IN BREVE |
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Utilizzo del plafond IVA nel
2023 per gli esportatori abituali ·
La Manovra 2023 modifica il
regime forfetario ·
Il decreto “Aiuti-quater” è
legge ·
La definizione agevolata degli
avvisi bonari ·
Bonus energia e regole di
utilizzo ·
Fatturazione immediata e
differita: le regole ·
Costi auto per fringe benefit
2023: le nuove tabelle ACI ·
La sterilizzazione delle
perdite 2022 ·
Ammortamenti ancora
"sospendibili" ·
Slitta al 2024 l’invio mensile
dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ·
Attenzione alla scadenza delle
start-up innovative ·
I nuovi coefficienti per il
calcolo dell’usufrutto 2023 |
APPROFONDIMENTI |
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IN BREVE |
Utilizzo
del plafond IVA nel 2023 per gli esportatori abituali
Gli
esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti
hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare
superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste
operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare
senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R.
n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo
a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2023 possono quindi acquistare beni e/o
servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto
“plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni
assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2022).
Vedi l’Approfondimento
La Manovra 2023 modifica il regime
forfetario
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54
La
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto il regime forfetario, la cui
disciplina è stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 poi
dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e da ultimo dalla
Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Le
ultime novità alla disciplina sono state introdotte dalla Legge di Bilancio
2023, che in particolare ha modificato due aspetti fondamentali:
- la misura del
limite di ricavi o compensi;
- la procedura di
uscita dal regime in caso di superamento del limite.
È
stato infatti elevato a partire dal periodo d’imposta 2023 il limite di
ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario
da 65.000 a 85.000 euro e viene inoltre prevista la cessazione del
regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti
risultino superiori a 100.000 euro.
Vedi l’Approfondimento
IMPRESE, PROFESSIONISTI
Il decreto “Aiuti-quater” è legge
Ddl di conversione del D.L. 18 novembre
2022, n. 176
Il 12 gennaio 2023, la Camera ha approvato in via
definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 18
novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore
energetico e di finanza pubblica, c.d. Decreto “Aiuti-quater”. Le principali
novità riguardano:
- la riduzione dal 110% al 90% della detrazione riconosciuta nel
2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus
(salvo alcune eccezioni);
- la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo
della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli
edifici unifamiliari;
- l'aumento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del
credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e
recupero edilizio;
- la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per
l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito
d’imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal D.L. n. 144/2022
(c.d. “Aiuti-ter”), con riferimento alle spese sostenute nel quarto
trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della
pesca e agro-meccanica. Conseguentemente, viene prorogato dal 16 febbraio
al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a
pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito,
sono tenuti a inviare all’Agenzia Entrate un’apposita comunicazione
sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022;
- la proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno
2023, come disposto dall’originaria formulazione della norma) dei termini
per l'utilizzo e la relativa cessione dei crediti di imposta relativi
al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.
ACCERTAMENTO
La definizione agevolata degli avvisi
bonari
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 153 e ss.
Agenzia delle Entrate, Circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E
La
Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono
ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle
regole ordinarie, la pretesa tributaria.
È
possibile tra l’atro definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito
del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre
2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data
di entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi
siano stati recapitati al contribuente successivamente a tale data.
Gli
importi richiesti possono essere definiti con il pagamento:
- delle imposte e dei
contributi previdenziali non versate o versate in ritardo;
- degli interessi e
delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni
nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo = 10%).
La
definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati è ammessa
anche per le rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento
del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e
somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono quindi dovute nella
misura del 3%, seppur per le rate ancora da pagare.
Invitiamo quindi tutti i clienti con rateazioni in corso a
contattare il nostro Studio per verificare le condizioni per la riduzione delle
rate in prossima scadenza.
AGEVOLAZIONI
Bonus energia e regole di utilizzo
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza
di interpello 10 gennaio 2023, n. 8
Con
la Risposta ad interpello n. 8 del 10 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito chiarimenti in merito al corretto utilizzo dei crediti d’imposta
riconosciuti alle imprese contro il caro energia.
