IN BREVE |
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Pronte le disposizioni
attuative per il contributo a fondo perduto attività chiuse ·
L'obbligo del Green Pass dal 15
ottobre 2021 anche per il settore privato ·
Decreto capienze: discoteche al
50%, cinema, teatri e concerti al 100% ·
Entro il 31 ottobre le domande
alle Casse per l'esonero contributivo ·
In arrivo le lettere di
anomalia per l’omesso invio delle LIPE ·
Spese sanitarie 2021: le nuove
informazioni nelle precompilate 2022 ·
L'accollo del debito in F24 ·
Dal Governo via libera al
disegno di legge-delega per la riforma fiscale ·
Agevolazione prima casa under
36: le istruzioni delle Entrate per usufruire dell’agevolazione ·
Agevolazione prima casa under
36: i chiarimenti sul preliminare di vendita ·
Rimborso IVA del terzo
trimestre 2021: modello TR da trasmettere entro il 2 novembre ·
Istanze entro il 15 novembre
2021 per il credito d'imposta cultura |
APPROFONDIMENTI |
·
Il contributo a fondo perduto per le attività
chiuse causa Covid ·
Le spese sanitarie 2021 da indicare nelle dichiarazioni
precompilate 2022 |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI, IMPRESE, SOCIETÀ
Pronte le
disposizioni attuative per il contributo a fondo perduto attività chiuse
D.M. 9 settembre 2021
È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico, datato 9 settembre 2021, che stabilisce le
modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il
sostegno alle attività economiche istituito dall’art. 2 del decreto
"Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).
Con
il decreto MISE sono state individuate le misure attuative relative
all’utilizzo di tale fondo: viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto,
destinato alle discoteche e ad altre attività, identificate mediante codice
ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni
nell’intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di
conversione in legge del D.L. n. 73/2021, ovvero il 25 luglio 2021, a causa
delle misure restrittive anti Covid-19.
Vedi l’Approfondimento
EMERGENZA CORONAVIRUS
L’obbligo del Green Pass dal 15 ottobre 2021 anche per il settore
privato
D.L. 21 settembre 2021, n. 127; Governo, FAQ sull’obbligo
del Green Pass in ambito lavorativo
Il D.L. 21 settembre
2021, n. 127, approvato nei giorni scorsi dal Governo, prevede che a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al
31 dicembre 2021 sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere in tutti
i luoghi di lavoro
L’obbligo riguarda
tutti i lavoratori del settore privato (oltre che quelli del settore pubblico)
e si estende a collaboratori
a partita IVA (se e quando questi accedono al luogo di lavoro),
volontari, stagisti e
tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato (anche sulla base
di contratti esterni) in un’impresa privata.
Il controllo è affidato
al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) che dovrà definirne le modalità entro il
15 di ottobre.
La verifica è affidata
all’app “VerificaC19” e avverrà tramite smartphone o integrando l’app in
appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.
Si ricorda che, ai fini
del rispetto della normativa privacy, non è possibile chiedere ai dipendenti di
inviare il Green Pass al datore di lavoro né conservarlo. Il controllo è
istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del
certificato.
La normativa presenta
alcune criticità interpretative e il 12 ottobre 2021 è stato firmato dal
Presidente del Consiglio un DPCM che introduce, tra le altre novità, nuove
modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.
Sull’obbligo del Green
Pass in ambito lavorativo sono state pubblicate sul sito del Governo le risposte
alle domande più frequenti (FAQ).
