IN BREVE |
·
Nuove scadenze per l’invio dei
dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022 ·
Certificazione unica (CU2022):
consegna e trasmissione entro il 16 marzo 2022 ·
Ravvedimento operoso del quadro
RW ·
In arrivo le comunicazioni di
anomalia relative a presunte violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale ·
Utilizzabile in compensazione
la seconda rata del Credito d’imposta R&S 2020 ·
Artigiani, commercianti e
gestione separata: stabiliti gli importi della contribuzione per l’anno 2022 ·
Nuovo modello per rimborso o
compensazione per l'esonero contributivo artigiani e commercianti ·
Sospensione dei versamenti per
federazioni, società e associazioni sportive ·
Stabiliti gli importi delle
tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2021 ·
Tax credit pubblicità: pronti i
software per la comunicazione |
APPROFONDIMENTI |
·
Certificazione unica (CU2022): termini e novità
del modello ·
Quadro RW: sanzioni e ravvedimento operoso |
IN BREVE |
DICHIARAZIONI,
ADEMPIMENTI
Nuove scadenze per l’invio dei dati delle
spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022
È
stato pubblicato, in data 8 febbraio 2022, in Gazzetta Ufficiale il decreto del
2 febbraio 2022 con il quale il Mef dispone la proroga dei termini per
l’invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022,
formalizzando il rinvio all’8 febbraio 2022 della scadenza del 31 gennaio
prevista per la trasmissione delle spese sostenute nel secondo semestre 2021, come
anticipato con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 28825 del 28 gennaio
2022.
Il
decreto conferma inoltre anche per
l’anno 2022 la periodicità semestrale dell’invio dei dati, anzichè mensile.
In
particolare, le nuove scadenze stabilite dal provvedimento, sono le seguenti:
- 8 febbraio 2022, per le spese
sostenute nel secondo semestre 2021;
- 30 settembre 2022, per le spese
sostenute nel primo semestre 2022;
- 31 gennaio 2023, per le spese
sostenute nel secondo semestre 2022;
- fine del mese successivo alla data del
documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.
Per
la trasmissione di eventuali correzioni
ai dati delle spese effettuata nel 2021 e trasmessi al Sistema tessera
sanitaria, il termine è fissato al 15
febbraio 2022.
Certificazione
unica (CU2022): consegna e trasmissione entro il 16 marzo 2022
Dopo
l’approvazione del modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione
Unica 2022 (con Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169), l’Agenzia delle
Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo utili per
predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2021.
Il
software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione
Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo,
provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del
relativo file da inviare telematicamente.
Il
software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi
di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel
modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle
specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Già
dall’anno scorso, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i
sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e
trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.
L’Agenzia
delle Entrate ha inoltre specificato che la trasmissione telematica delle
certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non
dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello
770), cioè entro il 31 ottobre 2022.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Ravvedimento operoso del quadro RW
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 8 febbraio 2022, n. 40601
L’Agenzia
delle Entrate, con Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, ha fornito alcuni
chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.
Si
ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d.
“monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di
controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e
sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e
IVAFE).
La
compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che
detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a
titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità
della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli
immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari
dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo
di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d’imposta non sia superiore a 15.000
euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta
l’IVAFE.
Vedi l’Approfondimento
VERIFICHE
FISCALI
In arrivo le comunicazioni di anomalia relative a presunte violazioni
delle norme sul monitoraggio fiscale
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8
febbraio 2022, n. 40601
Con
il provvedimento direttoriale n. 40601 dell’8 febbraio 2022 l’Agenzia delle
Entrate ha preannunciato l’invio di nuove comunicazioni finalizzate a
promuovere l’adempimento spontaneo da
parte nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in
parte, attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina
in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione
a tali attività.
L’Agenzia
Entrate individuerà, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle
Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di
informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che
presentano possibili anomalie dichiarative, al fine di stimolare il corretto
assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività
detenute all’estero, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi
imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali
attività.
Successivamente
verrà inviata una comunicazione per la promozione della compliance ai
contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando alcune
misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti
presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali
l’irregolarità ha carattere meramente formale.
I
contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una
dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute,
unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
DICHIARAZIONI
Utilizzabile in compensazione
la seconda rata del Credito d’imposta R&S 2020
A decorrere dal 1°
gennaio 2022 (per i soggetti “solari”) può essere utilizzata in compensazione
la seconda rata (2 di 3) del “CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E
SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITA’
INNOVATIVE – ART. 1, C. 198 E SS., LEGGE N. 160 DEL 2019”, maturato nel 2020 e
indicato nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi (UNICO2021).