L'Agenzia
ha chiarito che:
- il credito è
utilizzabile solo in compensazione;
- non sconta i
limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni potendo quindi eccedere
anche il limite di due milioni di euro (soglia fissata, con decorrenza 1°
gennaio 2022, dall’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2021, n.
234);
- per l’utilizzo,
dopo il 16 marzo 2023, è necessaria una comunicazione all’Agenzia delle Entrate
del quantum del credito stesso, maturato nel 2022;
- in nessun caso,
ove non utilizzato entro il 30 giugno 2023, può dar luogo a rimborsi, né
direttamente, né nel caso in cui fosse stato utilizzato, prima della
scadenza, per il pagamento in compensazione di altre imposte poi risultate
eccedenti rispetto al dovuto.
Il
bonus può essere utilizzato anche per pagare gli acconti delle imposte
calcolati con il metodo previsionale.
Attenzione
però, considerate le scadenze associate al bonus contro il caro energia (vedi
utilizzo entro il 30 giugno per i crediti d’imposta 2022, dal terzo trimestre
in avanti), in nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto
a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa
imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento
venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023
nel caso in cui il contribuente non dia correttamente luogo alla comunicazione
richiesta dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 176/2022).
L’Agenzia
delle Entrate inoltre esclude la possibilità di utilizzare metodi di calcolo
diversi tra prima e seconda rata dell’acconto stesso. Questo passaggio, si discosta
da quanto sostenuto fino a oggi da alcuni operatori del settore fiscale.
IVA
Fatturazione immediata e differita: le
regole
Le
cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso
l'emissione della fattura immediata o della fattura differita
riepilogativa di più operazioni.
La
fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile,
generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi
entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
L’effettuazione
dell’operazione ai fini IIVA, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di
stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
- alla consegna o
spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
- al pagamento del
corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se
anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in
tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento.
In
alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura
differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per
le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni
di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello
stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa
una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta
fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione IVA del mese di
effettuazione dell’operazione.
Ad
esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di
luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di
trasporto, le stesse possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e
trasmessa al Sistema di interscambio entro il 15 agosto; tale operazione
entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.
IRPEF
Costi auto per fringe benefit 2023: le
nuove tabelle ACI
Agenzia delle Entrate, Comunicato 28 dicembre 2022
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2022 sono pubblicate le tabelle nazionali
dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI ai fini
della determinazione dei fringe benefit 2023.
Le
tabelle sono pubblicate anche sul sito internet di ACI (https://www.aci.it/
Fringe benefit https://www.aci.it/).
I
costi riportati dalle tabelle ACI vanno utilizzati come riferimento per determinare
il rimborso spese chilometrico spettante all'amministratore/dipendente per
l'utilizzo dell'auto propria.
BILANCIO
La sterilizzazione delle perdite 2022
D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3, comma 9
Il
Decreto “Milleproroghe” 2023, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha prorogato al 31
dicembre 2022, la disposizione che prevede che alle perdite civilistiche
emerse nell’esercizio in corso a tale data (quindi anche quelli a cavallo
d’anno che comprendano la suddetta data) “non si applicano gli artt. 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter
del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma,
numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Gli adempimenti ivi
previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.
In
appositi prospetti della nota integrativa andrà data informazione dell'origine
delle perdite "sospese" nonché delle movimentazioni intervenute
nell’esercizio.
BILANCIO
Ammortamenti ancora "sospendibili"
D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3, comma 8
Il
Decreto “Milleproroghe” 2023, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 estende anche
agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui
all’art. 60, comma 7-bis e seguenti, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla legge
n. 126/2020, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426, comma 1 n. 2), c.c., non
effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo quindi il loro valore di
iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente
approvato.
Confermato
l’obbligo:
- di destinare a una
riserva indisponibile la quota corrispondente agli ammortamenti non
effettuati;
- di fornire
adeguata informazione in nota integrativa.
ADEMPIMENTI
Slitta al 2024 l’invio mensile dei dati
delle spese sanitarie al Sistema TS
Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 27 dicembre
2022
Il
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2023 <,n. 2, ha modificato
i termini di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese
sanitarie sostenute nel 2023, stabilendo che la trasmissione dei suddetti
dati continui ad avvenire con cadenza semestrale, come per l’anno 2022, e
non mensile come era invece stabilito dalla normativa in vigore ante modifica.