EMERGENZA CORONAVIRUS
Decreto
capienze: discoteche al 50%, cinema, teatri e concerti al 100%
D.L. 8 ottobre 2021, n. 139; Ministero della Cultura,
Comunicato Stampa 9 ottobre 2021
Proseguendo con la riapertura delle attività
chiuse causa Covid-19, il Governo ha approvato nei giorni scorsi il D.L. 8
ottobre 2021, n. 139 che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle
attività culturali, sportive e ricreative. In particolare, a partire dall’11
ottobre 2021, si applicano le seguenti disposizioni:
Teatri, cinema, concerti - In zona bianca, per gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto,
la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto
che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Al riguardo il Ministero della Cultura, con un
comunicato pubblicato sul proprio sito, ha precisato che il 100% delle capienza
per gli spettacoli che avvengono in zona bianca in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, vale anche all’aperto con posti seduti e
preassegnati. Per gli spettacoli, gli eventi e i concerti che si svolgono nei
palazzetti e negli stadi valgono invece le stesse regole dello sport: 75% di
capienza massima per gli eventi all’aperto e 50% al chiuso. Inoltre, se si
tratta di eventi all’aperto con anche o solo posti in piedi, la decisione sulle
capienze spetta, di volta in volta, all’autorità di pubblica sicurezza.
Musei - Nelle strutture museali è stata eliminata la
distanza interpersonale di un metro.
Sport - La capienza consentita non può essere
superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso.
Discoteche - La capienza nelle sale da ballo, discoteche
e locali assimilati non può essere superiore al 75% di quella massima
autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere
garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.
PROFESSIONISTI, PREVIDENZA
Professionisti:
entro il 31 ottobre le domande alle Casse per l'esonero contributivo
Il termine per la presentazione delle domande di
esonero contributivo, per quanto riguarda i soggetti iscritti all’INPS, è
spirato il 30 settembre 2021.
Gli iscritti alle Casse di Previdenza,
invece, possono ottemperare entro un termine più ampio, il 31 ottobre 2021,
rivolgendo l’istanza direttamente alla propria Cassa, osservando le indicazioni
di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il MEF, datato 17 maggio 2021.
Possono presentare domanda di esonero
contributivo:
·
i professionisti iscritti alla
Cassa in data antecedente al 2021;
·
che hanno conseguito nel periodo di
imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
·
che hanno subito nel 2020 un calo
di fatturato pari almeno al 33% rispetto al fatturato conseguito nel 2019.
IVA, ADEMPIMENTI
In arrivo le
lettere di anomalia per l’omesso invio delle LIPE
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 ottobre 2021, n.
257775
Con il Provvedimento direttoriale 7 ottobre 2021,
n. 257775 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio ai
contribuenti delle lettere di anomalia riferite all'omessa trasmissione della
Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di
riferimento, ancorché siano state emesse fatture nello stesso periodo oppure
memorizzati e trasmessi corrispettivi o comunicate transazioni con l’estero.
Ricevuta la comunicazione, il contribuente, anche
mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni,
può:
·
chiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia Entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti;
·
regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi beneficiando della
riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle
violazioni stesse.
DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI
Spese sanitarie 2021: le nuove
informazioni nelle precompilate 2022
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 settembre 2021, n.
249936/2021
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità
tecniche di utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti
obbligati, con riferimento all’anno d’imposta 2021.
A partire dall’anno d’imposta 2021, si arricchisce
ulteriormente l’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema TS i dati
delle prestazioni sanitarie - ad esempio logopedisti, igienisti dentali,
radiologi, fisioterapisti, dietisti, podologi - rese alle persone fisiche a
partire dal 1° gennaio 2021, che
dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2022.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE, VERSAMENTI
L'accollo
del debito in F24
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 settembre 2021, n.
244683/2021; Risoluzione 6 ottobre 2021, n. 59/E
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 59/E del 6
ottobre 2021, ha istituito il codice
identificativo “80” da indicare nella delega da parte dell’accollante che
effettua il pagamento del debito d’imposta altrui.
L’accollo del debito di altri è possibile dal 12 ottobre 2021.
Il nuovo codice segue l’emanazione del
Provvedimento del 24 settembre 2021, n. 244683, con il quale l’Agenzia Entrate
ha dato attuazione alla disciplina dell’accollo del debito d’imposta altrui
previsto dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019.
