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rassegna periodica fiscale

 

 

IN BREVE

·        Utilizzo del plafond IVA nel 2023 per gli esportatori abituali

·        La Manovra 2023 modifica il regime forfetario

·        Il decreto “Aiuti-quater” è legge

·        La definizione agevolata degli avvisi bonari

·        Bonus energia e regole di utilizzo

·        Fatturazione immediata e differita: le regole

·        Costi auto per fringe benefit 2023: le nuove tabelle ACI

·        La sterilizzazione delle perdite 2022

·        Ammortamenti ancora "sospendibili"

·        Slitta al 2024 l’invio mensile dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS

·        Attenzione alla scadenza delle start-up innovative

·        I nuovi coefficienti per il calcolo dell’usufrutto 2023

APPROFONDIMENTI

  • Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2023
  • Le novità del regime forfettario

 


IN BREVE

 

IVA

Utilizzo del plafond IVA nel 2023 per gli esportatori abituali

Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2023 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2022).

 

Vedi l’Approfondimento

 

REGIMI AGEVOLATI

La Manovra 2023 modifica il regime forfetario

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto il regime forfetario, la cui disciplina è stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 poi dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le ultime novità alla disciplina sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, che in particolare ha modificato due aspetti fondamentali:

  1. la misura del limite di ricavi o compensi;
  2. la procedura di uscita dal regime in caso di superamento del limite.

È stato infatti elevato a partire dal periodo d’imposta 2023 il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro e viene inoltre prevista la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro.

 

Vedi l’Approfondimento

 

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Il decreto “Aiuti-quater” è legge

Ddl di conversione del D.L. 18 novembre 2022, n. 176

Il 12 gennaio 2023, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, c.d. Decreto “Aiuti-quater”. Le principali novità riguardano:

  • la riduzione dal 110% al 90% della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (salvo alcune eccezioni);
  • la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari;
  • l'aumento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio;
  • la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal D.L. n. 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”), con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica. Conseguentemente, viene prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’Agenzia Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022;
  • la proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall’originaria formulazione della norma) dei termini per l'utilizzo e la relativa cessione dei crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

ACCERTAMENTO

La definizione agevolata degli avvisi bonari

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 153 e ss.

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

È possibile tra l’atro definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati al contribuente successivamente a tale data.

Gli importi richiesti possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali non versate o versate in ritardo;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo = 10%).

La definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati è ammessa anche per le rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono quindi dovute nella misura del 3%, seppur per le rate ancora da pagare.

Invitiamo quindi tutti i clienti con rateazioni in corso a contattare il nostro Studio per verificare le condizioni per la riduzione delle rate in prossima scadenza.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus energia e regole di utilizzo

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 10 gennaio 2023, n. 8

Con la Risposta ad interpello n. 8 del 10 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto utilizzo dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese contro il caro energia.

L'Agenzia ha chiarito che:

  • il credito è utilizzabile solo in compensazione;
  • non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni potendo quindi eccedere anche il limite di due milioni di euro (soglia fissata, con decorrenza 1° gennaio 2022, dall’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234);
  • per l’utilizzo, dopo il 16 marzo 2023, è necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate del quantum del credito stesso, maturato nel 2022;
  • in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30 giugno 2023, può dar luogo a rimborsi, né direttamente, né nel caso in cui fosse stato utilizzato, prima della scadenza, per il pagamento in compensazione di altre imposte poi risultate eccedenti rispetto al dovuto.

Il bonus può essere utilizzato anche per pagare gli acconti delle imposte calcolati con il metodo previsionale.

Attenzione però, considerate le scadenze associate al bonus contro il caro energia (vedi utilizzo entro il 30 giugno per i crediti d’imposta 2022, dal terzo trimestre in avanti), in nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non dia correttamente luogo alla comunicazione richiesta dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 176/2022).

L’Agenzia delle Entrate inoltre esclude la possibilità di utilizzare metodi di calcolo diversi tra prima e seconda rata dell’acconto stesso. Questo passaggio, si discosta da quanto sostenuto fino a oggi da alcuni operatori del settore fiscale.

 

IVA

Fatturazione immediata e differita: le regole

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

L’effettuazione dell’operazione ai fini IIVA, per le operazioni nazionali, corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, le stesse possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.

 

IRPEF

Costi auto per fringe benefit 2023: le nuove tabelle ACI

Agenzia delle Entrate, Comunicato 28 dicembre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2022 sono pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI ai fini della determinazione dei fringe benefit 2023.

Le tabelle sono pubblicate anche sul sito internet di ACI (https://www.aci.it/ Fringe benefit https://www.aci.it/).

I costi riportati dalle tabelle ACI vanno utilizzati come riferimento per determinare il rimborso spese chilometrico spettante all'amministratore/dipendente per l'utilizzo dell'auto propria.

 

BILANCIO

La sterilizzazione delle perdite 2022

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3, comma 9

Il Decreto “Milleproroghe” 2023, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha prorogato al 31 dicembre 2022, la disposizione che prevede che alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso a tale data (quindi anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data) “non si applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

In appositi prospetti della nota integrativa andrà data informazione dell'origine delle perdite "sospese" nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

BILANCIO

Ammortamenti ancora "sospendibili"

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3, comma 8

Il Decreto “Milleproroghe” 2023, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 estende anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all’art. 60, comma 7-bis e seguenti, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426, comma 1 n. 2), c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo quindi il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Confermato l’obbligo:

  • di destinare a una riserva indisponibile la quota corrispondente agli ammortamenti non effettuati;
  • di fornire adeguata informazione in nota integrativa.

