprile e maggio
D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 18
Il “Decreto liquidità”, all’art. 18, ha esteso
la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi
di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e
assistenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
La sospensione però non è generalizzata, ma
subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato e dei corrispettivi nei
mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente
periodo di imposta.
ATTENZIONE: nelle bozze del provvedimento circolate prima della pubblicazione
in Gazzetta ufficiale era stato utilizzato il parametro “dei ricavi e dei
compensi” che devi intendersi ora superato.
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Sono sospesi i versamenti che riguardano le ritenute operate sui
redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali
IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione
obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.
Devono quindi essere versate entro le scadenze
previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio,
le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte
a rappresentanti ed agenti di commercio.
Sotto il profilo temporale la sospensione è
stata estesa alle scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio.
Per l’ambito soggettivo dell’applicazione
della sospensione, il contribuente deve dimostrare l’effettiva diminuzione del
fatturato e dei corrispettivi che si è verificata nei mesi di marzo e aprile
dell’anno 2020. A tal fine il legislatore ha distinto i contribuenti in due
fasce in base ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, determinati con
riferimento al periodo di imposta precedente. In particolare, è necessario
distinguere:
·
i contribuenti i cui
ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non
hanno superato il limite di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato e i
corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33%
(rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente);
·
i contribuenti che
hanno superato la soglia di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato e i
corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50
per cento (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta
precedente).
Occorre poi rilevare due eccezioni:
- i contribuenti
che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè
Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi: indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei compensi
dell’anno precedente, possono fruire della sospensione dei versamenti
IVA se la contrazione del fatturato o dei corrispettivi ha superato il
33%. Per queste realtà non occorre rilevare se il volume dei ricavi del
periodo d’imposta precedente era superiore o inferiore a 50 milioni di
euro, ma deve comunque essersi verificata una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi pari almeno al 33%;
- i contribuenti
che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate indicate dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 e integrate con il D.L.
n. 18/2020. Si tratta, ad esempio, delle agenzie di viaggio, delle
strutture turistico–ricettive, dei tour operator, dei gestori di palestre,
impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto,
etc. In tal caso i precedenti criteri applicati per verificare il diritto
a fruire della sospensione dei tributi, concorrono con i nuovi.
In via generale, per la quasi totalità dei
soggetti, la sospensione per il versamento dell’IVA, delle ritenute e dei
contributi è quindi subordinata alla riduzione del fatturato o dei
corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del
periodo d’imposta precedente.
La riduzione riguardante il mese di marzo 2020
(rispetto all’anno precedente), determina la sospensione dei termini per il
versamento dei tributi in scadenza nel mese di aprile. Invece, la riduzione che
si è verificata nel mese di aprile determina la sospensione dei tributi in
scadenza nel mese di maggio.
La contrazione, così come anche chiarito
dall’Agenzia Entrate, non deve necessariamente riguardare i due mesi
contemporaneamente, potendosi verificare le predette condizioni per il solo
mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la
sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.
Per i contribuenti che liquidano l’IVA con
periodicità trimestrale, se il fatturato o i corrispettivi del mese di marzo
2020 sono diminuiti della percentuale prevista dalla legge, rispetto
all’ammontare risultante dal corrispondente periodo dell’anno 2019, il
contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il
versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020.
Invece, se la riduzione dell’attività
risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020, potranno
essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo relativi al
versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo
2020.
I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi
di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
In alternativa, la somma complessivamente
dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di
pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i
tributi in cinque rate, l’ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre
prossimo.
