IN BREVE |
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Contributo a fondo perduto
Covid-19: istanze al via dal 15 giugno ·
Sale fino a 30mila euro,
rimborsabile in 10 anni, il limite per i finanziamenti PMI con garanzia
pubblica al 100% ·
Pubblicato il D.P.C.M. 11
giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività ·
Approvato il decreto operativo
per il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020 ·
Il trattamento contabile della
cancellazione del saldo IRAP 2019 ·
Indennità 600 euro di aprile per
i professionisti ·
Prorogata al 31 luglio la
presentazione delle domande per il Reddito di emergenza ·
Pagamento dei Diritti Camerali
2020 entro il 30 giugno ·
Rottamazione-ter: niente
perdita dei benefici se si paga entro il 10 dicembre 2020 ·
Procedura automatizzata di
liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche rinviata a
gennaio 2021 ·
Credito d’imposta al 30% per
l’annullamento di fiere internazionali ·
Il bonus di 500 euro per le
edicole ·
Oneri sempre indetraibili
dall'IRPEF se sostenuti con circuito di credito commerciale ·
Gli incentivi per le start up
innovative nel "piano Colao" |
APPROFONDIMENTI |
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Contributo a fondo perduto Covid-19: come
richiederlo ·
Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020:
approvato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI
Contributo a fondo perduto Covid-19: istanze al via dal 15 giugno
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
10 giugno 2020, n. 230439; Circolare 13 giugno 2020, n. 15/E
Un provvedimento del
Direttore dell’Agenzia Entrate del 10 giugno 2020, ha definito i passi da
compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle
imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020
(decreto “Rilancio”) possono beneficiare dell’agevolazione i contribuenti che
nel 2019 hanno conseguito un ammontare
di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro e hanno
avuto un ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del
mese di aprile 2019.
Il provvedimento, in
particolare, approva il modello per la richiesta, che può essere predisposto e
inviato, dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un
intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure mediante
un’apposita procedura web che l’Agenzia Entrate ha attivato all’interno del
portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Una guida dell’Agenzia
delle Entrate, consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura,
dai soggetti interessati al calcolo del contributo, nonché le indicazioni per
richiederlo.
Il Bonus a
fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare tra il 15 giugno e il 24 agosto 2020.
Con la
Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori
indicazioni operative.
Vedi l’Approfondimento
IMPRESE, FINANZIAMENTI
Sale fino a 30mila euro, rimborsabile in
10 anni, il limite per i finanziamenti PMI con garanzia pubblica al 100%
Art. 13, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40
Con la
conversione in legge del D.L. n. 23/2020 (decreto “Liquidità Imprese”),
all’art. 13:
- viene
alzato da 25 a 30mila euro il
limite massimo del finanziamento ottenibile dalle PMI con garanzia
pubblica al 100% e gratuita;
- viene
previsto, come requisito alternativo al 25% del fatturato, quello del
doppio della spesa per il personale;
- viene
estesa la durata dell’ammortamento
da 6 a 10 anni, fermo restando il preammortamento di 24 mesi (inizio
rimborso dopo due anni dall’erogazione del prestito).
Per i
prestiti già concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo
finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni.
Il modello
che tiene conto delle novità introdotte è stato pubblicato dal Fondo di
Garanzia sul proprio sito.
EMERGENZA
CORONAVIRUS
Pubblicato il D.P.C.M. 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di
ulteriori attività
D.P.C.M. 11 giugno 2020
Emanato dal
Consiglio dei Ministri il D.P.C.M. 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di
ulteriori attività economiche, con validità
dal 15 giugno al 14 luglio 2020.
Di seguito
alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.
·
le attività di sale
giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali
e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività
con l'andamento della curva epidemiologica;
·
aprono i centri estivi
anche per i bambini in età da 0-3 anni;
·
riprendono gli spettacoli
aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano
invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo,
discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.
·
restano sospese fino al 14
luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in
presenza;
·
in materia di spostamenti
da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di
permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel
territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di
imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per
comprovate ragioni lavorative;
·
a partire dal 12 giugno,
riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero
all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di
sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le
occasioni di contagio. A decorrere dal
25 giugno 2020 sarà consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto
nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e
dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente
accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
IMPRESE, AGEVOLAZIONI
Approvato il decreto operativo per il
credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020
Mise, Comunicato
Stampa 28 maggio 2020
Il Ministro
dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione
4.0 che impegna 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente
punteranno sull’innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in
attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0.
Il decreto, oltre a consentire alle imprese di
condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con
maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità
attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 dicembre
2019.
Con la
pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione,
diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella
legge di Bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle
nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.
