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APPROFONDIMENTI |
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I nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla
crisi previsti dal Decreto “Sostegni-ter” ·
I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel
regime forfetario
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi
aiuti per i settori più colpiti dalla crisi D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 Il
27 gennaio 2022 è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto
“Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni,
prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi
a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori
interessati sono, in particolare:
È
stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo
per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con
una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno
riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 nei
termini indicati dall’art. 2 del D.L. n. 4/2022 e svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio
identificate dai codici ATECO indicati nella stessa norma.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI Proroga all'8 febbraio per l'invio al STS delle spese sanitarie
del II semestre 2021 Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825 Con il Provvedimento
direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022, l'Agenzia delle Entrate d’intesa
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della
dichiarazione dei redditi precompilata 2022, la proroga di 8 giorni del termine del 31 gennaio 2022, previsto per
la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al
secondo semestre del 2021. Il termine risulta di conseguenza fissato all’8 febbraio 2022.
AGEVOLAZIONI, EDILIZIA Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in
fattura Agenzia delle Entrate, Comunicato
stampa 28 gennaio 2022 Il
prossimo 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle
comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus
edilizi alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022
(Legge 30 dicembre 2021, n. 234). Tramite
il nuovo canale sarà possibile comunicare le opzioni esercitate per gli
interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in
edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane
invece l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus. Dal
4 febbraio 2022, inoltre, sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni
relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte
dalla richiamata Legge n. 234/2021.
AGEVOLAZIONI, EDILIZIA Bonus edilizi, vietate le cessioni dei
crediti successive alla prima D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art.
28 Al
fine di contrastare le frodi nell’utilizzo dell’agevolazione, l’art. 28 del
decreto “Sostegni-ter” ha modificato la disciplina per la cessione del
credito d’imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi (art.
121, comma 1, del D.L. n. 34/2020), vietando le cessioni successive alla prima.
In pratica, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il
beneficiario potrà optare:
La
medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui
all’art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti
emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (tax credit locazioni
commerciali, bonus botteghe e negozi, credito d’imposta per l’adeguamento degli
ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di Dpi). In
via transitoria, la norma dispone che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di
una delle predette opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei
termini ivi previsti.
EMERGENZA CORONAVIRUS Stabilito con Decreto l'elenco delle attività dove non occorre il Green
Pass D.P.C.M. 21 gennaio 2022 Con il
decreto 21 gennaio 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state
individuate, con efficacia dal 1°
febbraio 2022, le attività
commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il Green Pass. Si tratta
in particolare delle attività poste in essere per far fronte alle seguenti
esigenze: 1. esigenze alimentari e di prima necessità per le
quali è consentito l'accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali
di vendita al dettaglio: -
ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi
di alimenti vari, escluso il consumo sul posto; -
prodotti surgelati; - animali
domestici ed alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; - carburante
per autotrazione in esercizi specializzati; -
articoli igienico-sanitari; -
medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); -
articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; -
materiale per ottica; -
combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Il
Governo ha precisato, con una Faq pubblicata sul proprio sito, che coloro che
accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass, previsti dall’allegato
del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce in essi
venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e
primarie individuate dal citato decreto; 2. esigenze di salute, per le
quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e
dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di
cui all'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle
veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli
accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. 22
aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori in
tali luoghi e dall'art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei
visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e
hospice; 3. esigenze di sicurezza, per le
quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di
polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle
attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e
repressione di illeciti; 4. esigenze di giustizia, per le
quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi
socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di
denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi
giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire
lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria
la presenza della persona convocata.