VERSAMENTI
Sospensione dei versamenti: le indicazioni delle Entrate per la verifica della diminuzione del fatturato
Agenzia delle Entrate,
Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E
Con la Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, l'Agenzia Entrate ha
fornito alcuni importanti chiarimenti sulle misure fiscali contenute nel
“Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
In particolare, in merito alla verifica
della diminuzione del fatturato, per godere della sospensione dei
versamenti, la Circolare precisa che:
·
la situazione di marzo dev'essere valutata ai fini della
sospensione dei versamenti di aprile, mentre la situazione di aprile dovrà
essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Pertanto è
possibile che un contribuente abbia diritto alla sospensione dei versamenti di
aprile e non abbia invece diritto alla sospensione dei versamenti di maggio,
senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile, e viceversa;
·
ai fini del calcolo rilevano le operazioni effettuate nei mesi di
marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che pertanto hanno
partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019, rispetto a
marzo 2020, e del mese di aprile 2019, rispetto ad aprile 2020. A tale importo
devono essere aggiunti i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei
mesi citati, non rilevanti ai fini Iva;
·
rileva la data di
effettuazione dell'operazione (quindi la data della fattura per le fatture immediate e la data
del corrispettivo giornaliero per i corrispettivi). Per la fattura differita
rileverà la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura.
Ad esempio: ai fini del
calcolo del fatturato di marzo 2020 e 2019, devono essere escluse le fatture
differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni
effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019; devono invece essere
comprese le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile
2020 e 2019.
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ADEMPIMENTI
Fatture elettroniche: semplificazioni per il versamento
dell’imposta di bollo
D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 26
L’art. 26 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto
che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza
l’applicazione di sanzioni e interessi:
·
entro la scadenza del secondo trimestre, quindi
entro il 20 luglio, per il primo
trimestre, se l’importo è inferiore a
250 euro;
·
entro il 20 ottobre 2020, nel caso in cui, invece,
risulti inferiore a 250 euro l’importo
complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno.
Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta
di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto
trimestre.
La norma ha introdotto una facoltà, non un obbligo. Resta quindi concesso assolvere l’imposta
di bollo dovuta per il primo trimestre entro il 20 aprile, anche se di
importo inferiore a 250 euro.
ATTENZIONE: Si ricorda che il
contribuente - che eventualmente ricadesse nelle condizioni di sospensione
dei versamenti disposta dall’art. 18 del D.L. n. 23/2020, ma che risultasse debitore a titolo di imposta di bollo sulle
fatture elettroniche per il primo trimestre del 2020 per un ammontare
superiore a 250 euro - dovrà comunque effettuare il versamento di tale imposta
di bollo entro il 20 aprile 2020, in quanto il versamento di tale imposta non ricade nella sospensione
disposta dalla predetta norma.
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IMPRESE,
ADEMPIMENTI
In vigore il Decreto Liquidità: le agevolazioni per l’accesso al
credito
D.L. 8 aprile 2020, n. 23
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’8 aprile 2020 il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto liquidità),
contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi
e processuali.
Il decreto interviene in sostegno alle imprese
in difficoltà con misure specifiche volte a favorire l’accesso al credito, il
sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli
investimenti.
Le
misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di
200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo
Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti
alle imprese sotto qualsiasi forma.
In
particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a
seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di
condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte
dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria
destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive
localizzate in Italia.
Per
le piccole e medie imprese, anche
individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla
garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le
stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal
Fondo Centrale di Garanzia.
Il
decreto potenzia ulteriormente il Fondo
di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la
capacità di generare liquidità anche per
le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
Vedi l’Approfondimento
IMPRESE,
AGEVOLAZIONI
Decreto Liquidità: cos’è e come funziona il Fondo garanzia PMI
D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 18
Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 è stato
ulteriormente finanziato il Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di garantire
anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti la liquidità
necessaria alla ripartenza delle loro attività dopo l’emergenza Coronavirus.
A fianco del potenziamento è inoltre previsto
un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie
concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:
- garanzia al 100% per i prestiti fino al 25% dei ricavi
dell’esercizio precedente e comunque entro il limite massimo di 25.000
euro, senza alcuna valutazione del merito di
credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e
professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19,
attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati
requisiti;
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di
credito, in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei
Confidi, in presenza di determinati requisiti.
Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo
gratuito.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del
Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che
può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società
di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e
professionisti.
Riducendo in modo significativo il livello di
rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia concessa dal
Fondo consente al soggetto richiedente (l’impresa) un accesso agevolato al
credito. Il Fondo non interviene quindi direttamente nel rapporto tra banca e
cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla
contrattazione tra le parti.
Sulla parte garantita dal Fondo non possono
essere richieste ed acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o
bancarie.
