Passa ai contenuti principali

Bonus in edilizia: la trasformazione della detrazione in credito d’imposta

 

Con l’obiettivo di stimolare gli investimenti privati e il recupero del patrimonio edilizio esistente il D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), convertito con modificazioni in legge n. 77/2020, ha previsto, in via straordinaria, la possibilità per il contribuente di trasformare le detrazioni d’imposta in credito d’imposta, ovvero di optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

 

Si tratta in particolare delle spese sostenute per:

a)    recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni su immobili residenziali riservate alle persone fisiche);

b)    efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (fruibile su tutte le tipologie di immobili anche da parte dei soggetti IRES);

c)    adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cosiddetto “sismabonus” fruibile su tutte le tipologie di immobili anche da parte dei soggetti IRES);

d)    recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cosiddetto “bonus facciate” fruibile su tutte le tipologie di immobili anche da parte dei soggetti IRES);

e)    installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (fruibile su tutte le tipologie di immobili anche da parte dei soggetti IRES);

f)     installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (fruibile su tutte le tipologie di immobili anche da parte dei soggetti IRES).

La misura agevolativa si affianca e completa quella relativa al “superbonus del 110%” che, a determinate condizioni, spetta per gli interventi sopra indicati alle lettere b), c) e) ed f).

 

La trasformazione in credito d’imposta della detrazione consente maggiori opzioni di recupero del bonus.

Il credito d’imposta potrà infatti essere utilizzato dal contribuente per compensare altri pagamenti con F24 quali contributi, imposte sostitutive, IMU, TARI. Non muta invece la ripartizione temporale connessa con la fruizione del bonus che, salvo il caso del super bonus del 110% e di altri casi particolari, resta di 10 anni con impossibilità di recuperare eventuali eccedenze in anni successivi.

 

L’agevolazione più rilevante contenuta nella norma riguarda la possibilità, esclusa a regime, di ottenere da parte del fornitore un contributo nella forma dello sconto in fattura ovvero di cedere il credito al sistema bancario.

Il meccanismo del contributo da parte del fornitore costituisce nella sostanza una forma di pagamento che non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 121 del D.L. n. 34 del 2020.

L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito d’imposta può avvenire esclusivamente in via telematica tramite l’invio della “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847/2020.

La Comunicazione deve essere inviata, a decorrere dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

 

 

Attenzione: Qualora il credito ceduto derivi da spese che danno diritto al superbonus del 110% è necessario che la “Comunicazione dell’opzione” sia munita del visto di conformità rilasciata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Commenti

Post popolari in questo blog

Voucher Sportivo da €500 per Giovani 6-18 Anni – Scadenza 16 Maggio 2025

la Regione Lazio, in collaborazione con Sport e Salute, offre un’opportunità unica per i giovani residenti nel territorio:  Voucher Sportivi da €500  per attività fisica gratuita presso associazioni sportive accreditate. Ecco tutte le informazioni per partecipare: CHI PUÒ BENEFICIARE? Giovani tra  6 e 18 anni  (compiuti entro la data di domanda). Residenza in un Comune della  Regione Lazio . Priorità a nuclei familiari con  ISEE ≤ €50.000  (valido per l’anno in corso). COME PARTECIPARE? Accedi alla Piattaforma : Collegati a  https://bandi.sportesalute.eu   dalle ore 16:00 del 17/04/2025 alle 16:00 del 16/05/2025 . Autenticati con  SPID  o  CIE . Compila la Domanda : Inserisci i dati del destinatario (nome, cognome, codice fiscale, residenza, ISEE). Per minori, carica: ISEE del nucleo familiare  (rilasciato dall’INPS). Mo...

POS e Registratori Telematici: La Fine del "Non mi Vedono" è Ufficiale (e Senza Proroghe!)

Siamo abituati alle proroghe fiscali come al caffè del mattino, ma questa volta, a quanto pare, non ci sarà scampo. Il Fisco italiano, con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di fine ottobre , ha messo il punto definitivo sull'integrazione tra Registratori Telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS e app) . Tradotto in soldoni: dal 1° gennaio 2026 , il registratore di cassa e il POS non saranno più due entità separate che comunicano a sprazzi, ma due elementi di un unico, grande sistema di controllo incrociato. Preparatevi, perché il "collegamento logico" è il nuovo standard . 🤝 L'Unione Fa la Forza... e la Trasparenza Fiscale La Legge di Bilancio 2025 aveva già riscritto le regole, chiedendo la piena interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico . Lo strumento che accetta la moneta elettronica – sia esso l'hardware classico come il POS, sia un software o un'app – deve essere sempre...