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rassegna fiscale periodica

 

 

IN BREVE

·         Pronte le disposizioni attuative per il contributo a fondo perduto attività chiuse

·         L'obbligo del Green Pass dal 15 ottobre 2021 anche per il settore privato

·         Decreto capienze: discoteche al 50%, cinema, teatri e concerti al 100%

·         Entro il 31 ottobre le domande alle Casse per l'esonero contributivo

·         In arrivo le lettere di anomalia per l’omesso invio delle LIPE

·         Spese sanitarie 2021: le nuove informazioni nelle precompilate 2022

·         L'accollo del debito in F24

·         Dal Governo via libera al disegno di legge-delega per la riforma fiscale

·         Agevolazione prima casa under 36: le istruzioni delle Entrate per usufruire dell’agevolazione

·         Agevolazione prima casa under 36: i chiarimenti sul preliminare di vendita

·         Rimborso IVA del terzo trimestre 2021: modello TR da trasmettere entro il 2 novembre

·         Istanze entro il 15 novembre 2021 per il credito d'imposta cultura

 

APPROFONDIMENTI

·         Il contributo a fondo perduto per le attività chiuse causa Covid

·         Le spese sanitarie 2021 da indicare nelle dichiarazioni precompilate 2022


IN BREVE


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI, IMPRESE, SOCIETÀ

Pronte le disposizioni attuative per il contributo a fondo perduto attività chiuse

D.M. 9 settembre 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 9 settembre 2021, che stabilisce le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche istituito dall’art. 2 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).

Con il decreto MISE sono state individuate le misure attuative relative all’utilizzo di tale fondo: viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche e ad altre attività, identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell’intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, ovvero il 25 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

L’obbligo del Green Pass dal 15 ottobre 2021 anche per il settore privato

D.L. 21 settembre 2021, n. 127; Governo, FAQ sull’obbligo del Green Pass in ambito lavorativo

Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, approvato nei giorni scorsi dal Governo, prevede che a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere in tutti i luoghi di lavoro

L’obbligo riguarda tutti i lavoratori del settore privato (oltre che quelli del settore pubblico) e si estende a collaboratori a partita IVA (se e quando questi accedono al luogo di lavoro), volontari, stagisti e tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (anche sulla base di contratti esterni) in un’impresa privata.

Il controllo è affidato al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) che dovrà definirne le modalità entro il 15 di ottobre.

La verifica è affidata all’app “VerificaC19 e avverrà tramite smartphone o integrando l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.

Si ricorda che, ai fini del rispetto della normativa privacy, non è possibile chiedere ai dipendenti di inviare il Green Pass al datore di lavoro né conservarlo. Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.

La normativa presenta alcune criticità interpretative e il 12 ottobre 2021 è stato firmato dal Presidente del Consiglio un DPCM che introduce, tra le altre novità, nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.

Sull’obbligo del Green Pass in ambito lavorativo sono state pubblicate sul sito del Governo le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto capienze: discoteche al 50%, cinema, teatri e concerti al 100%

D.L. 8 ottobre 2021, n. 139; Ministero della Cultura, Comunicato Stampa 9 ottobre 2021

Proseguendo con la riapertura delle attività chiuse causa Covid-19, il Governo ha approvato nei giorni scorsi il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. In particolare, a partire dall’11 ottobre 2021, si applicano le seguenti disposizioni:

Teatri, cinema, concerti - In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Al riguardo il Ministero della Cultura, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha precisato che il 100% delle capienza per gli spettacoli che avvengono in zona bianca in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, vale anche all’aperto con posti seduti e preassegnati. Per gli spettacoli, gli eventi e i concerti che si svolgono nei palazzetti e negli stadi valgono invece le stesse regole dello sport: 75% di capienza massima per gli eventi all’aperto e 50% al chiuso. Inoltre, se si tratta di eventi all’aperto con anche o solo posti in piedi, la decisione sulle capienze spetta, di volta in volta, all’autorità di pubblica sicurezza.

Musei - Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Sport - La capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso.

Discoteche - La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

 

 

PROFESSIONISTI, PREVIDENZA

Professionisti: entro il 31 ottobre le domande alle Casse per l'esonero contributivo

Il termine per la presentazione delle domande di esonero contributivo, per quanto riguarda i soggetti iscritti all’INPS, è spirato il 30 settembre 2021.

Gli iscritti alle Casse di Previdenza, invece, possono ottemperare entro un termine più ampio, il 31 ottobre 2021, rivolgendo l’istanza direttamente alla propria Cassa, osservando le indicazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, datato 17 maggio 2021.

