IN BREVE |
·
Decreto "anti-frodi"
per Superbonus e cessioni delle detrazioni per lavori edilizi ·
Versamenti in scadenza a
novembre: ultima rata delle imposte e II acconto ·
Comunicazione trimestrale delle
liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre ·
Adesione al servizio di consultazione
delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre ·
Contributo a fondo perduto per
le nuove attività: invio delle istanze fino al 9 dicembre ·
Credito d'imposta sanificazione
al 100%: pronto il codice tributo ·
I chiarimenti dell'Agenzia sul
credito d'imposta “Teatri e spettacoli dal vivo” ·
Precompilata Iva: online le
liquidazioni periodiche terzo trimestre 2021 ·
Patent box: il "track and
tracing" non idoneo per determinare l'ammontare del reddito estero ·
Artigiani e commercianti:
avvisi bonari INPS per rate maggio e agosto 2020 ·
SPID: il Sistema Pubblico di
Identità Digitale ·
La Guida per l'acquisto della
casa: le imposte e le agevolazioni fiscali ·
Deleghe semplificate con il
servizio "Gestione procure" |
APPROFONDIMENTI |
·
I versamenti del mese di novembre: ultima rata
delle imposte e II acconto ·
Il contributo a fondo perduto per le nuove
attività |
IN BREVE |
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Decreto
"anti-frodi" per Superbonus e cessioni delle detrazioni per lavori
edilizi
L'11 novembre 2021 è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 12 novembre
2021, il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, il cosiddetto "Decreto
anti-frodi", che introduce alcune misure finalizzate a contrastare le
frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
In particolare:
- nell'ambito delle detrazioni riconosciute
per gli interventi edilizi, viene esteso l’obbligo del visto di conformità:
a. alle ipotesi in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
b. ai casi di cessione del
credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus;
- introdotta la possibilità per l'Agenzia
Entrate di sospendere fino a 30
giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o sconti in
fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili
di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Modalità e termini
per l'attuazione dei controlli saranno stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia Entrate;
- per lo svolgimento delle attività di
controllo di competenza dell’Agenzia Entrate, è previsto l’utilizzo dei
poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di
recupero, disciplinato dall’art. 1, commi 421
e 422, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
Inoltre, la bozza della
legge di Bilancio per il 2022, non ancora nella versione definitiva, prevede la
conferma fino al 2024 della possibilità
di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito con riferimento a
tutte le detrazioni edilizie “ordinarie” e non soltanto per il Superbonus.
Si dovrà però attendere il testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
VERSAMENTI
Versamenti in
scadenza a novembre: ultima rata delle imposte e II acconto
Per i contribuenti che
hanno deciso di rateizzare il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES,
IRAP) scade il 16 novembre 2021 il versamento dell'ultima rata del piano
rateale, comprendente il saldo 2020 e il primo acconto 2021.
Il 30 novembre 2021, invece, scade il versamento del secondo acconto delle imposte sui
redditi 2021.
Si ricorda che andrà
versato anche il secondo acconto INPS
per i soggetti iscritti, la cedolare
secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre
non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale
IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per
l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30
novembre
Scade il prossimo 30 novembre 2021 il termine per inviare
le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi
al III trimestre 2021 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente
che trimestralmente).
La Comunicazione (LIPE)
deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite l’apposito
modello, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora entro la
scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le
precedenti.
L'omessa, incompleta o
infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000
euro.
Adesione al servizio di consultazione
delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
3 novembre 2021, n. 298662/2021
Il
30 settembre 2021 è scaduto il termine per aderire al servizio di
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati
informatici proposto dall’Agenzia Entrate, che consentiva di potere
accedere ai file XML transitati mediante SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019.
A
chi non avesse manifestato la scelta entro tale termine, sarebbe comunque stata
consentita una successiva adesione, che avrebbe, tuttavia, permesso di
consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno
successivo alla stessa.