 

ADEMPIMENTI

Slitta al 2024 l’invio mensile dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 27 dicembre 2022

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2023 <,n. 2, ha modificato i termini di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2023, stabilendo che la trasmissione dei suddetti dati continui ad avvenire con cadenza semestrale, come per l’anno 2022, e non mensile come era invece stabilito dalla normativa in vigore ante modifica.

La trasmissione dei dati relativi al 2023 dovrà essere effettuata:

  • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
  • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.

L’invio dei dati avverrà entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria si sottolinea che il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24 ed è quindi possibile optare per la frequenza temporale di trasmissione dei dati che si ritiene più opportuna (anche in tempo reale).

 

AGEVOLAZIONI

Attenzione alla scadenza delle start-up innovative

Le start-up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.

Ciò premesso, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), all’art. 38, comma 5, ha previsto che: “Il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, prot. n. 147301, diretta a tutte le Camere di Commercio, ha precisato che la “previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle start-up”, e quindi la proroga di 12 mesi è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020.

Nel corso dell'esercizio 2023 scadranno quindi i termini per tutte le start-up innovative costituite nel 2017.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la start-up deve richiedere al Registro delle imprese la cancellazione dalla sezione speciale. Si manterrà la sola iscrizione alla sezione ordinaria.

In caso di mancato deposito della richiesta di cancellazione o di trasferimento nella sezione "PMI innovative", l'Ufficio del Registro delle imprese avvierà il procedimento di cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale startup innovative.

 

IMPOSTE DI REGISTRO, SUCCESSIONI E DONAZIONI

I nuovi coefficienti per il calcolo dell’usufrutto 2023

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.Dirett. 20 dicembre 2022

A seguito dell’aumento del tasso di interesse legale, con decreto MEF 20 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. il 30 dicembre 2022, sono stati rideterminati i coefficienti per il calcolo dell’usufrutto 2023.

I nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie sono i seguenti:

 

Età usufruttuario

Coefficiente

Da 0 a 20

19

Da 21 a 30

18

Da 31 a 40

17

Da 41 a 45

16

Da 46 a 50

15

Da 51 a 53

14

Da 54 a 56

13

Da 57 a 60

12

Da 61 a 63

11

Da 64 a 66

10

Da 67 a 69

9

Da 70 a 72

8

Da 73 a 75

7

Da 76 a 78

6

Da 79 a 82

5

Da 83 a 86

4

Da 87 a 92

3

Da 93 a 99

2

 

Esempio: Valore di un immobile in piena proprietà: 300.000 euro (a)

Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 5% (b)

Età del beneficiario (anni compiuti) anni 71 - coefficiente da tabella sopra riportata = 8 (c)

Rendita annua (a) x (b) = 15.000m(d)

Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 120.000 (e)

Valore della nuda proprietà: (a) - (e) = 180.000

 

Variante: Età del beneficiario (anni compiuti) anni 30 - coefficiente da tabella sotto riportata = 18 (c)

Valore dell’usufrutto: (d) x (c) = 270.000 (e)

Valore della nuda proprietà: (a) - (e) = 30.000

 


 

APPROFONDIMENTI

 

IVA

Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2023

Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2023 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2022).

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA devono però preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998).

Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n 633/1972.

Il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp). Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

Vi è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o in altre banche dati.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento e l’Agenzia trasmette allesportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

Allo stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.

Nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale occorre indicare:

  • nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia Entrate dall’esportatore abituale;
  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/”;
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

 


 

REGIMI AGEVOLATI

Le novità del regime forfetario

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto il regime forfetario, la cui disciplina è stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 poi dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le ultime novità alla disciplina sono state introdotte dalla Legge di bilancio 2023, che in particolare ha modificato due aspetti fondamentali:

  1. la misura del limite di ricavi o compensi;
  2. la procedura di uscita dal regime in caso di superamento del limite.

 

È stato elevato a partire dal periodo d’imposta 2023 il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro.

Possono accedere al regime forfetario anche coloro che negli anni precedenti esercitavano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo adottando un altro regime contabile, qualora al 31 dicembre siano in possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Si ricorda in tal senso che non possono adottare il nuovo regime agevolato le persone fisiche che:

  1. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o dei regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. non sono residenti in Italia (salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito);
  3. effettuano in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
  4. contemporaneamente partecipano in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR ovvero in s.r.l. o associazioni in partecipazione (negli ultimi due casi alle condizioni di cui alla Legge n. 145/2018);
  5. esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
  6. nel periodo d’imposta precedente sono titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione (artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000 euro.

Per il 2023 l’accesso al regime forfetario è possibile per le persone fisiche in attività al 31 dicembre 2022, a condizione che ne sussistano le condizioni e che nel 2022 non abbiano conseguito ricavi o compensi maggiori di 85.000 euro.

 

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il limite dei ricavi/compensi supera la soglia di 85.000 euro (nella valutazione si applica il principio di cassa) e/o si verifica una delle condizioni sopra riportate.

Ma, come anticipato, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una importante novità: dal 2023 viene prevista la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. In questa ipotesi nel periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi supera il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con modalità ordinaria (con i criteri della contabilità semplificata). Pertanto, a seguito di tale novità, in caso di ricavi/compensi di ammontare:

- compreso tra 85.001 e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo;

- superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dal periodo d’imposta in corso.

L’IVA relativa è dovuta a partire dalle operazioni (es. fattura) che comportano il superamento del limite di 100.000 euro.

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