In sede di compilazione
del modello di pagamento F24, il relativo codice
tributo 6938 andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito (quindi 2020
nel caso in questione), nel formato “AAAA”.
Ricordiamo che la
fruizione del credito spettante è comunque “subordinata alla condizione del
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in
ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.
PREVIDENZA
Artigiani, commercianti e gestione
separata: stabiliti gli importi della contribuzione per l’anno 2022
Inps, Circolare 8 febbraio 2022,
n. 22; Circolare 11 febbraio 2022, n. 25
Con
la Circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l’Inps ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività
commerciali per l’anno 2022, indicando i valori delle aliquote, gli importi
del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e
versamento dei contributi dovuti.
Per
l’anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i
contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 32.186,00).
Pertanto,
il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS è il seguente:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
||
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età
superiore ai 21 anni |
€ 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%) |
€ 20.019,70 (48.279,00*24,48%+32.186,00*25,48) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%) |
€ 19.054,11 (48.279,00*23,28%+32.186,00 *24,28%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva |
||
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età
superiore ai 21 anni |
€ 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%) |
€ 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%) |
€ 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%) |
Con
la Circolare 11 febbraio 2022, n. 25, l’Inps ha anche comunicato le
aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il
calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione
separata per l’anno 2022.
In
particolare, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per
l’anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria |
24% (24,00 IVS) |
Professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie |
26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria |
24% (24,00 IVS) |
PREVIDENZA
Nuovo modello per rimborso o compensazione per l'esonero
contributivo artigiani e commercianti
Inps, Messaggio 11 febbraio 2022,
n. 688
Con
il Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, l’Inps ha comunicato che, nell’ambito
delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di
rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande
Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale
nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato
concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, ex art. 1,
commi da 20 a 22-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la richiesta di
compensazione.
L’Istituto
previdenziale ha inoltre precisato che per i contribuenti iscritti alle
gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari
dell’esonero contributivo, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate
dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021,
conseguenti all’applicazione dell’esonero, vengono
automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione
2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di
compensazione. Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento
rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza
di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.
VERSAMENTI
Sospensione
dei versamenti per federazioni, società e associazioni sportive
Agenzia delle Entrate, Circolare 4
febbraio 2022, n. 3/E
La
Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art.1, commi 923 e 924) ha previsto la sospensione di una serie di versamenti
tributari e contributivi, nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, in favore
di federazioni, società e associazioni sportive.
L’Agenzia
delle Entrate, con la Circolare n. 3/E
del 4 febbraio 2022, ha chiarito, oltre a spiegare altre
disposizioni in materia di Iva e imposte indirette, che l’agevolazione si
applica solo ai soggetti individuati che operano
nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al
1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione.
DICHIARAZIONI
Stabiliti gli importi delle tasse universitarie non statali da
utilizzare per le detrazioni 2021
D.M. 23
dicembre 2021
È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 dicembre 2021 del
Ministero dell’Università e della Ricerca che stabilisce gli importi delle
tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali da utilizzare
ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2021 (ai sensi dell’art.
15, comma 1, lettera e), del Tuir).
Si
tratta in particolare delle tasse e dei contributi di iscrizione per la
frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo
unico delle Università non statali.
Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di
laurea delle università non statali |
|||
Area disciplinare corsi istruzione |
Nord |
Centro |
Sud e isole |
Medica |
3.900 euro |
3.100 euro |
2.900 euro |
Sanitaria |
3.900 euro |
2.900 euro |
2.700 euro |
Scientifico-tecnologica |
3.700 euro |
2.900 euro |
2.600 euro |
Umanistico-sociale |
3.200 euro |
2.800 euro |
2.500 euro |
Corsi post laurea |
|||
Spesa massima detraibile |
Nord |
Centro |
Sud e isole |
Corsi
di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di
secondo livello |
3.900 euro |
3.100 euro |
2.900 euro |
INCENTIVI
Tax credit pubblicità: pronti i
software per la comunicazione
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto i software di
compilazione e di controllo relativi al tax credit manifesti pubblicitari.
L’agevolazione, per l’anno 2021, è stata introdotta
dal Decreto “Sostegni-bis” (art.
67-bis, D.L. n. 73/2021) per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la
diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di 6 mesi; la norma
è stata poi attuata dall’Agenzia Entrate.