In
data 3 novembre 2021 l’Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 298662/2021, ha
però riaperto i termini per l’adesione, fissando la nuova scadenza al 31
dicembre 2021 e permettendo, in questo modo, di poter ancora “recuperare” le
fatture “pregresse”.
Contributo a fondo perduto per le nuove
attività: invio delle istanze fino al 9 dicembre
Con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia Entrate n. 305784/2021 pubblicato l’8 novembre 2021 si è aperto il
canale telematico per la trasmissione delle istanze finalizzate al riconoscimento
del contributo a fondo perduto destinato alle imprese “Start-up”, di cui
all’art. 1-ter del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto "Sostegni").
Le istanze possono essere presentate fino al
9 dicembre 2021 tramite il
servizio web messo a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia
Entrate, direttamente dal richiedente in possesso di credenziali di accesso, o tramite
un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 avente
delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente oppure delega al
servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici” del portale Fatture e Corrispettivi.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI
Credito d'imposta sanificazione al 100%: pronto il codice tributo
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 10 novembre 2021, n. 309145; Risoluzione 11
novembre 2021, n. 64/E
Con Provvedimento 10
novembre 2021, n. 309145 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che i soggetti
che hanno presentato istanza per accedere al credito d'imposta sanificazione
per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 potranno
usufruire del 100% della cifra richiesta.
Si ricorda che l'art.
32 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) riconosce
un credito d'imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto
2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti
a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la
somministrazione di tamponi per Covid-19.
I soggetti aventi i
requisiti richiesti per accedere al credito d'imposta erano tenuti a presentare
istanza all'Agenzia Entrate, entro il 4 novembre 2021.
Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 30% delle
spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente
presentata, in assenza di successiva rinuncia, e non può eccedere il limite di 60.000 euro.
Si ricorda che possono usufruire dell'incentivo in
esame:
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti
non commerciali, compresi gli enti
del Terzo Settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture
ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purchè in
possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza,
identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento
dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast.
Sono ammesse le spese sostenute per:
- sanificazione
degli ambienti
nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione
di tamponi
a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività
lavorative e istituzionali;
- acquisto di dispositivi
di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di
prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di
dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di
dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n.
64/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951”, per l'utilizzo in compensazione del
citato credito d'imposta.
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI
I chiarimenti dell'Agenzia sul credito
d'imposta “Teatri e spettacoli dal vivo”
Agenzia delle Entrate, Circolare
10 novembre 2021, n. 14/E
Con
la Circolare 10 novembre 2021, n. 14/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività teatrali e
spettacoli dal vivo, introdotto dall'art. 36-bis del decreto “Sostegni”
(D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio
2021, n. 69).
In
particolare, ha fornito precisazioni in merito all'individuazione dei soggetti
ammessi all'incentivo e alle condizioni richieste dalla norma per poter fruire
del credito d'imposta.
Possono usufruire
del credito d'imposta tutte le imprese
residenti (comprese le stabili organizzazioni) che operano nell'ambito
delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche attraverso
l’utilizzo di sistemi digitali, a prescindere dalla natura giuridica, dal
regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali (a titolo
esemplificativo, teatro, musica, inclusa la lirica, danza, attività circensi e
dello spettacolo viaggiante). Sono ammessi anche gli enti non commerciali, ma solo con
riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate.
Rientrano
nell'ambito applicativo della misura in esame anche tutti i soggetti operanti
nei settori citati, che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, a
condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.
Ai
fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese interessate dovranno
presentare istanza telematica approvata con il Provvedimento n. 262278/2021, entro il 15 novembre 2021.
IVA, ADEMPIMENTI
Precompilata Iva: online le liquidazioni periodiche terzo trimestre
2021
Agenzia delle Entrate, Comunicato
Stampa 8 novembre 2021
Dall'8
novembre 2021, sul Portale “Fatture e corrispettivi”, sono disponibili le Comunicazioni
precompilate della liquidazione periodica Iva del terzo trimestre 2021.
Sono già caricati i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi
telematicamente e quelli delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica
del trimestre precedente.