Tutti gli interventi del Fondo di Garanzia per
le PMI sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano.
Quindi, anche in ipotesi di inadempimento del Fondo, il soggetto finanziatore
che ha ottenuto ristoro dall’escussione della garanzia a causa
dell’inadempimento o dell’incapienza del Fondo, potrà indirizzare la propria
pretesa agendo direttamente contro le casse statali.
IMPRESE,
AGEVOLAZIONI
Finanziamenti fino a 25.000 euro per Pmi, lavoratori autonomi e
professionisti: pronto il modulo di richiesta
D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 13
È disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it
il modello per la richiesta dei finanziamenti fino a 25.000 euro – con garanzia
statale pari al 100% e senza procedura di valutazione del merito di credito -
utilizzabile da piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e professionisti,
secondo le disposizioni dell’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto
Liquidità).
I soggetti interessati dovranno compilare e inviare il modulo tramite
e-mail – anche non certificata – alla banca o al Confidi, gli enti
finanziatori, che dovranno concedere il finanziamento.
Nel modulo vanno riportati:
- i dati relativi ai ricavi dell’ultimo
esercizio contabile, in base all'ultimo bilancio depositato o all'ultima
dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1°
gennaio 2019 per attestare i ricavi è sufficiente un’autocertificazione
oppure altra documentazione idonea allo scopo;
- il codice Ateco dell’attività economica
interessata dal finanziamento;
- l'attestazione dei danni economici subiti
legati all’emergenza Covid-19;
- le finalità del prestito.
Si ricorda che il prestito può essere concesso
nel rispetto dei seguenti limiti:
- l’importo richiesto, fino a 25 mila euro,
non può superare il 25% dei ricavi del beneficiario in base all’ultimo
bilancio depositato o all’ultima dichiarazione dei redditi, ovvero, nel
caso di soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, mediante attestazione
con autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o
altra idonea documentazione;
- durata massima del finanziamento fino a 6
anni;
- rimborso della quota capitale da
effettuare non prima di 24 mesi dall’erogazione del prestito.
IMPRESE,
AGEVOLAZIONI
Le misure di accesso al credito per le imprese previste dal Decreto
Liquidità: la Circolare ABI
ABI, Circolare 9
aprile 2020, n. 686
Al fine di agevolare l’accesso al credito
delle imprese italiane, l’art. 1 del D.L. Liquidità prevede che i nuovi
finanziamenti (o rifinanziamenti) sotto qualsiasi forma erogati da banche (o da
altre istituzioni finanziarie), sino al 31 dicembre 2020, possano essere
garantiti da SACE S.p.A. (controllata da Cassa Depositi Prestiti S.p.A.) per
l’ammontare massimo di euro 200 miliardi (di cui almeno 30 miliardi destinati
alle piccole medie imprese).
Le obbligazioni di SACE S.p.A., derivanti
dalle garanzie da essa prestate, sono garantite dallo Stato con garanzia irrevocabile
a prima richiesta e con rinuncia al diritto di regresso.
Si tratta di garanzie pubbliche per nuovi finanziamenti. Non è quindi
una moratoria o una rinegoziazione.
Sono beneficiari di questa iniziativa:
- tutte le imprese con sede in Italia (ivi comprese le piccole e medie imprese secondo la definizione
contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE);
- i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di P.IVA che abbiano già esaurito la propria capacità di accesso all’analogo
Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, comma 100, legge n. 662/1996.
La garanzia è rilasciata alle seguenti
condizioni:
- termine temporale fino al 31 dicembre 2020;
- il finanziamento erogato ha durata non superiore a 6 anni;
- l’impresa destinataria al 31 dicembre 2019 non rientra tra le
imprese in difficoltà come definite dal Regolamento UE n. 651/2014;
- l’impresa destinataria al 29 febbraio 2020 non rientra tra le
esposizioni deteriorate della banca erogante come definite dalla
normativa europea;
- l’importo del finanziamento non superiore al maggiore tra:
- il 25% dei ricavi dell’impresa relativo
all’esercizio 2019;
- il doppio del costo del personale
relativo all’esercizio 2019;
- la garanzia
copre:
- il 90% del finanziamento per imprese con
meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato sino a euro 1,5 miliardi
(in questo caso il finanziamento è erogato secondo una procedura
semplificata);
- l’80% del finanziamento per imprese con
più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra euro 1,5
miliardi ed euro 5 miliardi;
- il 70% del finanziamento per imprese con
fatturato superiore a euro 5 miliardi;
- la garanzia è a prima richiesta e irrevocabile;
- l’impresa
beneficiaria si impegna:
- a non distribuire dividendi nei 12 mesi
successivi all’erogazione del finanziamento;
- a gestire i livelli occupazionali
attraverso accordi sindacali;
- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere
costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati
in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell’impresa beneficiaria;
- le commissioni
devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni
con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato
e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.
