Nella Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 2021, n. 310 - Suppl. Ordinario n. 49 è stata pubblicata la
Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021). La legge, salvo
quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.
Ampio il ventaglio di
interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo
sviluppo delle imprese.
Qui di seguito si riportano,
in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le
imprese, i professionisti ed i contribuenti in generale.
PERSONE FISICHE |
Riforma IRPEF - Sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito imponibile e le
aliquote applicabili. Si passa da 5 a 4 aliquote:
·
fino a 15.000 euro: 23%;
·
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%;
·
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
·
oltre 50.000 euro: 43%.
Detrazioni - Sono state modificate le detrazioni d’imposta per tipologie
reddituali mantenendo la suddivisione tra reddito di lavoro dipendente, reddito
da pensioni, redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge separato o
divorziato, altri redditi.
Recupero patrimonio edilizio – È stata prorogata fino al 2024 la detrazione IRPEF pari al 50% per
interventi di recupero edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per
unità immobiliare.
Bonus mobili - È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “bonus mobili” del 50%
che prevede per il 2022 il limite massimo di spesa detraibile di 10.000 euro e
per il 2023 e 2024 il limite di spesa di 5.000 euro.
Superbonus 110% - È stato fissato al 30 giugno 2022 il termine generale finale per
poter usufruire della detrazione del 110%. Il termine è però ampliato:
·
al 31 dicembre 2025 (con aliquota del 110% sino al
31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le
spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomìni, oppure
da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli
interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità
immobiliari), da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello
stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli
interventi (c.d. “interventi trainati”), da ONLUS, organizzazioni di volontariato
o associazioni di promozione sociale;
·
al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati
da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche
sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo;
·
al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati
da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e
autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti
comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a
condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 30% dell’intervento complessivo.
È obbligatorio il visto di conformità, di cui al comma 11 dell’art. 119
D.L. n. 34/2020, anche nel caso di fruizione del Superbonus nella naturale
configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in
dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga
presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia
Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta
assistenza fiscale.
Sismabonus - È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “sismabonus”.
Riqualificazione energetica - È stata prorogata fino al 2024 l’agevolazione IRPEF/IRES per gli
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Bonus verde - È stata disposta la proroga per il periodo dal 2022 al 2024 del
cosiddetto “bonus verde”. La detrazione è del 36% fino ad un ammontare di spese
non superiore a 5.000 euro.
Bonus facciate - È stata disposta la proroga per tutto il 2022 ma con una riduzione
dell’aliquota dal 90% al 60%.
Agevolazioni acquisto prima casa
under 36 - È stata disposta la proroga delle agevolazioni
previste per i soggetti under 36 per l’acquisto dell’abitazione. Le
agevolazioni si applicano agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2022, ai
soggetti under 36, con ISEE inferiore a 40.000 euro e consiste nell’esenzione
dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, per gli atti soggetti ad
IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione
all’acquisto. È prevista altresì l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui
erogati per l’acquisto.
Sconto in fattura - È stata prorogata la finestra temporale e il novero delle detrazioni
“edilizie” per le quali è possibile esercitare l’opzione di sconto in fattura.
Si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella
spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali. Per gli interventi
cosiddetti “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e
interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta
eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), non vi è
l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di
congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione
che attesta la spettanza del beneficio.
PROFESSIONISTI E
LAVORATORI AUTONOMI |
Irap - Dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è più dovuta dalle persone
fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Restano invece
assoggettati società di capitali, società di persone, studi associati.
Credito d’imposta beni
strumentali - È prorogato, con alcune modifiche, il credito
d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”. Per gli investimenti
in beni materiali strumentali nuovi indicati nell'Allegato A alla legge n. 232/2016,
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5
milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a
10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali
"4.0", compresi nell'Allegato B alla legge n. 232/2016, è
riconosciuto:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023
(ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2024 con prenotazione),
nella misura del 20% del costo, nel limite massimo "annuale" di
costi ammissibili pari a un milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024
(ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2025 con
prenotazione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi
ammissibili pari a un milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025
(ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2026 con
prenotazione), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi
ammissibili pari a un milione di euro.
L’esercizio 2022
sarà invece l’ultimo anno per usufruire del credito d’imposta beni strumentali
tradizionali con aliquota al 6%.
IMPRESE |
Patent Box - La disciplina del Patent Box è stata sostituita con le nuove
disposizioni sulla “super deduzione” per le opzioni relative al periodo
d’imposta 2021. La percentuale è stata incrementata al 110% ed è stato
eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Credito d’imposta ricerca,
sviluppo e innovazione - È stato prorogato, con alcune
modifiche, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività
innovative. Per la R&S, in particolare, fino al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione è quella già prevista, pari al 20%
e nel limite di 4 milioni di euro.
Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e
nel limite di 5 milioni di euro.
Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design
e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo,
per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta
2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2
milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo
d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura
già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta
2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni
di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite
di 4 milioni.
Sospensione degli ammortamenti - È stato esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il
regime derogatorio di cui all'art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020
convertito, che ha consentito di sospendere gli ammortamenti nei bilanci
relativi all'esercizio 2020.
La sospensione si applica anche nel 2021, ma solo a condizione che gli
ammortamenti siano stati sospesi al 100% nel 2020.
Rivalutazione marchi e
avviamento - È stato modificato l’art. 110 del D.L. n. 104/2020
ed è stato stabilito che, per i maggiori valori imputati ai marchi e
all’avviamento nei bilanci 2020, la deducibilità degli ammortamenti è
effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. È
possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il
versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al
netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il
riallineamento
Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la
disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e
termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia Entrate.
Legge Sabatini - È stata rifinanziata l’agevolazione e il contributo statale sarà
erogato in un’unica soluzione solo se il finanziamento non è superiore a
200.000 euro.
Sismabonus - È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “sismabonus”.
Riqualificazione energetica - È stata prorogata fino al 2024 l’agevolazione IRPEF/IRES per gli
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Bonus facciate - È stata disposta la proroga per tutto il 2022 ma con una riduzione
dell’aliquota dal 90% al 60%.
Sconto in fattura - È stata prorogata la finestra temporale e il novero delle detrazioni
“edilizie” per le quali è possibile esercitare l’opzione di sconto in fattura -
si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella
spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali. Per gli interventi
cosiddetti “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e
interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta
eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), non vi
è l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di
congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione
che attesta la spettanza del beneficio.
PROFESSIONISTI,
LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE |
Limite compensazione crediti - È stato innalzato, dal 1° gennaio 2022, il limite annuo previsto per
l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti (o per il rimborso con
procedura “semplificata”). Il limite è ora pari a 2 milioni di euro.
Come anticipato, questo elenco è una prima sintesi non esaustiva delle
principali novità fiscali che sono numerose e molto articolate nei dettagli.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per i dovuti approfondimenti.
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