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Rassegna periodica fiscale

 

IN BREVE

·         Contributo a fondo perduto Covid-19: istanze al via dal 15 giugno

·         Sale fino a 30mila euro, rimborsabile in 10 anni, il limite per i finanziamenti PMI con garanzia pubblica al 100%

·         Pubblicato il D.P.C.M. 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività

·         Approvato il decreto operativo per il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020

·         Il trattamento contabile della cancellazione del saldo IRAP 2019

·         Indennità 600 euro di aprile per i professionisti

·         Prorogata al 31 luglio la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza

·         Pagamento dei Diritti Camerali 2020 entro il 30 giugno

·         Rottamazione-ter: niente perdita dei benefici se si paga entro il 10 dicembre 2020

·         Procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche rinviata a gennaio 2021

·         Credito d’imposta al 30% per l’annullamento di fiere internazionali

·         Il bonus di 500 euro per le edicole

·         Oneri sempre indetraibili dall'IRPEF se sostenuti con circuito di credito commerciale

·         Gli incentivi per le start up innovative nel "piano Colao"

 

 

APPROFONDIMENTI

·         Contributo a fondo perduto Covid-19: come richiederlo

·         Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020: approvato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0

 

IN BREVE


AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto Covid-19: istanze al via dal 15 giugno

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 giugno 2020, n. 230439; Circolare 13 giugno 2020, n. 15/E

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 10 giugno 2020, ha definito i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) possono beneficiare dell’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro e hanno avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019.

Il provvedimento, in particolare, approva il modello per la richiesta, che può essere predisposto e inviato, dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia Entrate ha attivato all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Una guida dell’Agenzia delle Entrate, consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati al calcolo del contributo, nonché le indicazioni per richiederlo.

Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare tra il 15 giugno e il 24 agosto 2020.

Con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori indicazioni operative.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE, FINANZIAMENTI

Sale fino a 30mila euro, rimborsabile in 10 anni, il limite per i finanziamenti PMI con garanzia pubblica al 100%

Art. 13, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40

Con la conversione in legge del D.L. n. 23/2020 (decreto “Liquidità Imprese”), all’art. 13:

  • viene alzato da 25 a 30mila euro il limite massimo del finanziamento ottenibile dalle PMI con garanzia pubblica al 100% e gratuita;
  • viene previsto, come requisito alternativo al 25% del fatturato, quello del doppio della spesa per il personale;
  • viene estesa la durata dell’ammortamento da 6 a 10 anni, fermo restando il preammortamento di 24 mesi (inizio rimborso dopo due anni dall’erogazione del prestito).

Per i prestiti già concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Il modello che tiene conto delle novità introdotte è stato pubblicato dal Fondo di Garanzia sul proprio sito.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Pubblicato il D.P.C.M. 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività

D.P.C.M. 11 giugno 2020

Emanato dal Consiglio dei Ministri il D.P.C.M. 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività economiche, con validità dal 15 giugno al 14 luglio 2020.

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

·         le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica;

·         aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni;

·         riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

·         restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza;

·         in materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative;

·         a partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. A decorrere dal 25 giugno 2020 sarà consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

 

 

IMPRESE, AGEVOLAZIONI

Approvato il decreto operativo per il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020

Mise, Comunicato Stampa 28 maggio 2020

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 che impegna 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull’innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0.

 Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella legge di Bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.

 

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IRAP, REGIME CONTABILE

Il trattamento contabile della cancellazione del saldo IRAP 2019

L’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) prevede che non sia dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020. Resta però dovuto il versamento dell’acconto riferito al 2019.

La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato il documento “Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019” per valutare l’esercizio di competenza di questa “insussistenza di passivo”.

In sintesi, secondo quanto osservato dalla FNC, è possibile concludere che:

  • le società di capitali che, alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”), avevano già approvato il bilancio 2019, non potranno fare altro che rilevare, nell’esercizio 2020, una insussistenza di passivo pari al debito per il saldo IRAP 2019 accantonato nel 2019 ma successivamente risultato non dovuto;
  • le società che, alla data del 19 maggio 2020, non avessero invece ancora approvato il bilancio, dovrebbero rilevare l’IRAP di competenza del bilancio dell’esercizio 2019 al netto del saldo non dovuto.

Nei casi in cui alla data del 19 maggio 2020 risultasse già approvato il progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo, ma lo stesso non fosse ancora stato sottoposto all’esame dell’assemblea dei soci, si renderà opportuno modificare il progetto di bilancio, ma solo se l’effetto della rettifica si rilevasse significativo.

