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rassegna periodica fiscale

 

IN BREVE

·         Rottamazione-quater: domande entro il 30 aprile

·         Entro il 2 maggio presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2023

·         Presentazione dichiarazione IVA annuale in scadenza al 2 maggio 2023

·         Convertito in legge il decreto “Blocca cessioni”

·         Interpello nuovi investimenti: ulteriori chiarimenti e indicazioni operative

·         Cessione tax credit energia I trimestre 2023: comunicazione entro il 18 dicembre

·         Cessionari tax credit energia e gas I trimestre 2023: pronti i codici tributo dedicati

·         Controlli automatizzati e formali: nuovo servizio di calcolo piani di rateazione

·         Strutture sanitarie: per le prestazioni di “diagnosi” obbligo di emissione della fattura

·         Precompilata disponibile dal 30 aprile 2023

·         Sistemi di accumulo energia da rinnovabili: definita la percentuale del credito d'imposta fruibile

·         Bonus acqua potabile: percentuale di fruibilità al 17,9005%

·         Tassazione agevolata per i ristorni ai soci della cooperativa

·         Sussidi tecnici e informatici per disabili con IVA al 4% senza limiti numerici, ma serve il “collegamento funzionale”

APPROFONDIMENTI

·         Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2023

·         Interpello nuovi investimenti: gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


IN BREVE

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quater: domande entro il 30 aprile

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 7 aprile 2023

Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, ricorda la scadenza del 30 aprile, termine entro il quale privati, professionisti e imprese possono presentare domanda di rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022, legge di Bilancio 2023.

La domanda può essere presentata solo on line, anche senza pin e password (area pubblica) o in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate - Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

 

 

IVA

Entro il 2 maggio presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2023

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2023.

Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Presentazione dichiarazione IVA annuale in scadenza al 2 maggio 2023

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA 2023 per l'anno d'imposta 2022.

Il modello va presentato esclusivamente per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:

·         i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:

o    ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata;

o    ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche;

o    ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);

o    si avvale del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. "nuovi minimi");

·         i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;

·         gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;

·         le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;

·         i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

·         i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398);

·         i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta;

·         i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

·         i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del D.P.R. n. 633/1972).

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Convertito in legge il decreto “Blocca cessioni”

D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38

Con la conversione in legge 11 aprile 2023, n. 38 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (c.d. Decreto “Blocca cessioni”) diventano definitive le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare, in particolare: viene prorogato al 30 settembre 2023 il termine per gli interventi in corso sugli edifici unifamiliari (villette) o plurifamiliari autonomi; è possibile comunicare all’AdE la cessione/sconto delle spese 2022 oltre il 31 marzo fruendo della remissione in bonis; sono salve le opzioni di sconto/cessione per interventi in edilizia libera con accordo stipulato entro il 16 febbraio; le spese per superbonus sostenute nel 2022 diventano detraibili in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, anziché in 4, ma dalla dichiarazione 2023 (dichiarativi 2024).

 

 

ACCERTAMENTO

Interpello nuovi investimenti: ulteriori chiarimenti e indicazioni operative

Agenzia delle Entrate, Circolare 28 marzo 2023, n. 7/E

Con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti alla luce dell’esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare n. 25/E del 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell’istituto dell’interpello nuovi investimenti. Oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Cessione tax credit energia I trimestre 2023: comunicazione entro il 18 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 aprile 2023, n. 2023/116285

L’art. 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) riconosce alle imprese, al ricorrere di determinate condizioni, alcuni crediti d’imposta pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi.

Con il Provvedimento del 3 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove versioni del Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, utili per comunicare alla stessa Agenzia la cessione dei crediti d’imposta sul "caro energia" relativi al I trimestre dell'anno.

Tale comunicazione può essere presentata dal 5 aprile fino al 18 dicembre 2023.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Cessionari tax credit energia e gas I trimestre 2023: pronti i codici tributo dedicati

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 6 aprile 2023, n. 17/E

Sono 5 i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 17/E del 6 aprile per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 acquistati dai cessionari.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per i quali i cessionari abbiano comunicato l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

In dettaglio, i codici tributo da indicare nel modello F24 sono:

  • “7746” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • “7747” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “7748” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7749” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7750” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

 

ACCERTAMENTO

Controlli automatizzati e formali: nuovo servizio di calcolo piani di rateazione

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile il nuovo servizio (al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/controllo-automatico-e-formale-calcolo-rate/accedi-al-servizio-comurate-cittadini) di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali, utile ai contribuenti che intendono avvalersi dell’estensione, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, del piano di rateazione già in corso, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

L’applicativo si aggiunge a quello già esistente “Controllo automatico e formale - calcolo delle rate”.

 

 

IVA

Strutture sanitarie: per le prestazioni di “diagnosi” obbligo di emissione della fattura

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 4 aprile 2023, n. 275

Con Risposta n. 275 del 4 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le prestazioni sanitarie di diagnosi di malattia effettuate da poliambulatori o laboratori di analisi, sussiste l'obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente.

Per certificare questo tipo di prestazioni, precisa l'Agenzia, non è ammesso il ricorso all'utilizzo del cd. "documento commerciale parlante", che può essere invece emesso dalle farmacie.

 

 

DICHIARAZIONI

Precompilata disponibile dal 30 aprile 2023

Dal prossimo 30 aprile l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.

Chi, potendolo fare, accetterà online il 730 precompilato senza apportare modifiche, non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi Persone Fisiche precompilato.

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di:

  • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

La dichiarazione dei redditi precompilata andrà eventualmente inviata:

  • entro il 30 settembre (modello 730);
  • entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).