EMERGENZA
CORONAVIRUS
D.P.C.M. 10 aprile 2020: lockdown fino al 3 maggio 2020
D.P.C.M. 10 aprile 2020
Il Governo ha emanato un nuovo decreto, il
D.P.C.M. 10 aprile 2020, con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure
restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione
per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 1 del decreto), sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito
l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli
generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle
aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati
lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi
al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle
individuate nell’allegato 2 del decreto.
Gli esercizi commerciali la cui attività non è
sospesa ai sensi del decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza
interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario
all’acquisto dei beni.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i
servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore
agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Sull’intero territorio nazionale sono sospese
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle
indicate nell’allegato 3 del decreto.
Le attività produttive sospese possono
comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite - previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva,
nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività
consentite - anche le attività che sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 del decreto,
nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della
difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale,
autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi
essenziali. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può
sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le
condizioni previste dalla norma. Fino all’adozione dei provvedimenti di
sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base
della comunicazione resa.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica
utilità, nonché servizi essenziali di cui alla
legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto per i musei e gli
altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano
l’istruzione.
AGEVOLAZIONI
Al via l’indennità per i collaboratori sportivi: emanato il Decreto
attuativo
D.M. 6 aprile 2020
È stato emanato il Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche
giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di
presentazione delle domande sul sito di Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto “Cura Italia”
per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, D.L. 17
marzo 2020, n.18).
Possono richiedere l’indennità i titolari
di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e
ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto
Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una priorità per i
collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito
compensi superiori a 10.000 euro complessivi.
Possono accedere all’indennità i lavoratori
titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera
m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
- non devono rientrare nell’ambito di
applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
- non devono aver percepito altro reddito
da lavoro per il mese di marzo 2020;
- non devono aver percepito, nel mese di
marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- non possono cumulare l’indennità con le
altre prestazioni e indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28,
29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
Il rapporto di collaborazione per cui si
presenterà la domanda:
- deve essere con Federazioni Sportive
Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate
nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea
che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere
iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”,
nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto
dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini
sportivi, dal CONI;
- doveva esistere già alla data del 23
febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di
entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
- non deve rientrare nell’ambito di
applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi
professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio
2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata
INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente
attraverso la piattaforma informatica, attiva dal 7 aprile 2020, sul sito di
Sport e Salute (www.sportesalute.eu).
Per prenotarsi è necessario inviare un SMS con
il codice fiscale al numero 3399940875 di Sport e Salute.
AGEVOLAZIONI
Pronto il nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei
mutui sulla prima casa
Il MEF ha pubblicato la nuova modulistica,
aggiornata a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 54 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) e dall’art. 12 del D.L. 8 aprile
2020, n. 23 (decreto “Liquidità”) e semplificata rispetto al modello
precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite
l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le
procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà
essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da
ciascuna banca.
È infatti previsto il diritto, per i titolari
di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle
situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare
della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività
del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche:
- ai lavoratori
dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario
di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30
giorni;
- ai
professionisti e ai lavoratori autonomi, compresi artigiani e
commercianti, che abbiano subito un calo del proprio fatturato
superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al
Fondo:
·
non è più
richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
·
è possibile
beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché
l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
·
è stato
previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo
della sospensione.
Per ottenere rapidamente la sospensione del
mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e
che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve
prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro
presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del
finanziamento.