 

 

AGEVOLAZIONI

Indennità 600 euro di aprile per i professionisti

D.M. 29 maggio 2020

È stato finalmente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il D.M. 29 maggio 2020 che definisce i criteri per l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai professionisti iscritti alle Casse.

Per i professionisti già beneficiari dell’indennità di marzo il bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa.

Per questi soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite dal D.M. 28 marzo 2020, che, relativamente ai limiti reddituali, fa riferimento al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra 35.000 e 50.000 euro con chiusura dell’attività o con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.

Per i medesimi professionisti, inoltre, l’art. 34 del D.L. n. 23/2020 (“Liquidità”) subordinava la spettanza dell’indennità all’iscrizione esclusiva alla Cassa previdenziale, requisito che è stato poi abrogato dall’art. 78 del D.L. n. 34/2020 (“Rilancio”).

Si ricordano i requisiti di accesso all’indennità:

  • essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino non cumulabili con la presente indennità;
  • non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • aver conseguito nell’anno d’imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.M. 28 marzo 2020 (sopra indicati) oppure, in caso di iscrizione all’ente previdenziale privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi professionali non superiori ai medesimi importi;
  • aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 (fatta eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e del 2020), ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, aver subito limitazioni dell’attività.

Il nuovo decreto interministeriale fa riferimento, ai fini del computo dei limiti di reddito, al “reddito professionale”.

Per il mese di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti esclusi dall’indennità di marzo a causa dell’assenza dell’iscrizione esclusiva all’ente previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

 

AGEVOLAZIONI

Prorogata al 31 luglio la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza

D.L. 16 giugno 2020, n. 52, art. 2

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. 16 giugno 2020, n. 52 che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza, previsto dall’art. 82 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) per i nuclei familiari in condizione di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.

Il decreto, titolato “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonchè proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”, prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Il decreto dispone inoltre che:

  • indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente;
  • sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo di cui all’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
  • sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza (REM).

 

Si ricorda che il REM può essere richiesto all'Inps tramite:

  • il sito dell’Istituto (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica;
  • gli istituti di patronato;
  • i centri di assistenza fiscale.

 

 

SOCIETÀ

Pagamento dei Diritti Camerali 2020 entro il 30 giugno

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2020.

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIE

Rottamazione-ter: niente perdita dei benefici se si paga entro il 10 dicembre 2020

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 154

Il decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha introdotto alcune novità in materia di riscossione.

Tra queste, l'art. 154, lettera c), prevede che, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determini la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua comunque l'integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.

 

 

FATTURAZIONE, ADEMPIMENTI

Procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche rinviata a gennaio 2021

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 143

L'art. 143 del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) ha previsto lo slittamento, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, dell'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, che introducono una procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

La proroga si è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che avrebbe richiesto aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta al 30% per l’annullamento di fiere internazionali

Art. 12-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40

È previsto un credito d’imposta per le spese di partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali sostenute nel 2019 e nel 2020, anche nel caso in cui l’evento sia stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Questo è quanto previsto dall’art. 12-bis del D.L. n. 23/2020 che estende anche al 2020 l’ambito oggettivo dell’agevolazione introdotta dall’art. 49 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019) (decreto “Crescita”), concessa nella misura del 30% e fino ad un massimo di 60.000 euro.

L’agevolazione spetta quindi alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019 ed è riconosciuta per il periodo d’imposta 2019 e 2020 per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese sostenute per:

·         l’affitto degli spazi espositivi;

·         l’allestimento dei medesimi spazi;

·         le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Per la piena operatività della nuova disposizione dovrà essere emanato un Decreto ministeriale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Il bonus di 500 euro per le edicole

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 143, art. 189

Il decreto “Rilancio” (art. 189 D.L. n. 34/2020), nell'abito delle iniziative a sostegno dell'editoria a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha previsto un bonus una tantum anche per le edicole.

In particolare è previsto per le persone fisiche:

  • esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste
  • non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione

un contributo una tantum fino a 500 euro. L’agevolazione non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF.

Per ottenere il contributo sarà necessario presentare istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio verranno stabilite le modalità e i termini per la presentazione della domanda, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”.

Poiché i fondi stanziati sono limitati (7 milioni di euro), la norma prevede che, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste, i contributi erogati siano ridotti in proporzione al contributo astrattamente spettante.