La
trasmissione dei dati relativi al 2023 dovrà essere effettuata:
- entro il 30 settembre
2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute
nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.
L’invio
dei dati avverrà entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale
a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Sul
sito internet del Sistema Tessera Sanitaria si sottolinea che il servizio telematico
per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24 ed è quindi
possibile optare per la frequenza temporale di trasmissione dei dati che si
ritiene più opportuna (anche in tempo reale).
AGEVOLAZIONI
Attenzione alla scadenza delle start-up
innovative
Le
start-up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni
dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la
possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici
disponibili.
Ciò
premesso, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), all’art. 38,
comma 5, ha previsto che: “Il termine di permanenza nella sezione speciale
del Registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del
decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini
previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca
dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga
della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non rileva
ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste
dalla legislazione vigente”.
Successivamente,
il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, con circolare n. 3724/C del 19
giugno 2020, prot. n. 147301, diretta a tutte le Camere di Commercio, ha
precisato che la “previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia
per il 2020 su tutto il settore delle start-up”, e quindi la proroga di
12 mesi è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione
speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020.
Nel corso dell'esercizio 2023 scadranno quindi i termini per
tutte le start-up innovative costituite nel 2017.
Entro
60 giorni dalla perdita dei requisiti, la start-up deve richiedere al Registro delle
imprese la cancellazione dalla sezione speciale. Si manterrà la sola iscrizione
alla sezione ordinaria.
In
caso di mancato deposito della richiesta di cancellazione o di trasferimento
nella sezione "PMI innovative", l'Ufficio del Registro delle imprese
avvierà il procedimento di cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale
startup innovative.
IMPOSTE DI REGISTRO, SUCCESSIONI E DONAZIONI
I nuovi coefficienti per il calcolo
dell’usufrutto 2023
Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.Dirett. 20 dicembre
2022
A
seguito dell’aumento del tasso di interesse legale, con decreto MEF 20 dicembre
2022, pubblicato sulla G.U. il 30 dicembre 2022, sono stati rideterminati i coefficienti
per il calcolo dell’usufrutto 2023.
I
nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e
delle rendite o pensioni vitalizie sono i seguenti:
Età usufruttuario |
Coefficiente |
Da 0 a 20 |
19 |
Da 21 a 30 |
18 |
Da 31 a 40 |
17 |
Da 41 a 45 |
16 |
Da 46 a 50 |
15 |
Da 51 a 53 |
14 |
Da 54 a 56 |
13 |
Da 57 a 60 |
12 |
Da 61 a 63 |
11 |
Da 64 a 66 |
10 |
Da 67 a 69 |
9 |
Da 70 a 72 |
8 |
Da 73 a 75 |
7 |
Da 76 a 78 |
6 |
Da 79 a 82 |
5 |
Da 83 a 86 |
4 |
Da 87 a 92 |
3 |
Da 93 a 99 |
2 |
Esempio:
Valore di un immobile in piena proprietà: 300.000 euro (a)
Tasso
di interesse legale (da 1.1.2023) 5% (b)
Età
del beneficiario (anni compiuti) anni 71 - coefficiente da tabella sopra
riportata = 8 (c)
Rendita
annua (a) x (b) = 15.000m(d)
Valore
dell’usufrutto: (d) x (c) = 120.000 (e)
Valore
della nuda proprietà: (a) - (e) = 180.000
Variante:
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 30 - coefficiente da tabella sotto riportata
= 18 (c)
Valore
dell’usufrutto: (d) x (c) = 270.000 (e)
Valore
della nuda proprietà: (a) - (e) = 30.000
APPROFONDIMENTI |
IVA
Esportatori
abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2023
Gli esportatori abituali sono i soggetti
passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre
operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume
d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond
tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.
8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
Gli esportatori abituali che applicano
il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2023 possono
quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un
importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o
operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2022).
Per le operazioni da effettuare a
partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare
o importare senza applicazione dell’IVA devono però preventivamente trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento, in
via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o
Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R.
n. 322/1998).
