Il D.L. 18 ottobre
2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19
ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, all’art. 4 prevede che
i soli contribuenti:
·
in possesso di partita IVA,
·
che
esercitano l’attività in forma individuale (d’impresa, artisti e
professionisti),
·
e
che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non
superiore a 170.000 euro,
potranno effettuare il
versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece
dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).
Rientrano nella
possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte
sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM
(contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.
Gli stessi soggetti
potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili:
la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno
essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.
Le scadenze di
versamento potranno quindi essere:
·
16
gennaio 2024, se si versa in un’unica soluzione;
·
16
gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 18 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024,
se si opta per le 5 rate (con interessi nella misura dello 0,33% mensile).
Resta confermata al
30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali
dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come
pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle
singole Casse Previdenziali autonome.
Come già anticipato, lo
slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le
persone fisiche. Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30
novembre:
·
le
persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato
compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
·
le
persone fisiche non titolari di partita IVA individuale;
·
i
soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le
società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.
Attualmente sembrerebbero
esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui
reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita IVA. La norma,
nella sua formulazione attuale[1], non
prevede però che l’esercizio dell’attività individuale debba essere “esclusivo”
e pertanto si ritiene che possano beneficiare della proroga i contribuenti che,
pur essendo soci di società di persone o associazioni professionali o società
di capitali “trasparenti”, rispettino i requisiti indicati in premessa (e
quindi siano titolari di partita IVA individuale con ricavi 2022 non superiori
a 170.000 euro).
La nuova modalità deve
ritenersi transitoria e vale per il solo periodo d’imposta 2023.
Oltre
ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio
permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto
dovuto, ricorrendo al metodo “previsionale”, ma potendo conoscere a quel punto
l’effettivo risultato del periodo d’imposta.
Nonostante la scadenza
del 30 novembre sia ormai prossima, restano però ancora diversi dubbi aperti:
·
l’art.
4 del D.L. n. 145/2023 fa riferimento alle persone fisiche “titolari di partita
IVA” lasciando perplessità aperte per i contribuenti che avessero aperto o
cessato la propria partita IVA nel 2022/2023;
·
non
è inoltre chiaro cosa si intenda esattamente per “ricavi o compensi” del 2022,
mancando un riferimento alla rilevanza di un eventuale adeguamento spontaneo
finalizzato a migliorare il punteggio ISA;
·
poiché
la norma fa riferimento al “secondo acconto” e non al “secondo o unico
acconto”, sembrerebbe inoltre doversi dedurre che il rinvio a gennaio non sia
consentito nel caso in cui il primo acconto non risultasse dovuto in quanto
inferiore al minimo versabile.
Come traspare da questa circolare informativa,
la proroga degli acconti si presenta come un’operazione piuttosto complicata da
gestire.
[1] Per
il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che
nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata
di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro
il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari
importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di
ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Commenti