RIFORMA FISCALE
Dal Governo via libera al disegno di
legge-delega per la riforma fiscale
Nella seduta del 5 ottobre 2021 è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge-delega per la riforma fiscale.
I principi cardine che guidano la riforma sono 4:
1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una
maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico
fiscale sui fattori di produzione;
2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema
anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei
micro-tributi;
3. la progressività del sistema fiscale, seguendo i
dettami costituzionali che richiamano un principio generale di giustizia e di
equità;
4. il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Le principali riforme:
·
riforma dell’Irpef e delle imposte sostitutive fondata su due
pilastri, che sono il completamento del sistema duale e quindi la distinzione
tra redditi da capitale e redditi da lavoro e la riduzione delle aliquote
effettive che si applicano ai redditi da lavoro;
·
riforma del
catasto con l’obiettivo di far emergere
immobili e terreni non accatastati;
·
riforma dell'IVA con l'introduzione di semplificazioni e di misure
finalizzate a contrastare evasione ed elusione;
·
riforma dell'IRAP con il superamento graduale del tributo.
COMPRAVENDITA, AGEVOLAZIONI
Agevolazione prima casa under 36:
le istruzioni delle Entrate per usufruire dell’agevolazione
Agenzia
delle Entrate, Circolare 14 ottobre 2021, n. 14/E
Con
la Circolare n. 14/E del 14 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
alcune indicazioni per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di
giovani di età inferiore a 36 anni, ai sensi dell’art. 64, comma 6, del
decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).
Il
bonus è accessibile alle seguenti condizioni:
- possono beneficiarne i soggetti che non
hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e con
Isee non superiore a 40mila euro annui;
- l’agevolazione è riconosciuta per gli
“atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di
abitazione” (escluse le abitazioni di categoria catastale A1 - Abitazioni di tipo signorile, A8 - Abitazioni in ville)
e A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e agli atti traslativi o costitutivi
della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi
alle stesse;
- la norma di favore si applica agli atti stipulati
tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
L’agevolazione
prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze
dell’abitazione principale:
- esenzione dal pagamento dell’imposta
di registro, ipotecaria e catastale;
- in caso di acquisto soggetto a Iva, è
riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per
l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte
dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data
di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
- agevolati anche i finanziamenti collegati
all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Non è dovuta
infatti l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
COMPRAVENDITA, AGEVOLAZIONI
Agevolazione prima casa under 36: i
chiarimenti sul preliminare di vendita
Agenzia
delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1° ottobre 2021, n. 650
Con la Risposta all'Interpello 650 del 1° ottobre
2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione
per l'acquisto della prima casa da parte dei contribuenti under 36.
In particolare l'agevolazione, che tra le altre
previsioni azzera le imposte dovute per la compravendita e il mutuo, non
si può applicare al contratto preliminare, per la cui registrazione pertanto
occorre pagare l’imposta di registro in misura fissa oltre all’imposta
proporzionale con le aliquote dello 0,5% sulle caparre confirmatorie e del 3%
sugli acconti.
L'Agenzia delle Entrate, in sostanza, conclude che:
·
le imposte applicabili al contratto
preliminare devono essere comunque versate;
·
e una volta stipulato il contratto
definitivo, le imposte versate in misura proporzionale per registrare caparre e
acconti potranno essere chieste a rimborso (tra l’altro, costringendo al
pagamento dell’imposta di registro in misura fissa in sede di registrazione del
contratto preliminare, si impedisce che essa possa domandata a rimborso).
IVA, ADEMPIMENTI
Rimborso IVA del terzo trimestre 2021:
modello TR da trasmettere entro il 2 novembre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel
trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e
che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o
l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e
premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo,
quindi entro il 2 novembre 2021 (il
31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) per il III trimestre
dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire
telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro
deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n.