EMERGENZA CORONAVIRUS Green Pass “ordinario” per accedere ai
servizi alla persona D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 A decorrere dal 20 gennaio
2022 è obbligatorio il Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla
persona (barbieri, parrucchieri, estetisti). Inoltre che dal 1°
febbraio 2022 il Green Pass “ordinario” sarà obbligatorio per accedere a:
REGIMI AGEVOLATI Regime forfetario: requisiti di ingresso
e permanenza Per
l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che
un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge
n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Si
ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone
fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno
precedente (2021):
Vedi l’Approfondimento
IRAP Abolizione dell'IRAP anche per le imprese
familiari Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
art. 1, comma 8 La
Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha stabilito che
partire dall'esercizio 2022 vi è l'esclusione dall’IRAP delle persone
fisiche, stabilendo quindi che l’imposta “non è dovuta dalle persone
fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”. Dal
1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l’abolizione del tributo
per:
Durante
Telefisco 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno
annoverate anche le imprese familiari, le quali possono quindi
avvantaggiarsi dall’esonero dall’imposta a partire dall’anno in corso. L’impresa
familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime
precedente su cui spesso gravava l’incertezza della soggettività passiva IRAP,
rientra nell'ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l’attività e
assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi
(cfr. Risoluzione n. 176/E/2008). In
altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia
collocato nell'ambito dell'art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato "redditi
prodotti in forma associata"), ciò non significa che nel caso di impresa
familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si
applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il
reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente
dall'effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l’Agenzia, l'unico soggetto in
un’impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c.,
è il titolare dell'impresa stessa (cfr. Risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad
interpello n. 195/2021). Ne
consegue che l’esonero dall’IRAP deve ritenersi pacificamente operante a
partire dal 1° gennaio 2022 per l’impresa familiare, anche nel caso in cui
nella stessa fossero coinvolti più soggetti.
IVA E-commerce: chiarimenti sul regime Iva
OSS e IOSS L'Agenzia Entrate, con una serie di FAQ, ha fornito
alcuni chiarimenti sulle domande più frequenti riguardanti l’applicazione dei
nuovi regimi IVA, One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS). Le risposte pubblicate riguardano in particolare
l’ambito applicativo e i vantaggi del nuovo regime speciale, oltre a fornire
indicazioni di carattere operativo e l’esame di alcuni casi specifici.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Contributi alla stampa anno 2020:
pubblicati gli elenchi dei destinatari Il Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato gli
elenchi di imprese e associazioni editrici di quotidiani e periodici a cui
sono stati erogati i contributi diretti alla stampa per l’anno 2020,
destinati, in particolare, alle seguenti categorie:
RISCOSSIONE Il nuovo modello di cartella di
pagamento Agenzia delle Entrate, Provvedimento
17 gennaio 2022, n. 14113 Con
il Provvedimento dell’Agenzia Entrate 17 gennaio 2022, n. 14113, pubblicato il
17 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello della cartella di
pagamento che verrà utilizzato per la riscossione a ruolo dei carichi affidati
dal 1° gennaio 2022. Il
nuovo modello di cartella di pagamento si è reso necessario in quanto la legge
di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234) ha modificato la disciplina
dell’aggio di riscossione a partire dal 1° gennaio 2022 con l’eliminazione
della quota degli oneri a carico del debitore. Il
debitore non sarà più tenuto al pagamento dell’aggio di riscossione determinato
in misura pari al 3% delle somme iscritte a ruolo, per pagamenti effettuati
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e in
misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora
in caso di assolvimento del debito oltre il termine di legge. Inoltre, non è
più a carico del contribuente la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo
prevista per le ipotesi di riscossione spontanea. Nel
nuovo modello di cartella di pagamento le somme dovute vengono riportate in due
sezioni: una relativa alle somme che “Spettano all’Ente creditore”, nella quale
sono indicati gli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore e
gli interessi di mora, l’altra relativa alle somme che “Spettano all’Agente
della riscossione”, nella quale vengono esposte le somme dovute per l’attività
di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.
VERSAMENTI Pagamenti elettronici e sanzioni La legge n. 233 del 29 dicembre 2021, con la quale è
stato convertito il D.L. n. 152/2021, ha introdotto l’art. 19-ter "Sanzioni
per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito". Questa norma prevede nei confronti dei soggetti che
effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali (indicati nell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012), una sanzione
amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi
importo, tramite carte di pagamento. In particolare, in tali casi si applica una sanzione
pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la
quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento. La decorrenza di questa disposizione è stata fissata
al 1° gennaio 2023.