Le
comunicazioni potranno essere visualizzate dagli operatori Iva che hanno
utilizzato e validato i registri Iva precompilati relativi al terzo trimestre
2021, messi a disposizione dall'Agenzia nelle scorse settimane. Una volta
visualizzate le Comunicazioni Iva potranno essere modificate, integrate ed
inviate.
Inoltre,
è possibile effettuare il pagamento dell'Iva dovuta con addebito diretto sul
proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato per
procedere al pagamento con le modalità ordinarie.
IMPOSTE DIRETTE
Patent box: il "track and tracing" non idoneo per determinare
l'ammontare del reddito estero
Agenzia
delle Entrate, Principio di diritto 5 novembre 2021, n. 15
Con il
Principio di diritto n. 15/2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema
di determinazione del credito di imposta estero (art. 165, comma 1 e
comma 10, del TUIR) per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent
box ed ha chiarito che il sistema di "tracciabilità delle spese e dei
costi", il cosiddetto "track and tracing", predisposto ai fini
della suddetta agevolazione, non è idoneo a superare le difficoltà nella
determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli
elementi reddituali, in quanto non garantisce un livello di accuratezza tale da
permettere la rilevazione e l'imputazione dei costi effettivi né sui singoli
redditi percepiti, né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi.
Conseguentemente,
i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box sui redditi prodotti
all'estero, non possono derogare al
principio di assunzione "al lordo" del reddito estero.
L'adozione
di tale criterio garantisce, infatti, una perfetta simmetria tra la misura del
reddito tassato all'estero e l'ammontare del reddito sul quale viene
riconosciuto il credito d'imposta.
PREVIDENZA
Artigiani e commercianti: avvisi bonari INPS per rate maggio e agosto
2020
Inps, Messaggio 13 ottobre 2021, n. 3467
L’Inps ha
segnalato, con il messaggio n. 3467 del 13 ottobre 2021, l’inizio delle
elaborazioni degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a
maggio e agosto 2020 per gli iscritti alle Gestione degli Artigiani e
Commercianti.
Gli
avvisi bonari sono a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale
artigiani e commercianti, dove è possibile consultare anche la relativa
comunicazione.
L'Inps
segnala che, ad oggi, ancora numerosi versamenti effettuati con le causali
AD-CD, in assenza dell’istanza di sospensione dei termini di versamento
per emergenza epidemiologica Covid-19, non sono stati accreditati sulla
posizione del contribuente. Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40 (cfr. Circolari Inps 16 maggio
2020, n. 59, 28 maggio 2020, n. 64 e messaggio 20 luglio 2020, n. 2871) ha
previsto, infatti, la sospensione dei termini di versamento della rata con scadenza
al 18 maggio 2020 per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti che
avessero presentato apposita istanza di sospensione, avvalendosi del servizio
online dedicato.
I
soggetti per i quali non risulta presentata l’istanza di sospensione saranno
comunque destinatari dell’avviso bonario.
L'Inps,
al fine di consentire di sanare la propria posizione ed effettuare il corretto
abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l’aggiornamento dell’estratto
contributivo, ha però previsto la riapertura della procedura di
presentazione dell’istanza di sospensione.
ADEMPIMENTI
SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è
la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale
(username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
A titolo
esemplificativo con le credenziali SPID si può accedere a:
- cassetto fiscale Agenzia Entrate;
- cassetto previdenziale INPS;
- Fascicolo Sanitario Elettronico;
- il portale dell'automobilista;
- e ad oltre oltre 4.000
amministrazioni pubbliche (consulta on line l'elenco completo
all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/).
Per
richiedere e ottenere le credenziali SPID bisogna essere maggiorenni e avere a
disposizione:
- un indirizzo e-mail;
- un numero di telefono cellulare che
si utilizzi normalmente;
- un documento di identità valido
(uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
- la tessera sanitaria con il codice
fiscale.