Possono presentare domanda di esonero contributivo:

·         i professionisti iscritti alla Cassa in data antecedente al 2021;

·         che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;

·         che hanno subito nel 2020 un calo di fatturato pari almeno al 33% rispetto al fatturato conseguito nel 2019.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

In arrivo le lettere di anomalia per l’omesso invio delle LIPE

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 ottobre 2021, n. 257775

Con il Provvedimento direttoriale 7 ottobre 2021, n. 257775 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio ai contribuenti delle lettere di anomalia riferite all'omessa trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, ancorché siano state emesse fatture nello stesso periodo oppure memorizzati e trasmessi corrispettivi o comunicate transazioni con l’estero.

Ricevuta la comunicazione, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può:

·         chiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

·         regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

 

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Spese sanitarie 2021: le nuove informazioni nelle precompilate 2022

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 settembre 2021, n. 249936/2021

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti obbligati, con riferimento all’anno d’imposta 2021.

A partire dall’anno d’imposta 2021, si arricchisce ulteriormente l’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema TS i dati delle prestazioni sanitarie - ad esempio logopedisti, igienisti dentali, radiologi, fisioterapisti, dietisti, podologi - rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, che dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2022.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE, VERSAMENTI

L'accollo del debito in F24

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 settembre 2021, n. 244683/2021; Risoluzione 6 ottobre 2021, n. 59/E

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021, ha istituito il codice identificativo “80” da indicare nella delega da parte dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui.

L’accollo del debito di altri è possibile dal 12 ottobre 2021.

Il nuovo codice segue l’emanazione del Provvedimento del 24 settembre 2021, n. 244683, con il quale l’Agenzia Entrate ha dato attuazione alla disciplina dell’accollo del debito d’imposta altrui previsto dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019.

 

 

RIFORMA FISCALE

Dal Governo via libera al disegno di legge-delega per la riforma fiscale

Nella seduta del 5 ottobre 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge-delega per la riforma fiscale.

I principi cardine che guidano la riforma sono 4:

1.     lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;

2.     la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi;

3.     la progressività del sistema fiscale, seguendo i dettami costituzionali che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;

4.     il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

Le principali riforme:

·         riforma dell’Irpef e delle imposte sostitutive fondata su due pilastri, che sono il completamento del sistema duale e quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi da lavoro e la riduzione delle aliquote effettive che si applicano ai redditi da lavoro;

·         riforma del catasto con l’obiettivo di far emergere immobili e terreni non accatastati;

·         riforma dell'IVA con l'introduzione di semplificazioni e di misure finalizzate a contrastare evasione ed elusione;

·         riforma dell'IRAP con il superamento graduale del tributo.

 

 

COMPRAVENDITA, AGEVOLAZIONI

Agevolazione prima casa under 36: le istruzioni delle Entrate per usufruire dell’agevolazione

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 ottobre 2021, n. 14/E

Con la Circolare n. 14/E del 14 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani di età inferiore a 36 anni, ai sensi dell’art. 64, comma 6, del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

Il bonus è accessibile alle seguenti condizioni:

  • possono beneficiarne i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato e con Isee non superiore a 40mila euro annui;
  • l’agevolazione è riconosciuta per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione” (escluse le abitazioni di categoria catastale A1 - Abitazioni di tipo signorile, A8 - Abitazioni in ville) e A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse;
  • la norma di favore si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

 

L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale:

  • esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
  • agevolati anche i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Non è dovuta infatti l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

 

 

COMPRAVENDITA, AGEVOLAZIONI

Agevolazione prima casa under 36: i chiarimenti sul preliminare di vendita

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1° ottobre 2021, n. 650

Con la Risposta all'Interpello 650 del 1° ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte dei contribuenti under 36.

In particolare l'agevolazione, che tra le altre previsioni azzera le imposte dovute per la compravendita e il mutuo, non si può applicare al contratto preliminare, per la cui registrazione pertanto occorre pagare l’imposta di registro in misura fissa oltre all’imposta proporzionale con le aliquote dello 0,5% sulle caparre confirmatorie e del 3% sugli acconti.

L'Agenzia delle Entrate, in sostanza, conclude che:

·         le imposte applicabili al contratto preliminare devono essere comunque versate;

·         e una volta stipulato il contratto definitivo, le imposte versate in misura proporzionale per registrare caparre e acconti potranno essere chieste a rimborso (tra l’altro, costringendo al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa in sede di registrazione del contratto preliminare, si impedisce che essa possa domandata a rimborso).

