IN BREVE |
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Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai
Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” su cessione e sconto in fattura ·
Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le
nuove regole per la cessione ·
La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali ·
Procedura fallimentare e nota di variazione IVA ·
Rimborso IVA del terzo trimestre 2022: modello TR da trasmettere entro il
31 ottobre ·
La Cassazione sul reato di emissione fatture per operazioni inesistenti ·
La Cassazione in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale ·
Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: una interessante sentenza della CTP
di Bologna ·
Caro energia: nuovi limiti temporali accensione riscaldamento per il
periodo invernale |
APPROFONDIMENTI |
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Bonus edilizi per le spese 2021: la remissione in bonis ·
Tax credit energia e gas terzo trimestre: la comunicazione della cessione
entro il 31 marzo 2023 e i codici tributo |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai
decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” su cessione e sconto in fattura
Agenzia delle Entrate, Circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E
Con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l'Agenzia Entrate ha illustrato
le novità in merito alla cessione o allo sconto in fattura dei bonus edilizi
dopo la conversione in legge dei decreti “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) e “Aiuti-bis”
(D.L. n. 115/2022).
Nel documento, in particolare, sono forniti chiarimenti sulla responsabilità solidale del fornitore
che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, nel caso
in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che
danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, vengono fornite precisazioni,
alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto “Aiuti-bis”, in
merito agli indici di diligenza in
capo agli acquirenti dei crediti d'imposta e commentate le novità relative alla
possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di
cedere i crediti ai "correntisti".
Nel documento, infine, l'Agenzia Entrate fornisce istruzioni su come rimediare in caso di eventuali ritardi
o errori nella comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura
e cessione del credito.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la
cessione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 ottobre 2022
Con il Provvedimento 6 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha esteso le
disposizioni attuative del Provvedimento 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti
d’imposta introdotti dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” in favore di determinati
settori, per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, specificando le
diverse scadenze per effettuare la cessione e la fruizione dei crediti da parte
dei cessionari.
Si tratta, in particolare:
·
del credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese
esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo
trimestre 2022;
·
del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle
spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
·
del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas
naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
·
del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 15%
delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
·
del credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre
2022;
·
del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio
dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel
terzo trimestre 2022.
Vedi l’Approfondimento
FISCO INTERNAZIONALE
La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali
Consiglio dell’UE, Comunicato stampa 4 ottobre 2022
Con un comunicato stampa del 4 ottobre 2022, la UE ha deciso di aggiungere Anguilla, le Bahamas e le isole Turks e
Caicos alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Alla luce di queste aggiunte, la lista dell'UE comprende adesso 12 giurisdizioni:
·
Samoa americane
·
Anguilla
·
Bahamas
·
Figi
·
Guam
·
Palau
·
Panama
·
Samoa
·
Trinidad e Tobago
·
Isole Turks e Caicos
·
Isole Vergini degli Stati Uniti
·
Vanuatu
L'inclusione di Anguilla, delle Bahamas e delle Isole Turks e Caicos nella
lista è motivata dal timore che queste tre giurisdizioni, che hanno tutte un'aliquota
zero o solo nominale dell'imposta sul reddito delle società, attraggano utili
senza un'attività economica effettiva. In particolare, non hanno dato seguito
in modo adeguato a una serie di raccomandazioni del forum dell'OCSE sulle
pratiche fiscali dannose (FHTP) in relazione all'applicazione dei requisiti in
materia di sostanza economica, impegno che avevano assunto all'inizio di
quest'anno.
Dal 2020 il Consiglio Europeo
aggiorna la lista due volte all'anno. La prossima revisione della lista è
prevista nel febbraio 2023.
IVA
Procedura fallimentare e nota di variazione IVA
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 3 ottobre 2022, n.
485
L'Agenzia Entrate, nella Risposta ad interpello n. 485 del 3 ottobre 2022,
ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il diritto alla
detrazione dell'IVA della nota di variazione tempestivamente emessa, anche a
seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al
passivo del credito.
In linea generale, spiega l'Agenzia, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA oggetto di
tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale
relativa all'anno in cui la stessa nota è stata emessa, indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed
anche in assenza dell'accettazione del curatore, posto che la normativa IVA
non pone a carico di quest'ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo
dall'obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento
della relativa imposta.
Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, chiariscono ancora
le Entrate, deve essere riferito all'operazione originaria nel suo complesso e,
pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della
sola imposta.
IVA
Rimborso IVA del terzo trimestre 2022: modello TR da trasmettere entro il
31 ottobre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza
di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in
tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per
pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello
TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III
trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo
del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione
del visto di conformità, a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità
di chiedere a rimborso o di utilizzare
in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi
tre trimestri dell’anno, quando l’importo
è superiore a 2.582,28 euro e se:
·
si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a
quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale
possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
·
si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del
volume d’affari;
·
si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un
ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e
delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di
beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene
riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni
(Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
·
si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non
stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte
le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di
lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni
e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai
trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni
indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8
della legge comunitaria n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà
chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando,
entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via
telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art.
35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente
nel territorio dello Stato.
REATI FISCALI
La Cassazione sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti
Cassazione, sezione penale, Sentenza 16 agosto 2022, n. 31142
In tema di reati finanziari e tributari, l'evasione d'imposta non è
elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un
elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità
dell'agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l'emittente
delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, ma non
anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione penale, con la Sentenza
n. 31142 del 16 agosto 2022.
ACCERTAMENTO
La Cassazione in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento
fiscale
Cassazione, Sentenza 15 settembre 2022, n. 27250
La Corte di Cassazione, Sez. 5 civile, con la Sentenza n. 27250 del 15
settembre 2022, si è espressa in tema di raddoppio dei termini di decadenza del
potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, enunciando
il seguente principio di diritto:
·
il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per
l’IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, in forza delle
modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del D.L. 4 luglio /2003, n. 223,
presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi
dell’art. 331 c.p.c., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e non
anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento
dei termini di accertamento da parte del Fisco, è tenuto a contestare la
carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui
accertamento è precluso al giudice tributario.
AGEVOLAZIONI
Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: una interessante sentenza della CTP
di Bologna
Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, 6 luglio 2022
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (Sezione 04) lo scorso 6
luglio 2022 ha pronunciato una interessante sentenza in ambito di credito di
imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.
In sintesi i concetti espressi dalla Commissione, che ha accolto il ricorso
del contribuente, sono:
·
la traduzione in italiano del Manuale di Frascati 2015 è stata giurata ai
sensi dell’art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, D.P.R. n. 396/2000, Legge n. 445/2000,
in data 7 dicembre 2021. La forza normativa del Manuale di Frascati 2015 può
essere invocata solo a partire dal 2022;
·
"ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo,
l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di
conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa”;
·
l’Agenzia Entrate non presenta adeguate competenze tecniche per contestare
una attività di ricerca e sviluppo e deve quindi sempre "acquisire
autonomamente un preliminare parere
tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico";
·
si può parlare di inesistenza del
credito d'imposta quando con artifici si crei un falso e manchino i
presupposti sostanziali. In caso contrario si potrà eventualmente parlare di
credito non spettante con le conseguenti differenze in ambito sanzionatorio.
IMPRESE, FAMIGLIE
Caro energia: nuovi limiti temporali di accensione del riscaldamento per il
periodo invernale
Ministero della Transizione Ecologica, Decreto firmato il 6 ottobre 2022
Il 6 ottobre scorso il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di
climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli
ambienti riscaldati, da applicare per il prossimo inverno, come previsto
dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
In sintesi, durante la stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di
esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:
·
sono ridotti di 15 giorni per
quanto attiene il periodo di accensione;
·
sono ridotti di 1 ora per quanto
attiene la durata giornaliera di
accensione.
La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la
data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone
climatiche.
Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i
seguenti limiti:
·
Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
·
Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
·
Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
·
Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
·
Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
·
Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5
e le ore 23 di ciascun giorno.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi per le
spese 2021: la remissione in bonis
Agenzia delle Entrate, Circolare 6 ottobre 2022, n.
