Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Suppl. Ordinario
n. 43 - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29
dicembre 2022). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in
vigore il 1° gennaio.
Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e costi
energetici.
Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e
agevolazioni fiscali previste per le imprese, i professionisti ed i
contribuenti in generale.
PERSONE FISICHE |
Agevolazione prima casa e under 36 - Sono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023,
le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto
e per il relativo finanziamento della “prima casa” di abitazione disposto a
favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico (non
aver compiuto 36 anni di età e avere un ISEE non superiore a 40.000 euro
annui).
Inoltre, viene prorogata al 31 marzo 2023 la disciplina del Fondo
di garanzia per la prima casa, al fine di continuare a garantire l’accesso
ai mutui garantiti ai soggetti più fragili rientranti nelle
categorie prioritarie, come:
- le giovani coppie,
- i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- i conduttori di alloggi IACP,
- giovani di età inferiore ai 36 anni.
La misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata,
per le categorie prioritarie sopra elencate, dal 50% fino all’80% della quota
capitale:
- qualora in possesso di un indicatore della situazione economica
equivalente ISEE non superiore a 40 mila euro annui,
- per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile,
compreso di oneri accessori.
Superbonus 110% - Rimane la detrazione nella
misura del 110% per le spese sostenute nel 2023:
- per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate
prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
presentata entro il 31 dicembre 2022;
- per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24
novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;
- per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi
in relazione ai quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata
la CILA;
- per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la
CILA;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta
presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome, nel
caso di lavori iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110%
per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e per le spese sostenute fino al
31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il
30% dell’intervento complessivo. Nel caso di lavori iniziati nel 2023, la
detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto
reale di godimento sull’unità immobiliare;
- che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore
a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi
posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto
legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1
se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se
è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un
familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se
sono presenti 3 o più familiari a carico.
Bonus mobili - È disposta la proroga, per le spese sostenute
nel 2023, del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle
spese, con il limite di 8.000 euro.
Detrazione IVA per acquisto immobili green - È stata disposta la possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda il 50%
dell’IVA pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre
2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A
o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle
stesse (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nell’esercizio
dell’impresa). La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in
cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
PROFESSIONISTI E
LAVORATORI AUTONOMI |
Regime forfetario - È elevato
il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime
forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della
Legge n. 190/2014). Il nuovo limite è in vigore a partire dal periodo d’imposta
2023. Pertanto:
·
i contribuenti già in regime forfetario che, nel
2022, hanno conseguito ricavi o compensi sino a 85.000 euro potranno mantenere
il regime agevolato nel 2023;
·
i contribuenti che non hanno usufruito, nel 2022,
del regime agevolato, ma che hanno conseguito ricavi o compensi entro 85.000
euro, potranno aderire al forfetario, sempre che tutte le altre condizioni siano
rispettate.
Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno
stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000
euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che
abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui
si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o
compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con
effetti dallo stesso periodo d’imposta.
Flat tax incrementale - Le persone fisiche titolari di reddito d’impresa
e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax
incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di
lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di
lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata
a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione
non può comunque essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia
nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF.
Esempio: ipotizziamo un libero professionista con un reddito 2023 pari
a 90.000 euro e redditi imponibili conseguiti nel triennio precedente pari a 62.000
euro nel 2020, 73.000 nel 2021 e 75.000 nel 2022. La quota incrementale di
reddito 2023 sarà quindi pari a 15.000 euro (90.000 – 75.000), utilizzabile per
intero poiché inferiore a 40.000 euro.
La franchigia del 5%, da calcolare sul reddito più elevato del triennio
(i 75.000 del 2022), sarà pari a 3.750 euro.
La base imponibile sulla quale potrà essere applicata la flat tax del 15% sarà
quindi, pari a 11.250 euro (15.000 – 3.750). Sulla restante quota di reddito
(78.750 euro) resterebbe ferma l’imposizione progressiva IRPEF oltre
addizionali).
IMPRESE |
Imposta sostitutiva sulle riserve di utili delle partecipate estere - Viene introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di
rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle
partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Esercitando l’opzione sono esclusi
da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia,
tali utili affrancati.
Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni - È introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai
soci dei beni di imprese. La norma prevede:
·
la determinazione della base imponibile in riferimento
al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale),
·
una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come
sopra calcolata dell’8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva
è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la
società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite
assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta),
·
l’imposta di registro ridotta al 50%;
·
le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione
agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale.