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Rimborso IVA del terzo trimestre 2021: modello TR da trasmettere entro il 2 novembre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) per il III trimestre dell’anno.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

·         si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;

·         si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;

·         si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);

·         si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

 

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Istanze entro il 15 novembre 2021 per il credito d'imposta cultura

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262278/2021

È stato pubblicato in data 11 ottobre 2021 il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262278/2021 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cd. “Bonus Teatro e Spettacoli” o “Credito d’imposta cultura”, previsto dall’art. 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il decreto "Sostegni" ha previsto misure a sostegno della cultura, specificatamente destinate a favore delle imprese esercenti attività teatrali e di spettacoli dal vivo, a condizione che le stesse abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.

Il “credito d’imposta cultura” consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, anche se realizzate attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.

Tale credito di imposta viene riconosciuto anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno presentare istanza telematica mediante la specifica “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, a partire dal 14 ottobre ed entro il 15 novembre 2021.

Il Provvedimento ha stabilito il contenuto e le modalità di presentazione telematica della “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, indispensabile al fine di ottenere il riconoscimento del bonus.


 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI, IMPRESE, SOCIETÀ

Il contributo a fondo perduto per le attività chiuse causa Covid

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 9 settembre 2021, che stabilisce le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche istituito dall’art. 2 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).

Con il decreto MISE sono state individuate le misure attuative relative all’utilizzo di tale fondo: viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche e ad altre attività, identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell’intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, ovvero il 25 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19.

 

A chi spetta

Verrà riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti nello Stato:

  1. contribuenti che alla data del 23 luglio 2021 svolgono come attività prevalente (come da comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) l’attività identificata dal codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
  2. contribuenti che alla data del 26 maggio 2021 svolgono come attività prevalente (come da comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) una delle attività identificate da codice ATECO come da allegato 1 al decreto 9 settembre 2021:

·                47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

·                49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

·                56.21.00 Catering per eventi, banqueting

·                59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

·                79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

·                82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

·                85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

·                85.52.01 Corsi di danza

·                90.01.01 Attività nel campo della recitazione

·                90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

·                90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

·                90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

·                91.02.00 Attività di musei

·                91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

·                92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

·                92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

·                93.11.10 Gestione di stadi

·                93.11.20 Gestione di piscine

·                93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

·                93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

·                93.13 Gestione di palestre

·                93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici

·                93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

·                93.29.30 Sale giochi e biliardi

·                93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

·                96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico

·                96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

A condizione che l’attività sia rimasta chiusa per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021).

 

Istanza e ammontare del contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto attività chiuse i contribuenti interessati dovranno presentare istanza telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato all’accesso al Cassetto Fiscale.

Le modalità operative saranno definite solo in seguito, con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

L’aiuto sarà concesso nei limiti della dotazione finanziaria prevista. Al termine finale di presentazione delle necessarie istanze telematiche si porranno a confronto le richieste con le disponibilità, e si procederà al riparto delle somme disponibili, secondo criteri di assegnazione stabiliti come segue:

  1. riparto, in egual misura, di 20 milioni di euro tra i beneficiari “prioritari”, ovvero le discoteche e similari, con limite massimo di contributo pari a 25 milioni di euro;
  2. i residui 120 milioni di euro (più eventuali somme che dovessero residuare dalla quota parte assegnata in via prioritaria alle discoteche) saranno ripartiti tra gli altri beneficiari (tra i quali figurano nuovamente le discoteche e similari), secondo i seguenti criteri, basati sull’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta 2019:

a) 3.000 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro;
b) 7.500 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro ma entro 1 milione di euro;

c) 12.000 euro a favore dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

 

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Le spese sanitarie 2021 da indicare nelle dichiarazioni precompilate 2022

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti obbligati, con riferimento all’anno d’imposta 2021.

A partire dall’anno d’imposta 2021, si arricchisce ulteriormente l’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere le spese sanitarie al Sistema TS.

Dopo quest'ultima implementazione dei soggetti chiamati a trasmettere i dati al Sistema TS, il quadro completo delle spese sanitarie che saranno presenti nelle dichiarazioni precompilate 2022, riferimento anno d’imposta 2021, è il seguente:

a. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

b. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d. servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;

e. farmaci per uso veterinario;

f. prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, ovvero:

·       gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

·       gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;

·       gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;

·       gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;

·       gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

·       gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.

h. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 marzo 2019:

  • strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli artt. 195 e 195-bis del D.Lgs.15 marzo 2010, n. 66;

i. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 novembre 2019:

  1. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  3. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  4. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  5. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
  6. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  7. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  9. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  10. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
  11. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
  12. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  14. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  16. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  17. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  18. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  19. gli iscritti all'albo dei biologi;

j. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 luglio 2021:

  1. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  3. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  4. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  5. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;
  6. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  7. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;
  9. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;
  10. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;
  11. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;
  12. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  14. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  16. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;
  17. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  18. elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.;

k. spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera);

l. altre spese sanitarie.


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