Il
tesserino della tessera sanitaria o del codice fiscale costituiscono ulteriori
elementi a supporto del processo di verifica dell’identità che concorrono a
contrastare, grazie alla verifica dell’autenticità degli stessi su basi dati
nazionali non pubbliche, il furto di identità. Durante la registrazione può
essere necessario fotografarli e allegarli al form che andrà compilato.
Si può
ottenere lo SPID on line, senza uscire di casa. Basta scegliere uno degli 8
Identity provider indicati sul sito di Agenzia per l'Italia Digitale e seguire
le istruzioni.
Accedi al
sito di Agenzia per l'Italia Digitale e richiedi il tuo SPID.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
La Guida delle Entrate per l'acquisto della casa: le imposte e le
agevolazioni fiscali
Agenzia delle
Entrate, Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali
L'Agenzia
Entrate ha pubblicato la “Guida per
l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata
a novembre 2021.
Un
vademecum riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una
casa, in modo da poter "sfruttare" in modo corretto tutti i benefici
previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento
di valore, ecc.).
La Guida
è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di
attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle
compravendite tra privati sia a quelle tra imprese e privati.
Una
sezione del documento è dedicata alle recenti agevolazioni fiscali introdotte
dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età
inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa”
tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
PROFESSIONISTI,
ADEMPIMENTI
Deleghe semplificate con il servizio "Gestione procure"
CNDCEC,
Informativa 28 ottobre 2021, n. 100
Dall'8
novembre 2021, i Commercialisti regolarmente iscritti e registrati al servizio
Entratel potranno utilizzare il servizio web “Gestione procure”, che
permetterà loro di presentarsi agli sportelli dell’Agenzia Entrate solo
con il documento d’identità, evitando quindi la delega cartacea, che dovrà
essere conservata in ufficio.
Grazie
alla Convenzione che il Consiglio Nazionale ha sottoscritto con l'Agenzia
Entrate lo scorso giugno i Commercialisti potranno utilizzare il suddetto
servizio per registrare le procure ricevute dai propri clienti ai fini
dello svolgimento di alcuni servizi di assistenza e per accreditare i propri
collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se
autorizzati dai propri clienti.
Gli
iscritti potranno usufruire del servizio accedendo all’area riservata del sito
dell’Agenzia Entrate con le credenziali personali o con Spid, Cie o Cns, purché
il professionista sia registrato con i tipi utente elencati.
APPROFONDIMENTI |
VERSAMENTI
I versamenti del mese di novembre: ultima rata
delle imposte e II acconto
Il mese di novembre,
come ogni anno, è un mese fitto di scadenze per il versamento delle imposte.
Infatti chi aveva
deciso di rateizzare il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) il 16
novembre dovrà versare l'ultima rata del piano rateale comprendente il
saldo 2020 e il primo acconto 2021.
Il 30 novembre, invece,
scade il versamento per il secondo acconto delle imposte sui redditi 2021.
Si ricorda che andrà
versato anche il secondo acconto INPS
per i soggetti iscritti, la cedolare
secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre
non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale
IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per
l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
La seconda rata di
acconto non può essere rateizzata
Gli acconti possono
essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Per rendere meno
gravoso l'esborso finanziario potrebbe essere conveniente effettuare un
“ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare
quindi gli stessi sulla base del metodo previsionale.
Il metodo storico
prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo
acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo
d’imposta precedente. Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo
storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP.
In alternativa
all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto
sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza
(c.d. “metodo previsionale”). La previsione deve considerare
l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti
d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo
previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.
Per le persone fisiche, in particolare, la previsione
dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di
lavoro, professionali o d’impresa), ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili
o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute
subite.
Per i soggetti
in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario
l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi
termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF.
INCENTIVI
Il contributo
a fondo perduto per le nuove attività
Con il Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 305784/2021 pubblicato l’8 novembre 2021
si è aperto il canale telematico per la trasmissione delle istanze finalizzate
al riconoscimento del contributo a fondo perduto destinato alle imprese
“Start-up”, di cui all’art. 1-ter del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto
"Sostegni"). Il contributo non è rivolto alle sole imprese
identificate come “Start-up”.
