IN BREVE |
·
Invio dei dati spese sanitarie
al STS prorogato all’8 febbraio ·
Ancora prorogati i termini di
decadenza per la notifica delle cartelle ·
Partita la Lotteria degli
scontrini ·
Il nuovo calendario per
l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ·
I requisiti per l’ingresso e la
permanenza nel regime forfetario ·
Esonero contributivo per il
2021 per autonomi e professionisti ·
Guida semplice alle nuove
regole europee in materia di default ·
“Bonus vacanze” non spettante
restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi ·
I chiarimenti delle Entrate in
merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni ·
Fallimenti d’impresa in epoca
Covid: ricerca della Banca d’Italia ·
“Bonus mobili” anche per gli
acquisti effettuati nel 2021 ·
È in linea il sito ufficiale
del Superbonus 110% ·
Online i siti 2021 per l’invio
dei dati a Enea ·
Il fondo per la prevenzione del
fenomeno dell’usura ·
La Guida sui servizi “agili”
dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021 |
APPROFONDIMENTI |
·
Accesso al regime forfetario per il 2021 ·
Le nuove regole europee in materia di default |
IN BREVE |
DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI
Invio dei dati spese sanitarie al STS
prorogato all’8 febbraio
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765
Con il
Provvedimento direttoriale 22 gennaio 2021, n. 20765 l’Agenzia Entrate ha
disposto la proroga all’ 8 febbraio 2021 del termine, inizialmente
fissato al 31 gennaio, per la trasmissione delle spese sanitarie relative al
2020, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Tale
proroga si riferisce alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute
nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.
Di
conseguenza è stato prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti
potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche
sostenute nel 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato: il relativo modello
potrà essere trasmesso direttamente all’Agenzia Entrate fino all’8 febbraio
2021. In alternativa, è possibile accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo
2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera
Sanitaria (www.sistemats.it).
Con il
medesimo provvedimento è stato infine prorogato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo
2021 il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a
disposizione dell’Agenzia Entrate i dati delle spese sanitarie 2020 e dei
relativi rimborsi.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
Ancora prorogati i termini di decadenza
per la notifica delle cartelle
D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, art. 1
Nuova
proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto l'ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021
dei termini previsti per la notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei
versamenti dovuti, già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera
dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.
Dovranno
essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero
di crediti d'imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i
termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
Per
questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:
- gli interessi per
ritardato pagamento, di cui all'art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
- gli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di
notifica dell'atto.
Prorogata
al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:
- comunicazioni di
cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- comunicazioni di
cui all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- inviti
all'adempimento di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- atti di
accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui
all'art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con
modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- atti di
accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio
1953 n. 39 e all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con
modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle
Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'art. 17, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- atti di
accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni
governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui all'art. 21 della
Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio
2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall’art. 68,
comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). I versamenti sospesi
dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021.
Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di stipendi e pensioni.
RAPPORTO
FISCO-CONTRIBUENTE
Partita la Lotteria degli scontrini
Agenzia Entrate-Dogane, Determinazione 29 gennaio 2021, n.
32051/RU; Comunicato Stampa 30 gennaio 2021
È
ufficialmente partita la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata
prorogata al 1° febbraio 2021 per consentire l’adeguamento dei registratori di
cassa.
L’avvio
della Lotteria è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane
(Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le
modalità di partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi.
La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo;
a partire da giugno si svolgeranno le estrazioni settimanali, che
distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi
da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione
annuale;
Sono previsti i seguenti premi:
ESTRAZIONI ANNUALI |
ESTRAZIONI MENSILI |
ESTRAZIONI SETTIMANALI |
1 premio da Euro
5.000.000 per chi compra |
10 premi da Euro 100.000 per chi compra |
15 premi da Euro 25.000 per chi compra |
1 premio da Euro
1.000.000 per chi vende |
10 premi da Euro 20.000 per chi vende |
15 premi da Euro 5.000 per chi vende |
Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni
residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o
professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici (carte di
credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app), beni o
servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi. Sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti
online.
Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice
lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale
della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) - al momento dell’acquisto.
La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è
obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di
accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può
segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.
L’Agenzia
Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di
attività di analisi di rischio di evasione.
Si
ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una
volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.
L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.
IMPOSTE INDIRETTE
Il nuovo
calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
D.M. 4 dicembre 2020
Si
modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di
bollo sulle fatture elettroniche.
A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento
dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di
ciascun trimestre solare.
Si
ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate,
l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto.
Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione –
Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è
possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da
pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il
modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in
conto corrente.