633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in
compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi
3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e
se:
·
si esercitano esclusivamente o
prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette
ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti
e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
·
si effettuano operazioni non
imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
·
si effettuano acquisti ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e
servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni
ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in
tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società
concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23
dicembre 2007);
·
si effettuano in un trimestre solare,
nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive
per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle
seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis, del
D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche
sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione
presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito
e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non
residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno
nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Istanze entro il 15 novembre 2021 per
il credito d'imposta cultura
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262278/2021
È stato pubblicato in data 11 ottobre 2021 il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262278/2021 con il
quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di
fruizione del cd. “Bonus Teatro e Spettacoli” o “Credito d’imposta cultura”,
previsto dall’art. 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Il decreto "Sostegni" ha previsto misure
a sostegno della cultura, specificatamente destinate a favore delle imprese
esercenti attività teatrali e di spettacoli dal vivo, a condizione che le
stesse abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il
20% rispetto all'anno 2019.
Il “credito d’imposta cultura” consiste nel
riconoscimento di un credito d'imposta pari al 90% delle spese sostenute
nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e di spettacolo
dal vivo, anche se realizzate attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la
trasmissione di opere dal vivo.
Tale credito di imposta viene riconosciuto anche
qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti
previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le
imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno
presentare istanza telematica mediante la specifica “Comunicazione delle spese
relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, a partire dal 14
ottobre ed entro il 15 novembre 2021.
Il Provvedimento ha stabilito il contenuto e le
modalità di presentazione telematica della “Comunicazione delle spese relative
alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, indispensabile al fine di
ottenere il riconoscimento del bonus.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI, IMPRESE, SOCIETÀ
Il contributo a fondo perduto per le attività
chiuse causa Covid
È stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico, datato 9 settembre 2021, che stabilisce le
modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il
sostegno alle attività economiche istituito dall’art. 2 del decreto
"Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).
Con il decreto
MISE sono state individuate le misure attuative relative all’utilizzo di tale
fondo: viene riconosciuto un nuovo
contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche e ad altre attività,
identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per
almeno 100 giorni nell’intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021
alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, ovvero il 25 luglio
2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19.
A chi spetta
Verrà riconosciuto sotto forma di contributo a
fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione,
residenti o stabiliti nello Stato:
- contribuenti che alla data
del 23 luglio 2021 svolgono come attività prevalente (come da
comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) l’attività identificata dal codice
ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
- contribuenti che alla data
del 26 maggio 2021 svolgono come attività prevalente (come da
comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) una delle attività identificate da codice ATECO
come da allegato 1 al decreto 9 settembre 2021:
·
47.78.31 Commercio al dettaglio di
oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
·
49.39.01 Gestioni di funicolari,
ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o
suburbano
·
56.21.00 Catering per eventi,
banqueting
·
59.14.00 Attività di proiezione
cinematografica
·
79.90.11 Servizi di biglietteria per
eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
·
82.30.00 Organizzazione di convegni e
fiere
·
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
·
85.52.01 Corsi di danza
·
90.01.01 Attività nel campo della
recitazione
·
90.01.09 Altre rappresentazioni
artistiche
·
90.02.09 Altre attività di supporto
alle rappresentazioni artistiche
·
90.04.00 Gestione di teatri, sale da
concerto e altre strutture artistiche
·
91.02.00 Attività di musei
·
91.03.00 Gestione di luoghi e
monumenti storici e attrazioni simili
·
92.00.02 Gestione di apparecchi che
consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
·
92.00.09 Altre attività connesse con
le lotterie e le scommesse
·
93.11.10 Gestione di stadi
·
93.11.20 Gestione di piscine
·
93.11.30 Gestione di impianti
sportivi polivalenti
·
93.11.90 Gestione di altri impianti
sportivi nca
·
93.13 Gestione di palestre
·
93.21 Parchi di divertimento e parchi
tematici
·
93.29.10 Discoteche, sale da ballo
night-club e simili
·
93.29.30 Sale giochi e biliardi
·
93.29.90 Altre attività di
intrattenimento e di divertimento nca
·
96.04 Servizi dei centri per il
benessere fisico
·
96.09.05 Organizzazione di feste e
cerimonie
A condizione che l’attività sia
rimasta chiusa per almeno 100 giorni
nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge n.