A partire
dal 9 novembre, e sino al 9 dicembre
2021, i contribuenti che non hanno usufruito del contributo a fondo perduto
“Sostegni” (art. 1 , commi 1-3, del decreto "Sostegni" D.L. n.
41/2021), per mancato rispetto del requisito del calo di fatturato nella misura
minima del 30% nel confronto tra anno 2020 e anno 2019, potranno presentare
istanza per il riconoscimento di un nuovo contributo, a condizione che si
tratti di imprese che hanno aperto la
posizione IVA nel 2018 ma che hanno comunicato inizio attività al Registro
Imprese nel 2019.
Beneficiari
Possono
beneficiare del contributo a fondo perduto “Start-up” di cui all’art. 1-ter del
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69:
- le imprese che hanno aperto posizione IVA dal 1° gennaio al
31 dicembre 2018;
- che hanno dato inizio all’attività di impresa nel 2019, circostanza che deve
emergere dalle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- che hanno conseguito ricavi nel
secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021,
data di entrata in vigore del decreto "Sostegni" (ovvero, per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta
2019) non superiori a 10 milioni di
euro;
- che non sono incorse in un calo di fatturato / corrispettivi di
almeno il 30% nel raffronto tra l’anno 2020 e l’anno 2019.
Si
evidenzia il fatto che i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2018,
e hanno dato inizio attività nel 2019, non possono comunque accedere al CFP
"Start-up" laddove il fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore
di almeno il 30% rispetto al fatturato/corrispettivi del 2019. Tali
contribuenti, infatti, avrebbero potuto accedere al CFP "Sostegni".
Restano
in ogni caso esclusi dalla
possibilità di richiedere il contributo:
- i
contribuenti che hanno cessato l’attività alla data del 23 marzo 2021 (la cessazione
dell’attività, in questo caso, deve essere intesa come chiusura della
partita IVA);
- gli
enti pubblici
di cui all'art. 74 del TUIR;
- gli
intermediari finanziari (banche, assicurazioni ecc.) e le società di partecipazione di
cui all'art. 162-bis del TUIR.
Sono
legittimati a richiedere il contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni
sovra esposte, anche gli eredi che
hanno aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12,
e gli aventi causa di operazioni che
comportano una trasformazione aziendale con confluenza del soggetto dante
causa nel soggetto avente causa (fusione, scissione, trasformazione da società
in ditta individuale e viceversa), operazione preventivamente comunicata con la
presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12.
Contributo spettante
Il
contributo a fondo perduto riconosciuto agli aventi diritto è di ammontare massimo pari a 1.000 euro.
Successivamente
al termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia Entrate effettuerà i
controlli preliminari sulle domande pervenute.
Terminata
questa prima fase di verifica, sarà determinato l’importo complessivo dei
contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, e tale
importo sarà posto a raffronto con il limite di spesa stabilito per la misura,
pari a complessivi 20 milioni di euro.
Nel caso
in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte
risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale di contributo riconosciuta
sarà pari al 100% (ovvero 1.000 euro per ciascun beneficiario); diversamente,
l’ammontare riconosciuto sarà inferiore. La percentuale di riparto sarà resa
nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Ad
avvenuta definizione dell’ammontare del contributo effettivamente spettante, lo
stesso potrà essere fruito:
- in
compensazione con modello F24 (codice tributo da definirsi in seguito);
- mediante
accredito sul conto corrente intestato o cointestato al contribuente il
cui IBAN è stato indicato in sede di istanza.
Presentazione dell’istanza
L'istanza
dovrà essere presentata tramite servizio web messo a disposizione nell’area
riservata del portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate, direttamente dal
richiedente in possesso di credenziali di accesso, tramite un intermediario di
cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 avente delega di consultazione
del Cassetto fiscale del richiedente oppure delega al servizio “Consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del
portale Fatture e Corrispettivi.
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