Calendario dei versamenti |
|
TRIMESTRE |
SCADENZA |
I trimestre |
31 maggio |
II trimestre |
30 settembre |
III trimestre |
30 novembre |
IV trimestre |
28 febbraio (anno successivo) |
Resta
ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II
trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.
I
codici tributo da utilizzare sono:
TRIMESTRE |
CODICE
TRIBUTO |
I
trimestre |
2521 |
II
trimestre |
2522 |
III trimestre |
2523 |
IV
trimestre |
2524 |
Le
sanzioni devono essere versate con il codice tributo 2525 e gli interessi con
il 2526.
REGIMI FISCALI
AGEVOLATI
I requisiti per l’ingresso e la permanenza
nel regime forfetario
Per
l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che
un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge
n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.
Si
ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone
fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno
precedente (2020):
•
abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
•
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per
lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e
c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti
del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da
partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e le
spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.
Vedi l’Approfondimento
LAVORO
AUTONOMO
Esonero contributivo per il 2021 per
autonomi e professionisti
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 20
La
Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dei contributi previdenziali per
le partite Iva e professionisti ordinisti colpiti dalla pandemia, con uno
stanziamento di un miliardo di euro per il 2021.
La
misura è destinata ai soggetti che nel 2019 hanno percepito un reddito non
superiore ai 50.000 euro ed abbiano registrato un calo del fatturato o
dei corrispettivi non inferiore al 33% nel 2020 rispetto all’anno
precedente. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail.
La
Manovra non contiene ulteriori dettagli sull’esenzione: criteri e modalità
verranno fissati da uno o più decreti attuativi del ministero del Lavoro, di
concerto con il ministero dell’Economia.
IMPRESE,
CREDITO
Guida semplice alle nuove regole europee
in materia di default
Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default
Le
Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione
Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato
una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione
di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio
2021.
Le
nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default”
(ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca)
stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati
dagli intermediari finanziari italiani.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI,
ADEMPIMENTI
“Bonus vacanze” non spettante
restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1°
febbraio 2021, n. 66
Con
la Risposta ad istanza di interpello n. 66 del 1° febbraio 2021 l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che nel caso in cui il bonus vacanze sia stato fruito
indebitamente, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi,
in sede di dichiarazione (730 o Redditi PF).
L’importo
non spettante, totalmente o parzialmente, andrà infatti:
- ad incrementare il debito Irpef dovuto per
il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a
saldo, secondo le ordinarie scadenze);
- a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal
sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il
medesimo periodo d’imposta.
L’Agenzia
ha inoltre confermato che il recupero dell’agevolazione riguarda
esclusivamente il soggetto beneficiario e non anche il cessionario del bonus,
senza quindi conseguenze pregiudizievoli per l’utilizzo in compensazione da
parte della struttura ricettiva.
IMPOSTE
DIRETTE
I chiarimenti delle Entrate in merito
alla rivalutazione di terreni e partecipazioni
Agenzia delle Entrate, Circolare 22
gennaio 2021, n. 1/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 gennaio
2021, n. 1/E, ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni
(edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni alla luce degli
ultimi interventi normativi, che hanno disposto la riapertura dei termini per
accedere a tale misura.
Si ricordano i riferimenti normativi:
- art. 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
- art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
- l’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano
affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un
corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza
rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art.
7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal
beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la
possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza
secondo il valore storico del bene”.
Ora, con la circolare in commento l’Amministrazione
recepisce il richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte.
FALLIMENTO
Fallimenti d’impresa in epoca Covid:
ricerca della Banca d’Italia
Banca d’Italia,
Ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid”
La Banca d’Italia ha
pubblicato la ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid“. Come osservato nel
documento, sin dall’inizio della crisi economica determinata dalla pandemia, si
è diffuso il timore che essa avrebbe determinato un’ondata di fallimenti
d’impresa. Tale timore ha portato all’adozione di un vasto insieme di misure di
sostegno alle imprese che si sono affiancate a interventi volti a «congelare» i
fallimenti.
La ricerca fornisce una
stima della relazione tra fallimenti e ciclo economico e formula una previsione
circa la loro possibile evoluzione nell’immediato futuro.
Secondo le stime di Banca
d’Italia la
forte contrazione del PIL registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa
2.800 fallimenti entro il 2022 (nel 2019 i fallimenti erano stati intorno alle 11.000 unità). A questi
potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti «mancanti» del 2020 che non si
sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di
sostegno.
