IN BREVE |
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Domande per i contributi a
fondo perduto Covid-19 entro il 28 maggio: gli ultimi chiarimenti delle
Entrate ·
Entro il 31 maggio l’invio
della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I
trimestre 2021 ·
Slitta al 20 agosto il
versamento dei contributi INPS per artigiani e commercianti ·
Invio della Precompilata e
nuova guida dell'Agenzia Entrate ·
In arrivo il decreto “Sostegni
Bis” ·
Dal 30 giugno in vigore le
nuove linee guida Eba sulla concessione e monitoraggio dei prestiti ·
Rivalutazione beni d’impresa:
tre nuovi codici tributo ·
Agevolazioni fiscali per le
persone con disabilità: la nuova Guida delle Entrate ·
Bonus pubblicità: online
l'elenco dei soggetti richiedenti ·
I rimborsi del Modello 730 ·
I chiarimenti dell'Agenzia
Entrate in tema di Sismabonus ·
Assistenza fiscale a distanza
anche in caso di conferimento o di rinnovo deleghe per fatture elettroniche |
APPROFONDIMENTI |
·
La nuova Guida “Le agevolazioni fiscali per le
persone con disabilità” |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Domande per i
contributi a fondo perduto Covid-19 entro il 28 maggio: gli ultimi chiarimenti
delle Entrate
Agenzia delle
Entrate, Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E
Scade venerdì 28 maggio 2021 il termine per la presentazione
delle domande per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto
“Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 1; Provvedimento 23 marzo 2021, n.
77923) per i professionisti e le imprese che hanno subìto perdite di
fatturato a causa della crisi economica. In particolare, sono ammessi al
contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia,
che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi
non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di
fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato
sul valore medio mensile.
A fornire ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti controversi della
fruizione del contributo a fondo perduto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate
con la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021. Al riguardo, viene tra l’altro
chiarito che:
- non
concorrono
alla determinazione della soglia dei ricavi, prevista dal decreto
“Sostegni” per l’accesso ai nuovi aiuti, i contributi a fondo perduto
erogati lo scorso anno per disposizione dei decreti emergenziali (Decreti
“Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”);
- sono
esclusi
dai parametri di calcolo per l’accesso ai contributi anche le altre
agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, quali
il “bonus affitti”, i crediti d’imposta per l'adeguamento degli ambienti
di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
Esclusa anche l’indennità di maternità;
- rilevano invece ai fini
del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.)
addebitati in fattura al committente, diversamente dalle anticipazioni
fatte in nome e per conto del cliente documentate.
Sono stati inoltre risolti alcuni dubbi in merito all’ammissibilità
ai contributi per le società in liquidazione, a determinate condizioni,
e per i promotori finanziari, nonchè fornite indicazioni per il calcolo del
contributo spettante per alcune particolari categorie, tra cui le associazioni
sportive dilettantistiche e i distributori di carburante.
Entro il 31 maggio l’invio della comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2021
Scade il 31 maggio 2021 il termine per l’invio della comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al I trimestre 2021.
La Comunicazione deve essere
presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora
entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima
sostituisce le precedenti.
L'omessa,
incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è
punita con la sanzione amministrativa da
500 euro a 2.000 euro.
Per
chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova
procedura), l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul
proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione
liquidazioni periodiche IVA.
PREVIDENZA
Slitta al 20 agosto il versamento dei
contributi INPS per artigiani e commercianti
Inps, Messaggio 13 maggio 2021,
n. 1911; Comunicato Stampa 13 maggio 2021
Con un Comunicato stampa del 13 maggio
2021, l’Inps ha confermato il differimento
al 20 agosto 2021 del pagamento della prima rata dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza
originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome
speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
L’Inps ha reso operativa tale misura con
la pubblicazione di un apposito messaggio (n. 1911 del 13 maggio 2021);
successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per
la concessione dell’esonero attraverso la pubblicazione di un decreto
interministeriale MLPS-MEF, così come previsto dalla legge di Bilancio 2021,
n.178/2020.
Quest’ultima, all’art. 1, commi 20-22bis,
ha disposto per l’anno 2021 l’esonero
parziale della contribuzione previdenziale
e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti
iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome,
che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo
imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo
del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto
a quelli dell’anno 2019.
Ma il decreto del Ministero del Lavoro e
del MEF, chiamato a definire tempi e modalità di accesso all’esonero dei
contributi dovuti da autonomi e professionisti, è in chiaro ritardo. I lunghi
tempi d’adozione hanno reso necessario prorogare la scadenza del 17 maggio 2021,
che si allinea ora al termine per fare domanda di accesso all’esonero.
