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rassegna periodica fiscale


IN BREVE

·         Decreto "anti-frodi" per Superbonus e cessioni delle detrazioni per lavori edilizi

·         Versamenti in scadenza a novembre: ultima rata delle imposte e II acconto

·         Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre

·         Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre

·         Contributo a fondo perduto per le nuove attività: invio delle istanze fino al 9 dicembre

·         Credito d'imposta sanificazione al 100%: pronto il codice tributo

·         I chiarimenti dell'Agenzia sul credito d'imposta “Teatri e spettacoli dal vivo”

·         Precompilata Iva: online le liquidazioni periodiche terzo trimestre 2021

·         Patent box: il "track and tracing" non idoneo per determinare l'ammontare del reddito estero

·         Artigiani e commercianti: avvisi bonari INPS per rate maggio e agosto 2020

·         SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale

·         La Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali

·         Deleghe semplificate con il servizio "Gestione procure"

 

APPROFONDIMENTI

·         I versamenti del mese di novembre: ultima rata delle imposte e II acconto

·         Il contributo a fondo perduto per le nuove attività

 

 

 


IN BREVE

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Decreto "anti-frodi" per Superbonus e cessioni delle detrazioni per lavori edilizi

L'11 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 12 novembre 2021, il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, il cosiddetto "Decreto anti-frodi", che introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

In particolare:

  1. nell'ambito delle detrazioni riconosciute per gli interventi edilizi, viene esteso l’obbligo del visto di conformità:
    a. alle ipotesi in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;

b. ai casi di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus;

  1. introdotta la possibilità per l'Agenzia Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Modalità e termini per l'attuazione dei controlli saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate;
  2. per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia Entrate, è previsto l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Inoltre, la bozza della legge di Bilancio per il 2022, non ancora nella versione definitiva, prevede la conferma fino al 2024 della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito con riferimento a tutte le detrazioni edilizie “ordinarie” e non soltanto per il Superbonus. Si dovrà però attendere il testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

VERSAMENTI

Versamenti in scadenza a novembre: ultima rata delle imposte e II acconto

Per i contribuenti che hanno deciso di rateizzare il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) scade il 16 novembre 2021 il versamento dell'ultima rata del piano rateale, comprendente il saldo 2020 e il primo acconto 2021.

Il 30 novembre 2021, invece, scade il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2021.

Si ricorda che andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.

La scadenza di novembre non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre

Scade il prossimo 30 novembre 2021 il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2021 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione (LIPE) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite l’apposito modello, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

 

 

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 novembre 2021, n. 298662/2021

Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall’Agenzia Entrate, che consentiva di potere accedere ai file XML transitati mediante SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019.

A chi non avesse manifestato la scelta entro tale termine, sarebbe comunque stata consentita una successiva adesione, che avrebbe, tuttavia, permesso di consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo alla stessa.

In data 3 novembre 2021 l’Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 298662/2021, ha però riaperto i termini per l’adesione, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2021 e permettendo, in questo modo, di poter ancora “recuperare” le fatture “pregresse”.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto per le nuove attività: invio delle istanze fino al 9 dicembre

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 305784/2021 pubblicato l’8 novembre 2021 si è aperto il canale telematico per la trasmissione delle istanze finalizzate al riconoscimento del contributo a fondo perduto destinato alle imprese “Start-up”, di cui all’art. 1-ter del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto "Sostegni").

Le istanze possono essere presentate fino al 9 dicembre 2021 tramite il servizio web messo a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate, direttamente dal richiedente in possesso di credenziali di accesso, o tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 avente delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente oppure delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale Fatture e Corrispettivi.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d'imposta sanificazione al 100%: pronto il codice tributo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 novembre 2021, n. 309145; Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E

Con Provvedimento 10 novembre 2021, n. 309145 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che i soggetti che hanno presentato istanza per accedere al credito d'imposta sanificazione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 potranno usufruire del 100% della cifra richiesta.

Si ricorda che l'art. 32 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) riconosce un credito d'imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

I soggetti aventi i requisiti richiesti per accedere al credito d'imposta erano tenuti a presentare istanza all'Agenzia Entrate, entro il 4 novembre 2021.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 30% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, e non può eccedere il limite di 60.000 euro.

 

Si ricorda che possono usufruire dell'incentivo in esame:

  • i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purchè in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast.

 

Sono ammesse le spese sostenute per:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951”, per l'utilizzo in compensazione del citato credito d'imposta.

 

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

I chiarimenti dell'Agenzia sul credito d'imposta “Teatri e spettacoli dal vivo”

Agenzia delle Entrate, Circolare 10 novembre 2021, n. 14/E

Con la Circolare 10 novembre 2021, n. 14/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo, introdotto dall'art. 36-bis del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

In particolare, ha fornito precisazioni in merito all'individuazione dei soggetti ammessi all'incentivo e alle condizioni richieste dalla norma per poter fruire del credito d'imposta.