 

 

AGEVOLAZIONI

Sistemi di accumulo energia da rinnovabili: definita la percentuale del credito d'imposta fruibile

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 aprile 2023, n. 120748/2023

Il comma 812 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha previsto un credito d’imposta in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 382045 dell’11 ottobre 2022 sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro.

Considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 6 aprile 2023 ha individuato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ogni beneficiario nella misura pari al 9,1514%.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus acqua potabile: percentuale di fruibilità al 17,9005%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 aprile 2023, n. 116259/2023

Con lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l'art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge n. 178/2020 ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti (il cd. "bonus acqua potabile").

Con Provvedimento del 3 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha individuato la percentuale del suddetto credito d’imposta, nella misura del 17,9005%.

La percentuale, spiegano le Entrate, è stata ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2023 al 28 febbraio 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e che è risultato pari a 27.932.195 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili.

 

 

IRPEF

Tassazione agevolata per i ristorni ai soci della cooperativa

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 5 aprile 2023, n. 284

Con la Risposta n. 284 del 5 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica la tassazione agevolata alle somme erogate a titolo di ristorno ai soci della cooperativa, a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Questo a condizione che tali ristorni siano conformi alle previsioni di legge (art. 1, commi da 182 a 190, legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa.

 

 

IVA

Sussidi tecnici e informatici per disabili con IVA al 4% senza limiti numerici, ma serve il “collegamento funzionale”

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 4 aprile 2023, n. 282

Con Risposta n. 282 del 4 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di un'espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente portatore di handicap può acquistare con IVA agevolata al 4%, l'esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l'invalidità funzionale permanente da cui risulti lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto intende acquistare.

 


 

APPROFONDIMENTI

 

IVA

Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2023

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2023.

Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Ricordiamo che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

·         si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;

·         si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;

·         si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);

·         si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011).

 

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

 

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

 

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

 


 

ACCERTAMENTO

Interpello nuovi investimenti: gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 28 marzo 2023, n. 7/E

Con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti alla luce dell’esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare n. 25/E del 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell’istituto dell’interpello nuovi investimenti. Oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

L’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto importanti novità in tema di “Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli”, dettando linee guida per lo sviluppo di nuovi e più avanzati strumenti di gestione del rischio ispirati alla logica di un adempimento spontaneo favorito da un rapporto di maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti.

Nel contesto del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 147 (decreto “Internazionalizzazione”) è stato poi introdotto l’interpello sui nuovi investimenti con l’intento di dotare gli investitori nazionali ed esteri di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato.

Rispetto al più noto interpello previsto dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo “Statuto dei diritti del contribuente”, che rappresenta il modello generale di riferimento, l’interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:

·         si prefigge di creare un rapporto “dedicato” tra l’investitore e un unico interlocutore all’interno dell’Agenzia delle Entrate che si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell’Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan, anche, eventualmente, nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso (cd. vis attractiva);

·         ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall’altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche (tra cui, in particolare, quella della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che sono ordinariamente escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario;

·         è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto;

·         rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi.

Con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito nuovi chiarimenti alla luce dell’esperienza maturata negli anni per favorire un ulteriore sviluppo dell’istituto.

L’interpello sui nuovi investimenti può essere rivolto all’Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a 15 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali. L’ammontare minimo è stato ridotto da 20 a 15 milioni per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data (art. 8, commi 6 e 7, legge n. 130/2022).

L’istanza d’interpello deve essere presentata alla Divisione Contribuenti, o, per i soggetti in regime di cooperative compliance, all’Ufficio Adempimento collaborativo – Settore Strategie per la Compliance e per l’attrazione degli investimenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti della Divisione Contribuenti, e deve contenere la descrizione del business plan che può prevedere sia operazioni di asset deal e che di share deal. L’istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest’ultimo caso a condizione che l’investimento si traduca nello svolgimento di un’attività commerciale o comporti operazioni aventi come target imprese.

Gli investitori interessati possono formulare, mediante presentazione di un’istanza unitaria, quesiti riconducibili a una o più delle tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei diritti del contribuente (interpretativo, qualificatorio, probatorio e anti-abuso), nonché presentare istanze dirette a individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al business plan descritto.

La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l’Agenzia delle Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell’investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).

La circolare n. 7/E del 2023, nell’ottica di semplificare e velocizzare l’istruttoria da parte dell’Ufficio, ha chiarito che è possibile fornire riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi (anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi), sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.

Qualsiasi organo chiamato a esercitare attività di accertamento sugli investitori coinvolti è tenuto, prima di redigere atti di contestazione o altri atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, a interpellare l’Ufficio che ha redatto la risposta, per verificare se l’accertamento in corso riguardi la stessa fattispecie già risolta in sede di interpello sui nuovi investimenti.

L’Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l’inammissibilità quando l’istanza:

·         è totalmente priva dei dati identificativi degli investitori e delle imprese coinvolti nel business plan, nonché della descrizione del piano di investimenti cui si riferisce l’istanza, ove tali elementi non siano regolarizzati entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio competente;

·         non è presentata preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alle questioni rappresentate nell’istanza;

·         reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere (salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi) oppure non ricorrono obiettive condizioni di incertezza (a meno che l’istanza non investa il complessivo trattamento fiscale di uno specifico business plan);

·         verte su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell’art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA, per la preventiva configurabilità di un’azienda qualificabile come stabile organizzazione;

·         verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.

Per agevolare la predisposizione dell’istanza da parte dei potenziali investitori, la circolare n. 7/E del 2023 illustra inoltre i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello.

Con riguardo, infine, ai rapporti con gli accordi preventivi, per potenziare l’attrattività dello strumento, la circolare chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, che intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito. Inoltre, i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari. Questa possibilità, tuttavia, è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita risposta a tutti i quesiti posti.

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