Vedi l’Approfondimento
IRAP, REGIME
CONTABILE
Il trattamento contabile della cancellazione del saldo IRAP 2019
L’art. 24 del
decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) prevede che non sia dovuto il versamento
del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo
al 2020. Resta però dovuto il versamento dell’acconto riferito al 2019.
La Fondazione
Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato il documento “Considerazioni in merito al trattamento
contabile della cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019” per
valutare l’esercizio di competenza di questa “insussistenza di passivo”.
In sintesi,
secondo quanto osservato dalla FNC, è possibile concludere che:
- le
società di capitali che, alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in
vigore del decreto “Rilancio”), avevano già approvato il bilancio 2019,
non potranno fare altro che rilevare, nell’esercizio 2020, una
insussistenza di passivo pari al debito per il saldo IRAP 2019 accantonato
nel 2019 ma successivamente risultato non dovuto;
- le
società che, alla data del 19 maggio 2020, non avessero invece ancora
approvato il bilancio, dovrebbero rilevare l’IRAP di competenza del
bilancio dell’esercizio 2019 al netto del saldo non dovuto.
Nei casi in
cui alla data del 19 maggio 2020 risultasse già approvato il progetto di
bilancio da parte dell’organo amministrativo, ma lo stesso non fosse ancora
stato sottoposto all’esame dell’assemblea dei soci, si renderà opportuno
modificare il progetto di bilancio, ma solo se l’effetto della rettifica si
rilevasse significativo.
AGEVOLAZIONI
Indennità 600 euro di aprile per i
professionisti
D.M. 29 maggio 2020
È stato
finalmente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il D.M. 29 maggio 2020
che definisce i criteri per l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese
di aprile ai professionisti iscritti alle Casse.
Per i professionisti già beneficiari dell’indennità di marzo il
bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa.
Per questi
soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite
dal D.M. 28 marzo 2020, che, relativamente ai limiti reddituali, fa riferimento
al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra
35.000 e 50.000 euro con chiusura dell’attività o con riduzione di almeno il
33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre
2019.
Per i
medesimi professionisti, inoltre, l’art. 34 del D.L. n. 23/2020 (“Liquidità”)
subordinava la spettanza dell’indennità all’iscrizione esclusiva alla Cassa
previdenziale, requisito che è stato poi abrogato dall’art. 78 del D.L. n. 34/2020
(“Rilancio”).
Si ricordano
i requisiti di accesso all’indennità:
- essere
libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non
essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino
non cumulabili con la presente indennità;
- non
aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza
obbligatoria;
- aver
conseguito nell’anno d’imposta 2018 un reddito professionale non superiore
agli importi di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.M. 28 marzo
2020 (sopra indicati) oppure, in caso di iscrizione all’ente previdenziale
privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi
professionali non superiori ai medesimi importi;
- aver
chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30
aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del
primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 (fatta
eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e
del 2020), ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, aver
subito limitazioni dell’attività.
Il nuovo
decreto interministeriale fa riferimento, ai
fini del computo dei limiti di reddito, al “reddito professionale”.
Per il mese
di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti
esclusi dall’indennità di marzo a causa dell’assenza dell’iscrizione esclusiva all’ente
previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
AGEVOLAZIONI
Prorogata al 31 luglio la presentazione
delle domande per il Reddito di emergenza
D.L. 16 giugno 2020, n. 52, art. 2
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. 16 giugno
2020, n. 52 che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la
presentazione delle domande per il Reddito di emergenza, previsto dall’art. 82 del
D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) per i nuclei familiari in condizione
di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
Covid-19.
Il decreto, titolato “Ulteriori misure urgenti in materia di
trattamento di integrazione salariale, nonchè proroga di termini in materia di
reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”, prevede che, in
deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del
trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per
l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di
quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per
periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata
massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti
riconosciuti.
Il decreto dispone inoltre che:
- indipendentemente dal
periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito
l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente
istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza,
anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione
emanato dall’amministrazione competente;
- sono prorogati dal 15
luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di
regolarizzazione e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo di
cui all’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono prorogati dal 30
giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per
il Reddito di emergenza (REM).
Si ricorda che il REM può essere richiesto all'Inps tramite:
- il sito dell’Istituto
(www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta nazionale dei servizi e
Carta di identità elettronica;
- gli istituti di
patronato;
- i centri di assistenza
fiscale.
SOCIETÀ
Pagamento dei Diritti Camerali 2020 entro il 30 giugno
Per i
soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove
iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello
previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di
versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo.
Per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento
dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno
2020.
RISCOSSIONE,
SANATORIE
Rottamazione-ter: niente perdita dei benefici se si paga entro il 10
dicembre 2020
D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 154
Il decreto
"Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha introdotto alcune novità in materia di
riscossione.