Ecco il nuovo riepilogo delle scadenze
delle 4 rate dei contributi INPS per artigiani e commercianti:
RATA |
SCADENZA |
I rata |
17 maggio 2021, prorogata al 20 agosto 2021 |
II rata |
20 agosto 2021 |
III rata |
16 novembre 2021 |
IV rata |
16 febbraio 2022 |
DICHIARAZIONI
Invio
della Precompilata e nuova guida dell'Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Comunicato
Stampa 10 maggio 2021
L'Agenzia
delle Entrate con un comunicato stampa ha ricordato che dal 19 maggio 2021 sarà possibile inviare la dichiarazione
precompilata (730 o modello Redditi), accettandola oppure apportando modifiche
o integrazioni.
Al
riguardo si ricorda che:
- per poter accedere
alla precompilata occorre
autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate tramite
credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta
d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure
con le credenziali rilasciate dalla stessa Agenzia. Dal 1° marzo 2021 non
vengono più rilasciate nuove credenziali Fisconline per i cittadini, anche
se quelle già in uso resteranno valide fino alla naturale scadenza, e
comunque non oltre il 30 settembre 2021;
- per accettare,
modificare e inviare il modello 730 precompilato, è possibile anche
rivolgersi ad un CAF o professionista abilitato, oppure al sostituto
d’imposta che presta assistenza fiscale;
- il modello 730
dovrà essere trasmesso entro il 30
settembre 2021, mentre il modello Redditi Persone fisiche entro il prossimo 30 novembre.
All’interno
della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente
troverà anche la nuova Guida – pdf e un Video-tutorial, che introducono le
principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiegano passo dopo passo
tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all’area
autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno
della dichiarazione.
EMERGENZA
CORONAVIRUS
In arrivo il decreto “Sostegni Bis”
Ancora non è stato approvato il cosiddetto
decreto “Sostegni Bis”. Non è stata raggiunta un'intesa sui punti cruciali
trattati dal decreto e slitta quindi ancora la sua approvazione da parte del
Governo.
Il decreto conterrà una serie di nuove
misure a sostegno delle imprese, tra cui le regole per l'erogazione di un
ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti danneggiati dalle
restrizioni imposte per il contenimento del Coronavirus, un nuovo credito
d'imposta per le locazioni, lo slittamento delle cartelle esattoriali e diverse
misure per i contribuenti privati.
CREDITO,
IMPRESE
Dal 30 giugno in vigore le nuove linee
guida Eba sulla concessione e monitoraggio dei prestiti
A
decorrere dal 30 giugno 2021 entreranno in vigore gli orientamenti
dell’autorità bancaria europea (Eba) in materia di concessione e monitoraggio
del credito. Le linee guida dell’Eba sono parte dell’Action Plan europeo adottato dal Consiglio dell’UE nel luglio 2017
per far fronte alla questione dei crediti deteriorati (non-performing loans), esplosa in particolare nei Paesi più
vulnerabili dell’Eurozona in seguito alla crisi dei debiti sovrani, fra cui
l’Italia. Il Consiglio aveva così dato mandato all’Eba di presentare
«orientamenti dettagliati in materia di concessione dei crediti, monitoraggio e
governance interna delle banche», riguardanti in particolare «questioni quali
la trasparenza e la valutazione della solvibilità del mutuatario».
Le
novità procedurali e tecniche introdotte sono contenute all’interno di 5
sezioni.
Vedi l’Approfondimento
Rivalutazione
beni d’impresa: tre nuovi codici tributo
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30 aprile 202, n. 29/E
Con
la Risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito
i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte
sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle
partecipazioni e per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (art.
110 del D.L. n. 104/2020), nonché per l'affrancamento del saldo attivo della
rivalutazione (art. 6- bis del D.L. n. 23/2020).
Si
tratta, in particolare, di tre codici tributo. Due sono destinati al versamento
tramite F24 delle imposte sostitutive sul saldo attivo e sul maggior valore
attribuito ai beni rivalutati, e sono i seguenti:
- "1857" denominato "IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104";
- "1858" denominato "IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110,
comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104".
Il
terzo è per l'affrancamento nel settore alberghiero e termale:
- "1859" denominato "IMPOSTA
SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e
termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23".
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni fiscali per le persone con
disabilità: la nuova Guida delle Entrate
Agenzia delle Entrate, “Le
agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”
L’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata “Le agevolazioni fiscali per le
persone con disabilità” che illustra il quadro aggiornato delle varie
situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti
portatori di disabilità.
In
particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni inerenti:
- figli a carico;
- veicoli;
- altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e
informatici;
- abbattimento delle barriere
architettoniche;
- spese sanitarie;
- assistenza personale.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità: online l'elenco dei
soggetti richiedenti
Sul
sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato
pubblicato l'elenco dei richiedenti del credito d'imposta sugli investimenti
pubblicitari, ossia di quei soggetti che hanno presentato la "Comunicazione
per l'accesso" al credito d'imposta per l'anno 2021.