 

 

IRPEF, DETRAZIONI

Oneri sempre indetraibili dall'IRPEF se sostenuti con circuito di credito commerciale

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello, 11 giugno 2020, n. 180

Con la Risposta n. 180 dell’11 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il circuito di credito commerciale, che consente agli iscritti la compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione, è un sistema che non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dalla norma (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento) e pertanto le spese sostenute con tale strumento di pagamento non possono fruire della detrazione IRPEF del 19%.

È irrilevante, secondo l'Agenzia, il fatto che ogni transazione contenga tutti i possibili dati descrittivi dell'operazione (destinatario, mittente, valore della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale) e che ogni transazione sia contraddistinta da un corrispondente identificativo unico (numero di transazione).

 

SOCIETÀ, INCENTIVI

Gli incentivi per le start up innovative nel "piano Colao"

Rapporto Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”

Il comitato di esperti guidato dal manager Vittorio Colao ha consegnato alla presidenza del Consiglio il documento “Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022” (ribattezzato “piano Colao”). Il documento illustra in sintesi 102 proposte indirizzate dal comitato al Governo, per favorire la ripresa economica del paese. In una intervista pubblicata dal Corriere della Sera Colao ha precisato che la scelta di quali siano quelle da considerare prioritarie spetta ora alla "politica"; il suo augurio è che il Governo possa implementarne almeno una quarantina.

Il documento prevede ampio spazio anche a proposte espressamente dedicate al rafforzamento delle misure per startup e PMI proponendo al Governo di andare oltre quanto già previsto dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), che ha elevato al 50% la detrazione dall’IRPEF per gli investimenti in capitale di start up fino a 100mila euro l’anno.

Il piano Colao propone in particolare di agire sul massimale degli investimenti (fino a 3 milioni di euro per le persone fisiche e 6 milioni per i soggetti IRES, previa autorizzazione della Commissione europea) e sull'ampliamento della platea di soggetti che avrebbero diritto alla detrazione.

Il comitato di esperti propone anche di:

  • detassare per le persone fisiche i proventi (dividendi e capital gain) per gli investimenti che siano effettuati in un determinato periodo di tempo e mantenuti per un periodo temporale minimo;
  • prevede la detassazione ai fini IRAP e contributivi per il 2020 e il 2021;
  • prevedere la possibilità di trasformare le perdite in credito di imposta cedibile a qualsiasi soggetto.

APPROFONDIMENTI

 

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto Covid-19: come richiederlo

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 10 giugno 2020, ha definito i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) possono beneficiare dell’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro e hanno avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019.

Il provvedimento, in particolare, approva il modello per la richiesta, che può essere predisposto e inviato, dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia Entrate ha attivato all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Una guida dell’Agenzia delle Entrate, consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati al calcolo del contributo, nonché le indicazioni per richiederlo.

Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare tra il 15 giugno e il 24 agosto 2020.

 

Per predisporre e trasmettere l’istanza, è possibile usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).

In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

 

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali) o alla gestione separata, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal decreto “Cura Italia” (D. L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27) e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

 

Con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori chiarimenti.

In particolare, è stato specificato che l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nella circolare, anche alle società tra professionisti.

Tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia.

Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo.

Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

 

Calcolare l’ammontare del contributo non è difficile: alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro,

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

 

 

IMPRESE, AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020: approvato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 che impegna 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull’innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0.

 Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella legge di Bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.

Si definiscono in particolare i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nonché l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Sono inoltre individuati i criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella legge di Bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), ha previsto uno specifico credito d’imposta per investimenti in attività di:

  • ricerca e sviluppo (R&S);
  • innovazione tecnologica;
  • design e innovazione.

 

Il nuovo credito d’imposta si applica per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quello per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui al D.L. n. 145/2013.

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti.

Il Credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, in tre quote annuali di pari importo.

Possono beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, così come le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  • personale (ricercatori, tecnici, ecc.);
  • strumentazioni e attrezzature;
  • immobili e terreni;
  • ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza;
  • servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio.

 

Il credito d’imposta è pari al 12% delle spese sostenute ma il decreto “Rilancio” (art. 244, D.L. n. 34/2020) ha successivamente previsto un incremento delle percentuali agevolative in favore delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

  • al 25% per le imprese con minimo 250 occupati, con fatturato annuo almeno pari a 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;
  • al 35% per le imprese con minimo 50 occupati e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • al 45% per le piccole imprese con meno di 50 occupati e con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

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