Tra queste,
l'art. 154, lettera c), prevede che, per i contribuenti in regola con il
pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter",
"Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse
UE", il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze
delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determini la perdita dei benefici
delle misure agevolate se il debitore effettua comunque l'integrale versamento
delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il
pagamento entro questo termine, non sono
previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3, comma 14-bis, del
D.L. n. 119/2018.
Procedura
automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
rinviata a gennaio 2021
D.L. 19
maggio 2020, n. 34, art. 143
L'art. 143
del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha previsto lo slittamento,
dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, dell'applicazione delle disposizioni
recate dall'art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, che introducono una procedura di
integrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di bollo dovuta
sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non
recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.
La proroga si
è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che avrebbe
richiesto aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con
le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, in un periodo in cui
gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta al 30% per l’annullamento di fiere internazionali
Art. 12-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni in legge 5 giugno
2020, n. 40
È previsto un
credito d’imposta per le spese di partecipazione a fiere e manifestazioni
internazionali sostenute nel 2019 e nel 2020, anche nel caso in cui l’evento
sia stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Questo è
quanto previsto dall’art. 12-bis del D.L. n. 23/2020 che estende anche al 2020 l’ambito
oggettivo dell’agevolazione introdotta dall’art. 49 del D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019) (decreto “Crescita”),
concessa nella misura del 30% e fino ad un massimo di 60.000 euro.
L’agevolazione spetta quindi alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio
2019 ed è riconosciuta per il periodo d’imposta 2019 e 2020 per le spese di
partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese sostenute per:
·
l’affitto
degli spazi espositivi;
·
l’allestimento
dei medesimi spazi;
·
le
attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla
partecipazione.
Per la piena
operatività della nuova disposizione dovrà essere emanato un Decreto
ministeriale.
AGEVOLAZIONI
Il bonus di 500 euro per le edicole
D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 143, art. 189
Il decreto “Rilancio”
(art. 189 D.L. n. 34/2020), nell'abito delle iniziative a sostegno
dell'editoria a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del
virus Covid-19, ha previsto un bonus una tantum anche per le edicole.
In
particolare è previsto per le persone fisiche:
- esercenti
punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste
- non
titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione
un contributo una tantum fino a 500 euro.
L’agevolazione non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF.
Per ottenere
il contributo sarà necessario presentare
istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del consiglio dei Ministri.
Con decreto
del Presidente del Consiglio verranno stabilite le modalità e i termini per la
presentazione della domanda, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto “Rilancio”.
Poiché i
fondi stanziati sono limitati (7 milioni di euro), la norma prevede che, in
caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste, i
contributi erogati siano ridotti in proporzione al contributo astrattamente
spettante.
IRPEF,
DETRAZIONI
Oneri sempre indetraibili dall'IRPEF se sostenuti con circuito di
credito commerciale
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello, 11
giugno 2020, n. 180
Con la Risposta
n. 180 dell’11 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il
circuito di credito commerciale, che consente agli iscritti la compravendita di
beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso
operazioni in compensazione, è un sistema che non rispetta i requisiti di
tracciabilità previsti dalla norma (carte di debito, di credito e prepagate,
assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento) e
pertanto le spese sostenute con tale strumento di pagamento non possono fruire
della detrazione IRPEF del 19%.
È
irrilevante, secondo l'Agenzia, il fatto che ogni transazione contenga tutti i
possibili dati descrittivi dell'operazione (destinatario, mittente, valore
della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale) e che
ogni transazione sia contraddistinta da un corrispondente identificativo unico
(numero di transazione).
SOCIETÀ,
INCENTIVI
Gli incentivi per le start up innovative nel "piano Colao"
Rapporto Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”
Il comitato
di esperti guidato dal manager Vittorio Colao ha consegnato alla presidenza del
Consiglio il documento “Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022”
(ribattezzato “piano Colao”). Il documento illustra in sintesi 102 proposte
indirizzate dal comitato al Governo, per favorire la ripresa economica del
paese. In una intervista pubblicata dal Corriere della Sera Colao ha precisato
che la scelta di quali siano quelle da considerare prioritarie spetta ora alla
"politica"; il suo augurio è che il Governo possa implementarne
almeno una quarantina.
Il documento
prevede ampio spazio anche a proposte espressamente dedicate al rafforzamento
delle misure per startup e PMI proponendo al Governo di andare oltre quanto già
previsto dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), che ha elevato al 50% la
detrazione dall’IRPEF per gli investimenti in capitale di start up fino a
100mila euro l’anno.
Il piano
Colao propone in particolare di agire sul massimale degli investimenti (fino a
3 milioni di euro per le persone fisiche e 6 milioni per i soggetti IRES,
previa autorizzazione della Commissione europea) e sull'ampliamento della
platea di soggetti che avrebbero diritto alla detrazione.