106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021).
Istanza e ammontare del contributo
Per accedere al contributo a fondo perduto attività
chiuse i contribuenti interessati dovranno presentare istanza telematica, direttamente
o per il tramite di un intermediario delegato all’accesso al Cassetto Fiscale.
Le modalità operative saranno definite solo in
seguito, con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate da emanarsi entro
60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
L’aiuto sarà concesso nei limiti della dotazione
finanziaria prevista. Al termine finale di presentazione delle necessarie
istanze telematiche si porranno a confronto le richieste con le disponibilità,
e si procederà al riparto delle somme disponibili, secondo criteri di
assegnazione stabiliti come segue:
- riparto, in egual misura, di 20 milioni di euro tra i beneficiari
“prioritari”, ovvero le discoteche e similari, con limite massimo di
contributo pari a 25 milioni di euro;
- i residui 120 milioni di euro (più eventuali somme che dovessero
residuare dalla quota parte assegnata in via prioritaria alle discoteche)
saranno ripartiti tra gli altri beneficiari (tra i quali figurano
nuovamente le discoteche e similari), secondo i seguenti criteri, basati
sull’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta
2019:
a) 3.000 euro a favore dei
soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro;
b) 7.500 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi superiori a
400mila euro ma entro 1 milione di euro;
c) 12.000 euro a favore dei
soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.
DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI
Le spese sanitarie 2021 da indicare nelle
dichiarazioni precompilate 2022
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità
tecniche di utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti
obbligati, con riferimento all’anno d’imposta 2021.
A partire dall’anno d’imposta 2021, si arricchisce
ulteriormente l’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere le spese sanitarie al
Sistema TS.
Dopo quest'ultima implementazione dei soggetti
chiamati a trasmettere i dati al Sistema TS, il quadro completo delle spese
sanitarie che saranno presenti nelle dichiarazioni precompilate 2022,
riferimento anno d’imposta 2021, è il seguente:
a. ticket per acquisto di farmaci e
per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
b. farmaci: spese relative all’acquisto di
farmaci, anche omeopatici;
c. dispositivi medici con marcatura CE:
spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d. servizi sanitari erogati dalle farmacie
e parafarmacie;
e. farmaci per uso veterinario;
f. prestazioni sanitarie (escluse quelle di
chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica
ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni
diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica;
ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza, al
netto del comfort;
g. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti
di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1°
settembre 2016, ovvero:
· gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma
1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono
l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della
salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della
salute del 15 luglio 2004;
· gli iscritti agli albi professionali degli
psicologi;
· gli iscritti agli albi professionali degli
infermieri;
· gli iscritti agli albi professionali delle
ostetriche/i;
· gli iscritti agli albi professionali dei tecnici
sanitari di radiologia medica;
· gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico
che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli
artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.
h. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti
di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22
marzo 2019:
- strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui
agli artt. 195 e 195-bis del D.Lgs.15 marzo 2010, n. 66;
i. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti
di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22
novembre 2019:
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
audioprotesista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
ortopedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di
neurofisiopatologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista
dentale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di
fisioterapista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e
assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della
riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista
occupazionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore
professionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente
sanitario;
- gli iscritti all'albo dei biologi;
j. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti
di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16
luglio 2021:
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico
sanitario di laboratorio biomedico;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico
audiometrista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico
audioprotesista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico
ortopedico;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
dietista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico
di neurofisiopatologia;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
igienista dentale;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
fisioterapista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
logopedista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
podologo;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
ortottista e assistente di oftalmologia;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico
della riabilitazione psichiatrica;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
terapista occupazionale;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
educatore professionale;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui
titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.;
k. spese agevolabili solo a particolari
condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi
- che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza
integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina
estetica (ambulatoriale od ospedaliera);
l. altre spese sanitarie.
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