Sono pure previsioni da
interpretare con molta cautela. Come precisa la stessa Banca d’Italia:
- da un lato potrebbero
essere sottostimate, nella misura in cui la caduta eccezionale del PIL
comporterà un aumento maggiore di fallimenti rispetto a quanto stimato da
precedenti fasi recessive;
- dall’altro lato,
potrebbero essere sovrastimate se le misure di sostegno adottate e
l’intensità della ripresa economica saranno capaci di aiutare le imprese a
fronteggiare la difficile fase congiunturale.
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI
“Bonus mobili” anche per gli acquisti
effettuati nel 2021
Legge 30
dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 58
Tra le detrazioni per
interventi edilizi la legge di Bilancio 2021, all’art. 1, comma 58, ha previsto
la proroga a tutto il 2021 del “Bonus mobili”, la detrazione Irpef del
50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati
all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, innalzando il tetto di
spesa su cui calcolare la detrazione da 10mila a 16mila euro.
L’agevolazione, in
particolare, spetta:
- per gli acquisti
effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un
intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1°
gennaio 2020;
- per le spese sostenute
fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi, grandi
elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o
superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali
sia prevista l’etichetta energetica.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
È in linea il sito ufficiale del
Superbonus 110%
Sito Superbonus
110%
È
online il sito internet del Governo dedicato al Superbonus 110%. Il sito
propone le norme di riferimento sull’agevolazione e i relativi documenti di
prassi, nonché un interessante servizio Faq (risposte alle domande più
frequenti) curato da Enea e Agenzia delle Entrate, con la possibilità di
inviare quesiti sui seguenti argomenti:
- A01 – Soggetti beneficiari
- A02 – Tipologie di immobili ammessi
- A03 – Interventi trainanti
- A04 – Interventi trainati
- A05 – Installazione di sistemi solari
fotovoltaici
- A06 – Limiti di spesa agevolabili
- A07 – Esempi concreti
- A08 – Opzione per cessione e sconto in
fattura
- A09 – Rilascio attestazioni e
asseverazioni
- A10 – Adempimenti
- A11 – Visto di conformità.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Online i siti 2021 per l’invio dei dati
a Enea
Sito Ecobonus
2021, Bonus casa 2021
L’Agenzia Entrate ha reso noto che sono stati
pubblicati e sono operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 per la
trasmissione all’Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza
energetica con fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni
fiscali.
Si ricorda che il termine per l’invio dei dati è
di 90 giorni dalla data di fine lavori.
Per gli interventi conclusi tra il 1°
gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25
gennaio 2021, data di disponibilità del canale per
l’invio dei dati.
Si ricorda che devono essere inviati all’Enea:
·
i dati relativi alle riqualificazioni
energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%,
75%, 80%, 85%) e al bonus facciate (incentivi del 90%), prorogati al 31
dicembre 2021 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), da
inserire nella sezione ecobonus;
·
i dati per gli interventi di risparmio
energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni
fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’art. 16-bis del
D.P.R. n. 917/1986, da inserire nella sezione bonus casa.
Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono
disponibili le FAQ e il Vademecum sull’ecobonus, aggiornati con gli ultimi
provvedimenti legislativi approvati.
CREDITO
Il Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell’usura
Per
le imprese e le famiglie in difficoltà economica e a rischio di diventare preda
degli usurai, esiste la possibilità di accedere al credito più agevolmente
tramite il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”, istituito dalla
legge n. 108 del 1996 e gestito dal Dipartimento del Tesoro del MEF.
L’ammontare
del Fondo di prevenzione dell’usura varia di anno in anno e si alimenta in
prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.
Le
garanzie finanziate con il Fondo di prevenzione dell’usura favoriscono infatti
l’accensione di prestiti del circuito bancario, prevenendo così l’esclusione
finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali
illegali del credito.
Le piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario possono
rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) mentre i privati cittadini e le
famiglie in difficoltà possono contattare le Associazioni e le Fondazioni di lotta
all’usura.
Tali
Enti, che sono gli effettivi gestori del Fondo, esaminano e valutano i singoli
casi, per stabilire se sussistono le condizioni per ricevere le garanzie
antiusura.
Una
descrizione più dettagliata del meccanismo di funzionamento del Fondo è
disponibile nel “Rapporto sul Fondo per la prevenzione dell’usura”, scaricabile
in pdf sul sito del Dipartimento del Tesoro.
RAPPORTO
FISCO-CONTRIBUENTE
La guida sui servizi “agili”
dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021
Agenzia delle
Entrate, Guida i servizi “agili” dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato una Guida aggiornata sui propri servizi di
assistenza in modalità “agile”, ovvero in modalità semplificate senza bisogno
di recarsi allo sportello.