Nell'elenco,
al momento, sono indicati solo i beneficiari e l'importo del relativo "credito teoricamente
fruibile" che hanno presentato la comunicazione per gli
investimenti pubblicitari sui giornali, in quanto non è stato ancora
possibile definire lo stanziamento da destinare all'agevolazione relativamente
alle Emittenti radiotelevisive.
IRPEF,
RIMBORSI
I rimborsi
del Modello 730
Dopo
la presentazione del Modello 730, qualora si abbiano i requisiti, è
possibile ottenere rimborsi direttamente in busta paga o nella
rata della pensione.
In
linea generale, i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca vengono
accreditati all’interno della busta paga nella retribuzione relativa al mese di
luglio. I pensionati devono aspettare invece il mese di agosto o
di settembre.
Tuttavia
le tempistiche variano in base alla data di trasmissione del modello
all’Agenzia Entrate.
I
pagamenti vengono effettuati in busta paga a partire dal mese successivo a quello
in cui viene ricevuto dal datore di lavoro il prospetto di liquidazione.
Presentando il Modello 730 nel mese di maggio, dunque, con la trasmissione al
Fisco entro il 15 giugno, si avrà diritto al versamento nella busta paga del
mese di luglio, e così a scalare. Per i pensionati invece
intercorrono generalmente due mesi dalla data di trasmissione del modello
compilato.
L’Agenzia
delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi sul modello
presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la sua trasmissione. In
questo caso il rimborso risultante dalle operazioni di verifica sarà erogato
entro il sesto mese successivo alla data di presentazione della
dichiarazione.
Diverso
il caso in cui non si indichi un sostituto d’imposta e sia dunque necessario
ricevere direttamente il credito Irpef con un bonifico sul proprio conto
corrente, comunicando all’Agenzia Entrate stessa il proprio Iban. In tal caso
possono registrarsi ulteriori ritardi, ma in ogni caso il conguaglio dovrebbe
arrivare entro la fine dell’anno.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
I chiarimenti dell'Agenzia Entrate in
tema di Sismabonus
Agenzia
delle Entrate, Risposte ad istanza di interpello 10 maggio 2021, nn. 318 e 320
Con le Risposte ad istanza di interpello n. 318 e 320
del 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in
merito al cd. “sismabonus acquisti”.
L'Agenzia ha confermato che, ai fini
dell'agevolazione, qualora non via sia coincidenza tra il soggetto che ha
provveduto a demolire i pre-esistenti immobili e il proprietario dell'area
oggetto di valorizzazione, non è necessario che l'impresa esegua direttamente i
lavori di miglioramento sismico, essendo possibile che tali lavori siano
commissionati a un'altra impresa esecutrice.
È tuttavia
necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo
necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e
che sia un'impresa "astrattamente idonea" ad eseguire tali lavori. A tal fine rilevano ad esempio il codice ATECO oppure la previsione
espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
nell'oggetto sociale. In caso contrario, la misura agevolativa in esame non può
essere riconosciuta.
L’Agenzia Entrate ha inoltre precisato che
l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari risultanti dopo i
lavori di demolizione e ricostruzione anche
qualora l’immobile fosse originariamente accatastato in A/1, nel
presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria
diversa da A/1, A/8 e A/9 e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti
previsti dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020.
ASSISTENZA
FISCALE
Assistenza
fiscale a distanza anche in caso di conferimento o di rinnovo deleghe per
e-fatture
Agenzia delle Entrate,
Risoluzione 11 maggio 2021, n. 31/E
Con
la Risoluzione n. 31/E dell'11 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate, in risposta
alla richiesta di chiarimenti presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ambito del Tavolo istituito con
il Protocollo d'intesa 2 maggio 2017, ha chiarito che le modalità di assistenza
a distanza previste per tutto il periodo emergenziale connesso all'epidemia da
COVID-19 (comma 4-septies art. 78 D.L. n. 18/2020) sono applicabili anche in
caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri
servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza
nel periodo emergenziale.
La
disposizione, in particolare, è stata introdotta con lo scopo di agevolare, per
il periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19, il tempestivo
adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari
fiscali, permettendo loro di inviare per via telematica ai predetti
intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico
sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del
documento di identità.
In
alternativa, precisa l'Agenzia Entrate, è consentita la presentazione in via
telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non
sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato, che può essere resa, ad
esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta
elettronica accompagnato da una foto, anche tramite il deposito nel
"cloud" dell'intermediario o consistei di messaggistica istantanea.
Resta fermo, concludono le Entrate, che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.
