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Cashback

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ai commi 288 e 289 dell’art. 1, aveva previsto che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici:

  • le persone fisiche maggiorenni,
  • residenti nel territorio dello Stato,
  • che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici,
  • da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi,

hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati da un successivo decreto.


Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd. decreto “Agosto”, con l’art. 73, è tornato sul tema ed ha

  • le forme di adesione volontaria
  • e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti,
  • gli strumenti di pagamento elettronici
  • e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290 (dell'art. 1 della legge di bilancio 2020).

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze affida le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie, alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

Il comma 290 ha stanziato, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.

Lo scorso 13 ottobre 2020 il Garante della Privacy ha fornito un parere (n. 3/2020) su richiesta del MEF, su uno schema di regolamento recante le condizioni e i criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo del cashback.

 

Il Programma di rimborso è realizzato attraverso il “Sistema Cashback”, predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a. prevede che utilizzando questi strumenti di pagamento elettronici l'utente riceverà una restituzione delle somme pagate per gli acquisti di dicembre in misura pari al 10% sino ad una soglia massima di spesa di 1.500 euro, ovvero 150 euro.

Ai fini del bonus bisogna effettuare almeno 10 operazioni. Gli strumenti di pagamento ammessi comprendono carte, app e qualsiasi metodo di pagamento tracciabile. Le operazioni possono riguardare l'acquisto di qualsiasi genere di prodotto, ma sono validi solo gli acquisti effettuati nei punti vendita fisici - sono pertanto esclusi quelli online.

Le operazioni di acquisto valide ai fini del rimborso devono essere effettuate tramite l'app IO, l'applicazione che permette di accedere a numerosi servizi della pubblica amministrazione.

Più nel dettaglio, dopo aver avviato l'app IO bisognerà autenticarsi con uno dei due metodi sopra indicati:

 

  • Autenticazione all'app IO con SPID:

inserimento nome utente e password

accettazione con un click sul pulsante prosegui

autorizzazione dell'accesso tramite richiesta su smartphone o all'interno dell'app usata per accedere a SPID (es. app PosteID), se si dispone del livello di sicurezza 2

accettazione dell'informativa e scelta del codice sblocco a 6 cifre (in alternativa è possibile scegliere lo sblocco tramite impronta digitale

  • Autenticazione tramite CIE:

inserimento del codice PIN della carta (è un codice di otto cifre, quattro inviate al momento della consegna della carta e quattro successivamente per posta)

scansione della carta di identità tramite smartphone

 

Il primo passaggio riguarda la registrazione dell'IBAN - il conto corrente sul quale verrà effettuato il rimborso da parte di Consap (la concessionaria dei pubblici servizi) - tutte le carte di credito che vengono utilizzate per effettuare i pagamenti, e il codice fiscale.

La funzione per aggiungere le carte di credito è già presente nell'app (è sufficiente cliccare sulla voce aggiungi accanto alla voce metodi di pagamento e poi inserire le carte di credito nella schermata successiva), mentre la registrazione dell'IBAN verrà attivata a ridosso dell'entrata in vigore dell'iniziativa cashback.

 

Dopo aver impostato IO sarà sufficiente effettuare i pagamenti nei negozi fisici utilizzando gli strumenti di pagamento registrati nell'app.

 

Per quanto riguarda il cashback di dicembre, il rimborso scatta dopo ogni 10 pagamenti effettuati con carta e gli altri strumenti di pagamento elettronico , c'è un limite massimo di rimborso di 15 euro per singola operazione, mentre l'effettiva erogazione del rimborso avverrà entro il 28 febbraio 2021.

Più nel dettaglio, il comma 2 e 3 dell'art.7 del decreto 156, 24 novembre 2020 chiariscono:

 

  • Nel periodo sperimentale (dicembre 2020) accedono al rimborso solo gli aderenti che effettuano un numero minimo di 10 transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici;
  • In questi casi il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni sino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 concorrono sino all'importo di 150 euro;
  • La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro

 

Quello di dicembre è un funzionamento del cashback a sé stante: una volta a regime il programma cashback di Stato prevederà l'erogazione ogni sei mesi del rimborso del 10%, sempre con i meccanismi di cui sopra, ma con un numero minimo di transazioni pari a 50.


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