Possono usufruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti (comprese le stabili organizzazioni) che operano nell'ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, a prescindere dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali (a titolo esemplificativo, teatro, musica, inclusa la lirica, danza, attività circensi e dello spettacolo viaggiante). Sono ammessi anche gli enti non commerciali, ma solo con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate.

Rientrano nell'ambito applicativo della misura in esame anche tutti i soggetti operanti nei settori citati, che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese interessate dovranno presentare istanza telematica approvata con il Provvedimento n. 262278/2021, entro il 15 novembre 2021.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Precompilata Iva: online le liquidazioni periodiche terzo trimestre 2021

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 8 novembre 2021

Dall'8 novembre 2021, sul Portale “Fatture e corrispettivi”, sono disponibili le Comunicazioni precompilate della liquidazione periodica Iva del terzo trimestre 2021. Sono già caricati i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente.

Le comunicazioni potranno essere visualizzate dagli operatori Iva che hanno utilizzato e validato i registri Iva precompilati relativi al terzo trimestre 2021, messi a disposizione dall'Agenzia nelle scorse settimane. Una volta visualizzate le Comunicazioni Iva potranno essere modificate, integrate ed inviate.

Inoltre, è possibile effettuare il pagamento dell'Iva dovuta con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato per procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Patent box: il "track and tracing" non idoneo per determinare l'ammontare del reddito estero

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 5 novembre 2021, n. 15

Con il Principio di diritto n. 15/2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di determinazione del credito di imposta estero (art. 165, comma 1 e comma 10, del TUIR) per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box ed ha chiarito che il sistema di "tracciabilità delle spese e dei costi", il cosiddetto "track and tracing", predisposto ai fini della suddetta agevolazione, non è idoneo a superare le difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali, in quanto non garantisce un livello di accuratezza tale da permettere la rilevazione e l'imputazione dei costi effettivi né sui singoli redditi percepiti, né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi.

Conseguentemente, i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box sui redditi prodotti all'estero, non possono derogare al principio di assunzione "al lordo" del reddito estero.

L'adozione di tale criterio garantisce, infatti, una perfetta simmetria tra la misura del reddito tassato all'estero e l'ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il credito d'imposta.

 

 

 

PREVIDENZA

Artigiani e commercianti: avvisi bonari INPS per rate maggio e agosto 2020

Inps, Messaggio 13 ottobre 2021, n. 3467

L’Inps ha segnalato, con il messaggio n. 3467 del 13 ottobre 2021, l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020 per gli iscritti alle Gestione degli Artigiani e Commercianti.

Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, dove è possibile consultare anche la relativa comunicazione.

L'Inps segnala che, ad oggi, ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD, in assenza dell’istanza di sospensione dei termini di versamento per emergenza epidemiologica Covid-19, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente. Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40 (cfr. Circolari Inps 16 maggio 2020, n. 59, 28 maggio 2020, n. 64 e messaggio 20 luglio 2020, n. 2871) ha previsto, infatti, la sospensione dei termini di versamento della rata con scadenza al 18 maggio 2020 per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti che avessero presentato apposita istanza di sospensione, avvalendosi del servizio online dedicato.

I soggetti per i quali non risulta presentata l’istanza di sospensione saranno comunque destinatari dell’avviso bonario.

L'Inps, al fine di consentire di sanare la propria posizione ed effettuare il corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l’aggiornamento dell’estratto contributivo, ha però previsto la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione.

 

 

ADEMPIMENTI

SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

A titolo esemplificativo con le credenziali SPID si può accedere a:

  • cassetto fiscale Agenzia Entrate;
  • cassetto previdenziale INPS;
  • Fascicolo Sanitario Elettronico;
  • il portale dell'automobilista;
  • e ad oltre oltre 4.000 amministrazioni pubbliche (consulta on line l'elenco completo all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/).

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID bisogna essere maggiorenni e avere a disposizione:

  • un indirizzo e-mail;
  • un numero di telefono cellulare che si utilizzi normalmente;
  • un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
  • la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Il tesserino della tessera sanitaria o del codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a supporto del processo di verifica dell’identità che concorrono a contrastare, grazie alla verifica dell’autenticità degli stessi su basi dati nazionali non pubbliche, il furto di identità. Durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al form che andrà compilato.

Si può ottenere lo SPID on line, senza uscire di casa. Basta scegliere uno degli 8 Identity provider indicati sul sito di Agenzia per l'Italia Digitale e seguire le istruzioni.

Accedi al sito di Agenzia per l'Italia Digitale e richiedi il tuo SPID.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

La Guida delle Entrate per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali

Agenzia delle Entrate, Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la “Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata a novembre 2021.

Un vademecum riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter "sfruttare" in modo corretto tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.).

La Guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra privati sia a quelle tra imprese e privati.