L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza
tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente
riconosciuto.
Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni - È introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto
delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni
negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
posseduti alla data del 1° gennaio 2023. L’imposta sostitutiva è pari al 16%.
Riversamento credito R&S - Posticipato al 30
novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato.
Si estende al 30 novembre 2023 anche il termine per presentare la domanda per il
riversamento del credito ricerca e sviluppo.
Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata - È elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le
imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18
del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a
s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli
enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.
Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di
cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:
·
500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi;
·
800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi
per oggetto altre attività. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a
decorrere dal 1° gennaio 2023.
AGEVOLAZIONI IN
MATERIA DI ENERGIA |
Tax credit gas ed energia - È riconosciuto anche per il
1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte
consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre
2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un
incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto
conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella
misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre
riconosciuto anche relativamente alla spesa per l’energia elettrica prodotta
dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. Per
le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile
pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese “energivore”, è previsto un
credito d’imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente
energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il
prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto
trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto
un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per le imprese a forte
consumo di gas naturale si prevede un credito d’imposta del 45% della spesa
sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero
(MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per le imprese diverse da quelle
“gasivore” è previsto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta
per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento
del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei
prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un
incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre del 2019.
Oneri generali di sistema - È disposto, per il 1° trimestre 2023,
l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le
utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi,
con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
IVA sul gas metano,
teleriscaldamento e pellet - Le somministrazioni
di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate
nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e
marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Scende dal 22% al 5%
l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi
di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.
Misure di sostegno in favore dei contribuenti |
Definizione agevolata controlli automatizzati - È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a
seguito di controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le
quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero
i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi
possono essere definiti con il pagamento:
·
delle imposte e dei contributi previdenziali;
·
degli interessi e delle somme aggiuntive;
·
delle sanzioni nella misura ridotta del 3%
(in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non
versate o versate in ritardo.
Gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate
trimestrali di pari importo. È prevista poi la definizione agevolata delle
somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso
all’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2023), mediante pagamento del debito
residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme
aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Sanatoria irregolarità formali - È
possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o
adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e
sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la
loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo
d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo,
la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale - In deroga all’ordinaria
disciplina del ravvedimento operoso è consentito regolarizzare le dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli
precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla
data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante
la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli
interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo
edittale irrogabile.
Definizione agevolata atti di accertamento - Vi è la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del
procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non
impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso,
nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo
2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo
previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
·
processi verbali di constatazione consegnati entro
la data del 31 marzo 2023;
·
avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione,
non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo
2023.
La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche
agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio
del procedimento di definizione dell’accertamento. Le norme consentono di
definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di
liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino
al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle
sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di
acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal
caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche
dilazionate.
Definizione agevolata delle controversie tributarie - È disciplinata la definizione agevolata delle controversie
tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche
in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante la
presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di
un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto
in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90%
del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia Entrate, le
controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del
valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia
di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia
nella pronuncia di secondo grado.
Conciliazione agevolata - In alternativa
alla definizione agevolata delle controversie, è consentito definire, entro il
30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie
tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia
delle Entrate All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte
ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del
minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene
la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori. Gli importi dovuti
vanno versati nei 20 giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, potendo rateizzare
in un massimo di 20 quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi
legali.
Rinuncia agevolata alle controversie - In
alternativa alla definizione agevolata delle controversie è possibile usufruire
della rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di
Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte
di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone
il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori,
ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Regolarizzazione versamenti - Si consente di regolarizzare
l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:
·
delle rate, successive alla prima, relative alle
somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli
avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a
seguito di reclamo o mediazione;
·
degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni
giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto
dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari
importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza
sanzioni e interessi.
Annullamento automatico debiti fino a mille euro - Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a
mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai
singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate
relative ai debiti affidati all’Agente della riscossione. Lo stralcio dei
carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti
della riscossione degli enti di previdenza privati.
Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione) - Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati
agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia
dell’abbattimento delle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di
sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e
delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle
norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’Agente della riscossione.
DISPOSIZIONI
GENERALI |
Limite all’utilizzo del contante - È innalzata da
1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto
al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di
accettazione di pagamenti POS.
Come anticipato, questo elenco è una prima sintesi non esaustiva delle
principali novità fiscali che sono numerose e molto articolate nei dettagli.
Siamo
a disposizione per qualsiasi chiarimento e per i dovuti approfondimenti.
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