APPROFONDIMENTI |
CREDITO, IMPRESE
Le nuove linee guida dell’Autorità
bancaria europea (EBA)
sulla concessione e monitoraggio dei
prestiti
A
decorrere dal 30 giugno 2021 entreranno in vigore gli orientamenti dell’autorità
bancaria europea (Eba) in materia di concessione e monitoraggio del credito. Le
linee guida dell’Eba sono parte dell’Action
Plan europeo adottato dal Consiglio dell’UE nel luglio 2017 per far fronte
alla questione dei crediti deteriorati (non-performing
loans), esplosa in particolare nei Paesi più vulnerabili dell’Eurozona in
seguito alla crisi dei debiti sovrani, fra cui l’Italia. Il Consiglio aveva
così dato mandato all’Eba di presentare «orientamenti dettagliati in materia di
concessione dei crediti, monitoraggio e governance interna delle banche»,
riguardanti in particolare «questioni quali la trasparenza e la valutazione
della solvibilità del mutuatario».
Le
novità procedurali e tecniche introdotte sono contenute all’interno di 5
sezioni:
- Modalità di partecipazione della
governance nei processi di concessione e monitoraggio del credito
- Best practices da seguire nella
fase di concessione
del credito
- Aspettative delle autorità di vigilanza
per la determinazione
dei prezzi dei prestiti sulla base del rischio assunto
- Modalità di valutazione delle garanzie
reali (immobiliari e non)
- Requisiti di vigilanza necessari ai fini
del monitoraggio
continuo del rischio di credito e delle esposizioni
creditizie.
Il tema che più
interessa le imprese è quello previsto dall’articolo 5 che disciplina
dettagliatamente la fase di istruttoria
e concessione del credito.
La sezione fornisce
alle banche i requisiti in merito alla raccolta e alla gestione della
documentazione necessaria per la valutazione
del merito creditizio delle controparti. La documentazione
dovrà essere controllata per analizzarne l’attendibilità e la veridicità e
dovrà essere specifica per:
- segmento di clientela;
- tipologia di prodotto richiesto e
dimensione;
- rischio di credito connesso.
La valutazione del
merito creditizio del cliente dovrà poi essere costruita definendo metriche e
parametri specifici per tipologia di segmento di clientela comprendendo:
- indicatori di rischio;
- strumenti di analisi.
Le linee guida
prevedono la necessità di lavorare con approccio forward-looking e attribuiscono quindi
un'importanza fondamentale allo sviluppo e al rafforzamento degli strumenti di valutazione dei cash flow prospettici del cliente. Diventerà quindi
centrale, al fine di essere preparati al nuovo rapporto banca-impresa,
elaborare strumenti di analisi finanziaria prospettica quale ad esempio il
budget di tesoreria, oltre ad altri strumenti utili ad analisi prospettiche
quale ad esempio il business plan.
L'obiettivo del
Regolatore è di passare da un approccio «RE-active» (logica di gestione del
«deteriorato in essere») a un approccio«PRO-active»
della gestione del credito fin dalle primissime fasi di vita ovvero nella fase
di concessione. Ciò implica una evoluzione dei modelli e del processo del
credito con conseguenti cambiamenti di grande portata a livello di processi, di
procedure IT ma soprattutto di cultura
del credito che coinvolgeranno
anche le PMI.
AGEVOLAZIONI
La nuova Guida “Le agevolazioni fiscali
per le persone con disabilità”
L’Agenzia
Entrate ha pubblicato la guida aggiornata “Le agevolazioni
fiscali per le persone con disabilità” che illustra il quadro
aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici
fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità.
In
particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni inerenti:
Figli a carico:
Per
ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti
detrazioni Irpef:
- 1.620 euro, se il figlio ha un’età
inferiore a tre anni;
- 1.350 euro, per il figlio di età pari o
superiore a tre anni.
Con
più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio
a partire dal primo.
Le
detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel
periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito,
fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
Veicoli:
- detrazione Irpef del 19% della spesa
sostenuta per l’acquisto;
- Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
- esenzione dal bollo auto;
- esenzione dall’imposta di trascrizione sui
passaggi di proprietà.
Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici
- detrazione Irpef del 19% della spesa
sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
- Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei
sussidi tecnici e informatici;
- detrazioni delle spese di acquisto e di
mantenimento del cane guida per i non vedenti;
- detrazione Irpef del 19% delle spese
sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.
Abbattimento delle barriere architettoniche
- detrazione Irpef delle spese sostenute per
la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle
barriere architettoniche;
Spese sanitarie
- deduzione dal reddito complessivo
dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza
specifica.
Assistenza personale
- deduzione dal reddito complessivo degli
oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per
gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- detrazione Irpef del 19% delle spese
sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un
importo massimo di 2.100 euro.
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