L’agevolazione spetta ai titolari di impianti
pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti o
altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di
esercizio. Il credito d’imposta è riconosciuto ai titolari di impianti
pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di
manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale,
anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse
dalle insegne di esercizio di cui all’art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
Gli interessati sono tenuti a comunicare all’Agenzia
delle Entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e
seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). La
comunicazione dev’essere inviata entro il 10 marzo 2022, con modalità
telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto
incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3,
del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Il credito d’imposta è attribuito in misura
proporzionale all’importo dovuto nell’anno 2021, a titolo di canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui
al richiamato art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, per la
diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.
APPROFONDIMENTI |
ASSISTENZA
FISCALE
Certificazione unica (CU2022):
termini e novità del modello
Dopo l’approvazione del modello (con le relative
istruzioni) per la Certificazione Unica 2022 (con Provvedimento 14 gennaio
2022, n. 11169), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di
compilazione e di controllo utili per predisporre e verificare il modello
inerente i redditi percepiti nel 2021.
Il software di compilazione permette appunto la
compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro
dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e
redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare
telematicamente.
Il software di controllo invece consente di
evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze
riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi
allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare
dei controlli.
Già dall’anno scorso, è stata disposta la cosiddetta
“data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni
ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia
delle Entrate entro il 16 marzo 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la
trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente
redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata
può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro
il 31 ottobre 2022.
ATTENZIONE: È prevista
una sanzione pari a 100 euro per
ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata
trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i
5 giorni successivi alla scadenza. |
Tra
le novità nel modello 2022 si
segnalano:
- Frontespizio: è stata inserita
una casella per segnalare l’annullamento o sostituzione di una CU già
inviata nei casi di subentro.
- Trattamento
integrativo:
deve essere indicato nella sezione 390-403 ed è prevista l’esposizione
dell’importo delle rate recuperate dopo le operazioni di conguaglio 2020.
- Lavoratori
rimpatriati:
sono state aggiornate le casistiche di esenzione del regime agevolato per
i lavoratori “impatriati” e per il “rientro dei cervelli”. Al punto 462 i
nuovi codici da indicare sono il 13 per le somme che non concorrono a
formare il reddito imponibile per il 70%, e il 14 per le somme che non
concorrono a formare il reddito imponibile per il 90%.
- Naspi: al punto 476 deve
essere indicato l’ammontare non imponibile erogato dall’INPS in un’unica
soluzione a seguito di liquidazione anticipata dell’indennità di
disoccupazione Naspi.
DICHIARAZIONI
Quadro RW: sanzioni e ravvedimento
operoso
L’Agenzia
delle Entrate, con Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, ha fornito alcuni
chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.
Si
ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d.
“monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di
controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e
sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e
IVAFE).
La
compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che
detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a
titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità
della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli
immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari
dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo
di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d’imposta non sia superiore a 15.000
euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta
l’IVAFE.
Sanzioni
Le
sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:
- dal 3% al 15% di quanto non
dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime
fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n.
167/1990);
- dal 6% al 30% di quanto non
dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale
privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n.
167/1990).
È
prevista comunque la sanzione fissa,
pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90
giorni dal termine ordinario).
Ravvedimento operoso
Alle
sanzioni è possibile applicare le regole
generali del ravvedimento operoso.
Pertanto,
le riduzioni sono le seguenti:
Tipologia di Stato estero |
Entro 90 giorni (1/9) |
Entro 1 anno (1/8) |
Entro 2 anni (1/7) |
Oltre 2 anni (1/6) |
Dopo PVC (1/5) |
A regime fiscale privilegiato |
0,334% |
0,375% |
0,428% |
0,5% |
0,6% |
NON a regime fiscale privilegiato |
0,667% |
0,75% |
0,857% |
1% |
1,2% |
L’Agenzia
delle Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del
quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati
nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa
presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione
della dichiarazione, ma anche oltre.
Chiaramente
cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.
Se
la presentazione del modulo RW avviene
entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro
(art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30%
delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a
2.000 euro per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8,
D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione
dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto
tale.
Se
la presentazione del modulo RW avviene
oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore
imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione
di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi”
prodotti all’estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al
15% o dal 6% al 30%).
Entrambe
le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso
applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.
Il
contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla
compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di
presentazione della dichiarazione (quindi entro
il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.
Commenti