33/E
L’Agenzia Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 ha disposto
la possibilità di avvalersi
dell’istituto della “remissione in bonis”, di cui al comma 1 dell’art. 2 del
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, entro il 30 novembre 2022, da parte di coloro che, avendo tutti i requisiti
richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno
presentato la comunicazione di opzione:
·
relativa alle spese sostenute nel
2021;
·
o per le rate residue delle spese 2020;
entro il termine del
·
29 aprile 2022, per la generalità dei contribuenti,
·
o del 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA,
tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Con la Risoluzione 11 ottobre 20022, n. 58/E, infatti, è stato confermato
che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione in bonis, deve essere versata tramite il modello F24 Elide,
indicando il codice tributo «8114».
La remissione in bonis è
possibile per risolvere tutte le seguenti problematiche:
1. per effettuare il primo
invio nei casi di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il
29 aprile 2022 (o entro il 15 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i
soggetti IRES e i titolari di partita IIVA);
2. per correggere
comunicazioni già inviate con errori od omissioni “sostanziali” (cioè che
incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito
ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte
del cessionario o del fornitore;
3. per correggere errori
sostanziali di comunicazioni già inviate, previo l’invio via PEC alle Entrate
dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito”, nel caso in cui
il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore e non sia
iniziata la compensazione dello stesso in F24 (condizione, quest’ultima,
comunque, non richiesta dalle Entrate, ma consigliabile per evitare sanzioni
causate dalla duplicazione dello stesso credito).
Si ritiene che l’istituto della remissione in bonis possa essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti
già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l’invio
via PEC alle Entrate dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del
credito” (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), anche nel caso
in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali.
Si tratta di una strada più complicata rispetto alla PEC prevista dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E paragrafo 5, ma non vietata.
Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre 2022 potranno essere
annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre 2022, ma le eventuali
comunicazioni sostitutive non potranno più essere annullate o sostituite dopo
tale data.
Nella sezione del “contribuente” dell’F24 Elide vanno indicati il codice
fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come
sconto o, per le parti comuni condominiali, del condominio o del condòmino
incaricato; nel campo relativo al coobbligato va riportato il codice fiscale
del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, con il
codice 10 (“cessionario/fornitore”) nel campo “codice identificativo”; nel
campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui è stata sostenuta la
spesa; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di
avvalersi dell’istituto del ravvedimento.
AGEVOLAZIONI
Tax credit energia e gas terzo trimestre: la comunicazione della cessione
entro il 31 marzo 2023 e i codici tributo per la cessione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 ottobre 2022 e Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 59/E
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha esteso
le disposizioni attuative del Provvedimento 30 giugno 2022 agli ulteriori
crediti d’imposta introdotti dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” in favore di
determinati settori, per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti,
specificando le diverse scadenze per effettuare la cessione e la fruizione dei
crediti da parte dei cessionari.
Si tratta, in particolare:
·
del credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese
esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo
trimestre 2022;
·
del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle
spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
·
del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas
naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
·
del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 15%
delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
·
del credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte
consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre
2022;
·
del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio
dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel
terzo trimestre 2022.
Relativamente alle scadenze l'Agenzia Entrate precisa che i crediti d'imposta destinati ai comparti
pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre
2022, mentre gli altri fino al 31
marzo 2023.
Due differenti scadenze, invece, per la chiusura della finestra temporale
per l'invio della comunicazione di cessione: i settori pesca e agricoltura devono inviare il modello entro il 21 dicembre 2022, gli altri settori entro il 22 marzo 2023.
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 vengono inoltre approvate le nuove
versioni del “Modello per la
comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di
compilazione e delle relative specifiche tecniche, utili per consentire
l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti
d’imposta.
Con la Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022 sono stati poi istituiti
sei nuovi codici tributo, che
consentiranno ai cessionari dei crediti d’imposta, concessi alle imprese da più
provvedimenti legislativi, per alleggerire i maggiori oneri sostenuti in
relazione all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, di
utilizzarli in compensazione tramite modello F24.
I bonus possono essere utilizzati in
compensazione oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione
tramite modello F24, sono istituiti i codici tributo:
7727 – “CESSIONE CREDITO -
credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività
della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50”;
7728 – “CESSIONE CREDITO -
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) –
art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7729 – “CESSIONE CREDITO -
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo
trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7730 – “CESSIONE CREDITO - credito
d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art.
6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7731 – “CESSIONE CREDITO -
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas
naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115”;
7732 – “CESSIONE CREDITO -
credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività
agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115”.
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