Con
l’obiettivo di stimolare gli investimenti privati e il recupero del patrimonio
edilizio esistente il D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), convertito con
modificazioni in legge n. 77/2020, ha previsto, in via straordinaria, la possibilità
per il contribuente di trasformare le detrazioni d’imposta in credito d’imposta,
ovvero di optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo
per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Si
tratta in particolare delle spese
sostenute per:
a)
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1,
lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni su
immobili residenziali riservate alle persone fisiche);
b)
efficienza
energetica di cui all'art.
14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 (fruibile su tutte le tipologie di immobili anche da parte
dei soggetti IRES);
c)
adozione
di misure antisismiche
di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cosiddetto
“sismabonus” fruibile su tutte le tipologie di immobili anche da parte dei
soggetti IRES);
d)
recupero
o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (cosiddetto “bonus facciate” fruibile su tutte le tipologie di
immobili anche da parte dei soggetti IRES);
e)
installazione
di impianti fotovoltaici
di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo Unico delle imposte sui
redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (fruibile su tutte le
tipologie di immobili anche da parte dei soggetti IRES);
f)
installazione
di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90 (fruibile su tutte le tipologie di immobili anche da parte
dei soggetti IRES).
La misura
agevolativa si affianca e completa quella relativa al “superbonus del 110%”
che, a determinate condizioni, spetta per gli interventi sopra indicati alle
lettere b), c) e) ed f).
La
trasformazione in credito d’imposta della detrazione consente maggiori opzioni
di recupero del bonus.
Il
credito d’imposta potrà infatti essere utilizzato dal contribuente per
compensare altri pagamenti con F24 quali contributi, imposte sostitutive, IMU,
TARI. Non muta invece la ripartizione temporale connessa con la fruizione del
bonus che, salvo il caso del super bonus del 110% e di altri casi particolari,
resta di 10 anni con impossibilità di recuperare eventuali eccedenze in anni
successivi.
L’agevolazione
più rilevante contenuta nella norma riguarda la possibilità, esclusa a regime,
di ottenere da parte del fornitore un contributo nella forma dello sconto
in fattura ovvero di cedere il credito al sistema bancario.
Il
meccanismo del contributo da parte del fornitore costituisce nella sostanza una
forma di pagamento che non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte
degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle
previsioni dell’art. 121 del D.L. n. 34 del 2020.
L’esercizio
dell’opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito
d’imposta può avvenire esclusivamente in via telematica tramite l’invio della
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate n. 283847/2020.
La
Comunicazione deve essere inviata, a decorrere dal 15 ottobre 2020,
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le
spese che danno diritto alla detrazione.
Attenzione:
Qualora il credito ceduto derivi da spese che
danno diritto al superbonus del 110% è necessario che la
“Comunicazione dell’opzione” sia munita del visto di conformità
rilasciata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
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