Una sezione del documento è dedicata alle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

 

 

PROFESSIONISTI, ADEMPIMENTI

Deleghe semplificate con il servizio "Gestione procure"

CNDCEC, Informativa 28 ottobre 2021, n. 100

Dall'8 novembre 2021, i Commercialisti regolarmente iscritti e registrati al servizio Entratel potranno utilizzare il servizio web “Gestione procure”, che permetterà loro di presentarsi agli sportelli dell’Agenzia Entrate solo con il documento d’identità, evitando quindi la delega cartacea, che dovrà essere conservata in ufficio.

Grazie alla Convenzione che il Consiglio Nazionale ha sottoscritto con l'Agenzia Entrate lo scorso giugno i Commercialisti potranno utilizzare il suddetto servizio per registrare le procure ricevute dai propri clienti ai fini dello svolgimento di alcuni servizi di assistenza e per accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.

Gli iscritti potranno usufruire del servizio accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate con le credenziali personali o con Spid, Cie o Cns, purché il professionista sia registrato con i tipi utente elencati.

 


 

APPROFONDIMENTI

 

VERSAMENTI

I versamenti del mese di novembre: ultima rata delle imposte e II acconto

Il mese di novembre, come ogni anno, è un mese fitto di scadenze per il versamento delle imposte.

Infatti chi aveva deciso di rateizzare il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) il 16 novembre dovrà versare l'ultima rata del piano rateale comprendente il saldo 2020 e il primo acconto 2021.

Il 30 novembre, invece, scade il versamento per il secondo acconto delle imposte sui redditi 2021.

Si ricorda che andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.

La scadenza di novembre non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

 

La seconda rata di acconto non può essere rateizzata

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.

Per rendere meno gravoso l'esborso finanziario potrebbe essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare quindi gli stessi sulla base del metodo previsionale.

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente. Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP.

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”). La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa), ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF.

 

 

INCENTIVI

Il contributo a fondo perduto per le nuove attività

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 305784/2021 pubblicato l’8 novembre 2021 si è aperto il canale telematico per la trasmissione delle istanze finalizzate al riconoscimento del contributo a fondo perduto destinato alle imprese “Start-up”, di cui all’art. 1-ter del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto "Sostegni"). Il contributo non è rivolto alle sole imprese identificate come “Start-up”.

A partire dal 9 novembre, e sino al 9 dicembre 2021, i contribuenti che non hanno usufruito del contributo a fondo perduto “Sostegni” (art. 1 , commi 1-3, del decreto "Sostegni" D.L. n. 41/2021), per mancato rispetto del requisito del calo di fatturato nella misura minima del 30% nel confronto tra anno 2020 e anno 2019, potranno presentare istanza per il riconoscimento di un nuovo contributo, a condizione che si tratti di imprese che hanno aperto la posizione IVA nel 2018 ma che hanno comunicato inizio attività al Registro Imprese nel 2019.

 

Beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto “Start-up” di cui all’art. 1-ter del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:

  • le imprese che hanno aperto posizione IVA dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
  • che hanno dato inizio all’attività di impresa nel 2019, circostanza che deve emergere dalle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • che hanno conseguito ricavi nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto "Sostegni" (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019) non superiori a 10 milioni di euro;
  • che non sono incorse in un calo di fatturato / corrispettivi di almeno il 30% nel raffronto tra l’anno 2020 e l’anno 2019.

Si evidenzia il fatto che i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2018, e hanno dato inizio attività nel 2019, non possono comunque accedere al CFP "Start-up" laddove il fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato/corrispettivi del 2019. Tali contribuenti, infatti, avrebbero potuto accedere al CFP "Sostegni".

Restano in ogni caso esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo:

  • i contribuenti che hanno cessato l’attività alla data del 23 marzo 2021 (la cessazione dell’attività, in questo caso, deve essere intesa come chiusura della partita IVA);
  • gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni ecc.) e le società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Sono legittimati a richiedere il contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni sovra esposte, anche gli eredi che hanno aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12, e gli aventi causa di operazioni che comportano una trasformazione aziendale con confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa), operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12.

 

Contributo spettante

Il contributo a fondo perduto riconosciuto agli aventi diritto è di ammontare massimo pari a 1.000 euro.

Successivamente al termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia Entrate effettuerà i controlli preliminari sulle domande pervenute.

Terminata questa prima fase di verifica, sarà determinato l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, e tale importo sarà posto a raffronto con il limite di spesa stabilito per la misura, pari a complessivi 20 milioni di euro.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale di contributo riconosciuta sarà pari al 100% (ovvero 1.000 euro per ciascun beneficiario); diversamente, l’ammontare riconosciuto sarà inferiore. La percentuale di riparto sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ad avvenuta definizione dell’ammontare del contributo effettivamente spettante, lo stesso potrà essere fruito:

  • in compensazione con modello F24 (codice tributo da definirsi in seguito);
  • mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al contribuente il cui IBAN è stato indicato in sede di istanza.

 

Presentazione dell’istanza

L'istanza dovrà essere presentata tramite servizio web messo a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate, direttamente dal richiedente in possesso di credenziali di accesso, tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 avente delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente oppure delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale Fatture e Corrispettivi.

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