Il comitato
di esperti propone anche di:
- detassare
per le persone fisiche i proventi (dividendi e capital gain) per gli
investimenti che siano effettuati in un determinato periodo di tempo e
mantenuti per un periodo temporale minimo;
- prevede
la detassazione ai fini IRAP e contributivi per il 2020 e il 2021;
- prevedere
la possibilità di trasformare le perdite in credito di imposta cedibile a
qualsiasi soggetto.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI
Contributo a fondo perduto Covid-19: come
richiederlo
Un provvedimento del
Direttore dell’Agenzia Entrate del 10 giugno 2020, ha definito i passi da
compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle
imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020
(decreto “Rilancio”) possono beneficiare dell’agevolazione i contribuenti che
nel 2019 hanno conseguito un ammontare di
ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro e hanno
avuto un ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del
mese di aprile 2019.
Il provvedimento, in
particolare, approva il modello per la richiesta, che può essere predisposto e
inviato, dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un
intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure mediante
un’apposita procedura web che l’Agenzia Entrate ha attivato all’interno del
portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Una guida dell’Agenzia
delle Entrate, consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura,
dai soggetti interessati al calcolo del contributo, nonché le indicazioni per
richiederlo.
Il Bonus a
fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare tra il 15 giugno e il 24 agosto 2020.
Per predisporre e trasmettere l’istanza, è possibile usare un
software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica
procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il
contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo
Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche.
Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o
Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).
In caso di
contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve
essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle
partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività
alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.
In particolare, il decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) precisa che
non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta
cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli
enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse
previdenziali) o alla gestione separata, gli intermediari finanziari e le
società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del
bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal
decreto “Cura Italia” (D. L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
in legge 24 aprile 2020, n. 27) e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).
Con la
Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito
ulteriori chiarimenti.
In
particolare, è stato specificato che l’accesso
al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività
agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate
condizioni, illustrate nella circolare, anche
alle società tra professionisti.
Tra i
beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla
legge n. 190/2014.
Viene inoltre
chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di
lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività
ammesse al contributo stesso.
Il contributo
spetta anche ai soggetti che hanno
iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno
pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Rientrano tra
i beneficiari del contributo anche i
soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi
alla data di insorgenza della pandemia.
Per questi
soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica
del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto
COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso
spetterà il contributo minimo.
Sono invece
esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione
della domanda di accesso al contributo.
Calcolare
l’ammontare del contributo non è difficile: alla differenza fra il fatturato e
i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di
aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di
ricavi e compensi:
- 20%
se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila
euro;
- 15%
se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1
milione di euro;
- 10%
se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5
milioni di euro,
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non
inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti
diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le
imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la
deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi
gli interessi passivi.
Infine, la
circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la
regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il
contributo.
IMPRESE, AGEVOLAZIONI
Credito
d’imposta ricerca e sviluppo 2020: approvato il decreto attuativo del Piano
Transizione 4.0
Il decreto, oltre a
consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare
quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo,
definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo
successivo al 31 dicembre 2019.
Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose
novità introdotte nella legge di Bilancio 2020 per incentivare e supportare la
competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.
Si definiscono in particolare i criteri tecnici per la
classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione
tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito
d’imposta, nonché l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione
tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione
ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.
Sono inoltre individuati i criteri per la determinazione e
l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri
documentali.
Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti
per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità
introdotte nella legge di Bilancio 2020 per incentivare e supportare la
competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.
La legge di
Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), ha previsto uno specifico credito d’imposta per investimenti in attività di:
- ricerca e sviluppo (R&S);
- innovazione tecnologica;
- design e innovazione.
Il nuovo credito
d’imposta si applica per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e
si sostituisce a quello per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui al D.L.
n. 145/2013.
Costituiscono
attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti
nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in
relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta
precedenti.
Il Credito
d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, in tre quote annuali di
pari importo.
Possono
beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano
investimenti in una delle attività ammissibili.
Sono escluse
le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra
procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, così come le imprese destinatarie di
sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231.
Sono agevolabili le spese sostenute per:
- personale
(ricercatori, tecnici, ecc.);
- strumentazioni
e attrezzature;
- immobili
e terreni;
- ricerca
contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza;
- servizi
di consulenza e servizi equivalenti;
- spese
generali supplementari e altri costi di esercizio.
Il credito
d’imposta è pari al 12% delle spese sostenute ma il decreto “Rilancio” (art.
244, D.L. n. 34/2020) ha successivamente previsto un incremento delle
percentuali agevolative in favore delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):
- al
25% per le imprese con minimo 250 occupati, con fatturato annuo almeno
pari a 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio almeno pari a 43
milioni di euro;
- al
35% per le imprese con minimo 50 occupati e con fatturato annuo di almeno
10 milioni di euro;
- al
45% per le piccole imprese con meno di 50 occupati e con fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
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