AGEVOLAZIONI L'installazione di condizionatori a
pompa di calore è manutenzione straordinaria L'Agenzia
delle Entrate, tramite il proprio sito online, ha reso noto che l’installazione
di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali,
trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra
gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire
della detrazione Irpef del 50% indicata nell’art. 16-bis del Tuir. Per
usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con
bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale devono risultare la
causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e
il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. L’intervento
consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni
che regolano questa agevolazione. Si
consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle
entrate nella sezione l’”Agenzia informa” del suo sito internet. La stessa
Circolare n. 7/2021, nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è
necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla
manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria
l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed
estiva a pompa di calore.
IMMOBILI, COMPRAVENDITA Imposte e agevolazioni fiscali per l'acquisto
della casa: nuova guida dell'Agenzia Entrate L'Agenzia
Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione della "Guida per l'acquisto della casa: le
imposte e le agevolazioni fiscali", aggiornata a gennaio 2022. Il
vademecum è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si
riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e
privati.
TRIBUTI LOCALI Coniugi non separati legalmente: niente
esenzione IMU se l'immobile non costituisce "abitazione principale"
del nucleo familiare Cassazione, Ordinanza 17 gennaio
2022, n. 1199 Nel
caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione
in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica,
pertanto, è anche l'abitazione principale ad esso riferibile. Conseguentemente,
il contribuente che dimora in un immobile di cui è proprietario non avrà alcun
diritto all'esenzione IMU se tale immobile non costituisce anche dimora
abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto
della "abitazione principale" del suo nucleo familiare. Lo
ha affermato la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con l'Ordinanza n. 1199
del 17 gennaio 2022. L'abitazione
principale, in definitiva, è solo quella ove il proprietario e la sua
famiglia abbiano fissato:
Non
possono infatti coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun
coniuge, sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI I nuovi aiuti per i settori più colpiti
dalla crisi previsti dal Decreto “Sostegni-ter” Il
27 gennaio 2022 è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le
varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori
che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente
danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:
È
stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo
per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con
una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso
tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:
Il
decreto (art. 2) specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei
soggetti che svolgono in via prevalente
le attività di commercio al dettaglio
identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6,
47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Alla
data di presentazione della domanda l’impresa richiedente dev’essere in
possesso dei seguenti requisiti:
L’istanza
dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con
apposito provvedimento ministeriale. Sulla
base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando
una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi
relativi al periodo d’imposta 2021, e l’ammontare medio mensile dei medesimi
ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
REGIMI AGEVOLATI Regime forfetario: requisiti di ingresso
e permanenza Per
l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che
un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge
n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Si
ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone
fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno
precedente (2021):
Ai fini del possesso del
requisito legato ai ricavi:
Per la verifica dell’eventuale
superamento del limite si deve tener conto del regime contabile
applicato nell’anno precedente. Ad esempio:
Concorre
alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo
personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR). Concorrono
alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo
di diritti di autore, ma solo se
correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi
non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di
lavoro autonomo (Circolare 9/E del 10 aprile 2019). Il
regime è applicabile anche alle imprese
familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda
coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva
dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote
assegnate al coniuge.
Soggetti esclusi Non
possono mai avvalersi del regime forfetario: a)
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b)
i soggetti non residenti, ad
eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione
europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che
assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio
dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito
complessivamente prodotto; c)
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati
o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo
comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427; d)
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad
associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni
in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili
(direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o
arte/professione; d-bis)
i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi
direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
d-ter)
i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro;
la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La
Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini
IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente
lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:
L'esercizio
di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime
speciale IVA ed espressiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, preclude l'accesso al
regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale. Tuttavia
alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per
l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare
il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno
di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Permanenza e cessazione dal
regime Nel
caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000
euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti
precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio
2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia
soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche
solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di
esclusione. A
differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L.
n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la
cessazione del regime in corso d’anno. Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne
rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il
regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il
regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della
dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime
ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma
è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di
determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato. Per
i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che
sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario,
non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato
opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 14
settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la Circolare n.
9/E del 10 aprile 2019.
Per
i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si
applica il vincolo triennale di permanenza.
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