APPROFONDIMENTI
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IVA, RIMBORSI
Presentazione
del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2020
Scade il 30
aprile il termine ordinario per la presentazione delle istanze per chiedere a
rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2020. Il
modello TR infatti, di regola, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento.
Tuttavia,
l’art. 62, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) sospende, per
tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel
periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Pertanto, i contribuenti che lo
volessero, possono differire la presentazione del modello IVA TR 2020 in
scadenza il 30 aprile 2020, e trasmetterlo entro il 30 giugno 2020 senza
l’applicazione di sanzioni.
La
presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del
credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del
visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione dell’istanza; per tale ragione, chi deciderà di beneficiare
della proroga non potrà utilizzare il credito IVA del I trimestre 2020, se non
dopo 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Ricordiamo che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la
possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale
il credito IVA maturato in ciascuno
dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo
è superiore a 2.582,28 euro e se:
·
si esercitano esclusivamente o
prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette
ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti
e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in
reverse charge e a quelle in regime di split payment;
·
si effettuano operazioni non
imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
·
si effettuano acquisti ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e
servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni
ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in
tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società
concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23
dicembre 2007);
·
si effettuano in un trimestre solare,
nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive
per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite
alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e
relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19,
comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria
n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una
delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la
richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre
in cui è maturato il credito e per via
telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che
hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi
chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri
oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.
Invece, per richieste di rimborso
inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.
IMPRESE, AGEVOLAZIONI
Le
misure di sostegno alle imprese del Decreto Liquidità
Il decreto interviene in sostegno alle imprese
in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.
1. Accesso al credito, sostegno alla
liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da
parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse
attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in
favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi
forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il
70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa,
ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di
distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi
dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese
ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato
inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90%
dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una
procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e
un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5
miliardi;
- l’importo della garanzia non potrà
superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo
del personale sostenuto dall’azienda;
- per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono
riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà
gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la
loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di
Garanzia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI,
aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità
anche per le aziende fino a 499
dipendenti e i professionisti.
Il Fondo, già ampliato dal decreto “Cura
Italia”, completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della
piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e
professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che
costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del
nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento
delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per
migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento
introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti
dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla
stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori
200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far
fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse
strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la
capacità finanziaria di coprire.
2. Misure per garantire la continuità delle
aziende
Il decreto prevede una serie di misure
finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase
dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano
in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Tale intervento avviene:
- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di
prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o
perdita del capitale sociale.
Accanto a queste due misure a protezione
diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci
nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società,
disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in
secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la
disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo
stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle
azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori
potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).
3. Rafforzamento dei poteri speciali nei
settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia
finanziaria
Le norme approvate, al fine di rafforzare
nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica:
- anticipano, con effetto immediato – e
nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di
rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo
di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti
relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo,
alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti,
l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni
sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la
robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e
le biotecnologie;
- prevedono la possibilità per il
Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono
agli obblighi di notifica previsti;
- estendono, in via transitoria fino al
31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri
speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva
autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di
asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni
extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le
acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non
appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di
euro.
In materia di trasparenza finanziaria, si
sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF (D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58) per consentire alla CONSOB di abbassare
transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e
ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le
società ad azionariato diffuso.
4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il
rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In
particolare, si prevede la sospensione
dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio,
in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020).
Nel dettaglio:
Nel dettaglio:
- IVA, ritenute e contributi sospesi per
soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto
i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti
versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile
2019;
- per i residenti delle 5 province più
colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione
versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla
soglia di fatturato dei 50 milioni;
- ripresa dei versamenti a giugno, con
la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La
sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene
estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i
versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata
dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti
di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale, mascherine e occhiali.
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite
identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine
dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci
non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte
in caso di cessione gratuita.
5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede, infine:
- lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine
concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e
penali pendenti
presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e
deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del
giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i
termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del
ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- l’ampliamento, fino al termine
dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per
l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto
per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze
di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva,
delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini,
è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di
30 milioni di euro per l’anno 2020.
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