Nella guida sono raccolti e ordinati tutti i servizi oggi disponibili da remoto: da quelli via email e pec a quelli accessibili tramite telefono, passando, ovviamente, per tutte le possibilità di dialogo online utilizzando i servizi telematici, con e senza registrazione.
APPROFONDIMENTI |
REGIMI FISCALI
AGEVOLATI
Accesso al regime forfetario per il
2021
Per
l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che
un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge
n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.
Si
ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone
fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno
precedente (2020):
·
abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
·
abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per
lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e
c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti
del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da
partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e le spese
per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.
Determinazione dei ricavi
Ai
fini del possesso del requisito legato ai ricavi:
·
non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati
per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
·
nel caso di esercizio contemporaneo di attività
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e
dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una
persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività
d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle
attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola
che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i
ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).
Per
la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del
regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:
·
coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono
calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di
competenza;
·
coloro che hanno applicato il regime semplificato devono
calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.
Concorre
alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al
consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9
del TUIR).
Concorrono
alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo
di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro
autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in
assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare 9/E del
10 aprile 2019).
Il
regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate
ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma
societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà
calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.
Cause di esclusione
Non
possono mai avvalersi del regime forfettario:
a)
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del
reddito;
b)
i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in
uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo
sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono
almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c)
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art.
53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d)
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad
associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni
in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili
(direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o
arte/professione;
d-bis)
i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi
direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
- sono in corso rapporti di lavoro o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei
due precedenti periodi d’imposta;
d-ter)
i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro;
la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato
La
circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini
IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente
lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:
•
Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del
D.P.R. n. 633 del 1972);
•
Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n.
633/1972);
•
Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n.
633/1972);
•
Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
•
Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma,
del D.P.R. n. 633/1972);
•
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.
74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
•
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa
allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
•
Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n.
633/1972);
•
Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
•
Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n.
600/1973);
•
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da
collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
•
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da
collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).
L'esercizio
di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime
speciale IVA ed espressiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, preclude l'accesso al
regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.
Tuttavia
alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per
l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare
il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno
di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Inoltre
l’Agenzia delle Entrate ha specificato che possono applicare il regime
forfetario i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti
dall’art. 32 del TUIR, in quanto non svolgono attività d’impresa (Circolare n.
9/E del 10 aprile 2019). Ha confermato, invece, l’incompatibilità del regime
forfetario con il regime di “Patent Box” (art. 1, commi 37-45, legge n.
190/2014).
Adozione e cessazione del regime agevolato
Nel
caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000
euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti
precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio
2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia
soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche
solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di
esclusione.
A
differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L
n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la
cessazione del regime in corso d’anno.
Il regime forfettario è il regime naturale per coloro che ne
rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il
regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il
regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO
della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il
regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del
contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del
regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.
Per
i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che
sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime
forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime
semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime
forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E
del 14 settembre 2018 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
Per
i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si
applica il vincolo triennale di permanenza.
Nella
tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro
evoluzione nell’ultimo triennio.
|
2021 |
2020 |
2019 |
|
Limite massimo fatturato |
65.000 € |
|||
Cause ostative che precludono
l’accesso al regime. Per accedere al regime non ne
deve sussistere nemmeno una. |
Persone fisiche che si avvalgono
di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del
reddito. |
|||
Soggetti non residenti, ad
eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo
che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel
territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del
reddito complessivamente prodotto. |
||||
Soggetti che, in via esclusiva o
prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di
terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. |
||||
Nell’anno precedente, spese
superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti,
collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR,
anche assunti a progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai
familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR. |
- |
|||
Nell’anno precedente, redditi di
lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale
soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. |
- |
|||
Esercenti attività d’impresa,
arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio
dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di
cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente
società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che
esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente)
a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione |
||||
Soggetti la cui attività
d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di
datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente
riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta |
||||
IMPRESE,
CREDITO
Le nuove regole europee in materia di
default
Le
Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione
Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato
una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione
di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio
2021.
Le
nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default”
(ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca)
stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora
adottati dagli intermediari finanziari italiani.
Le
disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in
default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre
90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della
propria banca.
Con
le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un
ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che
rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la
banca.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con
esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente
inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare
margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli
inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
In
linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in
relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte
le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere
ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate,
esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Per
le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con
puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non
risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per
importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a
classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri
crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.
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