Già
dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di
intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si
trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo
della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque
comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo
potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA
ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n 633/1972.
Il
fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro
telematico dell'avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia
delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp).
Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata
dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il
messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente
presentata".
Si
ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione
dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È
quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento
impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può
essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle
cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Il
cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve
quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della
operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese.
È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si
cristallizza il consumo del plafond.
Per
le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione
si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi
quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga
prima della fatturazione o del pagamento.
Vi
è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel
caso di identificazione di falsi esportatori abituali.
L’Amministrazione
finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la
sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale
e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti
riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di
trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Con
il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, sono state definite le modalità operative relative all’individuazione
dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di
invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Le
attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022,
sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi,
elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni
d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche
dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o in altre banche dati.
In
caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura
di invalidazione delle dichiarazioni d’intento e l’Agenzia trasmette all’esportatore
abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione
della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Allo
stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con
una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo
di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
L’attività
di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove
dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello
di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente
l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate preposto, cui il contribuente potrà
presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti
dell’esportatore abituale.
Nel file xml della fattura elettronica emessa dal
fornitore dell’esportatore abituale occorre indicare:
- nel campo 2.2.1.14
<Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito
di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo
di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia
Entrate dall’esportatore abituale;
- nel campo
2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura
“INTENTO”;
- nel campo 2.2.1.16.2
<RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di
ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal
segno “-” oppure dal segno “/”;
- nel campo
2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data
della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e
contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si
ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo
scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI),
recante il titolo di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.
c), D.P.R. n. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione
d’intento invalidata.
REGIMI AGEVOLATI
Le novità del regime forfetario
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54
La
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto il regime forfetario, la cui
disciplina è stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 poi
dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e da ultimo dalla
Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le ultime novità alla disciplina sono state
introdotte dalla Legge di bilancio 2023, che in particolare ha modificato due
aspetti fondamentali:
- la misura del
limite di ricavi o compensi;
- la procedura di
uscita dal regime in caso di superamento del limite.
È
stato elevato a partire dal periodo d’imposta 2023 il limite di
ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da
65.000 a 85.000 euro.
Possono
accedere al regime forfetario anche coloro che negli anni precedenti
esercitavano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo adottando un altro
regime contabile, qualora al 31 dicembre siano in possesso di tutti i requisiti
di cui alla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.
Si
ricorda in tal senso che non possono adottare il nuovo regime agevolato le
persone fisiche che:
- si avvalgono di
regimi speciali ai fini IVA o dei regimi forfetari di determinazione del
reddito;
- non sono residenti
in Italia (salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che
producano in Italia almeno il 75% del reddito);
- effettuano in via
prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi
di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
- contemporaneamente
partecipano in società di persone, associazioni professionali, imprese
familiari di cui all’art. 5 del TUIR ovvero in s.r.l. o associazioni in
partecipazione (negli ultimi due casi alle condizioni di cui alla Legge n.
145/2018);
- esercitano
l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali
sono in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei
due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente
riconducibili ai predetti datori di lavoro;
- nel periodo d’imposta
precedente sono titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione
(artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000 euro.
Per
il 2023 l’accesso al regime forfetario è possibile per le persone fisiche in
attività al 31 dicembre 2022, a condizione che ne sussistano le condizioni e
che nel 2022 non abbiano conseguito ricavi o compensi maggiori di 85.000 euro.
Il
regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui il limite dei ricavi/compensi supera la soglia
di 85.000 euro (nella valutazione si applica il principio di cassa) e/o si
verifica una delle condizioni sopra riportate.
Ma,
come anticipato, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una importante novità:
dal 2023 viene prevista la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro.
In questa ipotesi nel periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi supera il
limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con modalità ordinaria (con i
criteri della contabilità semplificata). Pertanto, a seguito di tale novità, in
caso di ricavi/compensi di ammontare:
-
compreso tra 85.001 e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere
applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo;
-
superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dal
periodo d’imposta in corso.
L’IVA
relativa è dovuta a partire dalle operazioni (es. fattura) che
comportano il superamento del limite di 100.000 euro.
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