IN BREVE |
·
In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia
delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d'intento ·
Entro il 18 dicembre il
versamento della seconda rata IMU 2023 ·
Il Regolamento per valutare le
attività green ·
Piattaforme e-commerce:
operativa la direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31
gennaio 2024 ·
Cessione crediti per l'acquisto
di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre ·
Comunicazione bonus edilizi non
utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti” ·
Nessuna comunicazione per i
crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro ·
Bonus colonnine elettriche
2022: on line l’elenco dei beneficiari ·
Come richiedere il codice
fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni ·
False comunicazioni
"Avviso di notifica fiscale" ·
Cooperative: chiarimenti sui
nuovi principi contabili in vigore da fine 2023 |
APPROFONDIMENTI |
·
Nuovi controlli sulle dichiarazioni d'intento ·
La seconda rata IMU 2023 |
IN BREVE |
IVA
In arrivo le
comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle
dichiarazioni d'intento
Stanno arrivando in questi giorni delle
comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori
abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri
fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.
Queste lettere hanno ad oggetto la
“segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella
con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati
dall’Amministrazione finanziaria.
Vedi l’Approfondimento
TRIBUTI LOCALI
Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023
Il
18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della
seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.
Il
presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione
principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si
tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9.
Il
16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di
acconto per l’anno d’imposta 2023.
Vedi l’Approfondimento
Il Regolamento per valutare le attività green
Regolamento
delegato (UE) 27 giugno 2023, n. 2023/2486
È stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato
(UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa
i criteri per determinare a quali condizioni un’attività economica possa
essere considerata green. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale
all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla
transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione
dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo
ambientale”.
Il Regolamento
(UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale sulla “tassonomia UE”, fornendo
così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal
punto di vista dell’ecosostenibilità.
I criteri
sono relativi a:
1.
uso sostenibile e protezione delle acque e delle
risorse marine, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che
presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato
di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che
sono già in buono stato;
2.
transizione verso un’economia circolare, con lo
scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla
fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente
smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo,
mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di
vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’UE dai
materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
3.
prevenzione e riduzione dell’inquinamento, con lo
scopo dar priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta,
trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e
ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento
nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse
alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità
e sulla salute umana;
4.
protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che
contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una
buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il
ripristino della biodiversità.
Il Regolamento
delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere
dal 1° gennaio 2024.
ACCERTAMENTO
Piattaforme e-commerce: operativa la
direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 novembre 2023, n.
406671/2023
Entro
il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, a
determinate condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni
di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Il Fisco
italiano, entro il successivo 29 febbraio, condividerà queste informazioni con
le autorità degli altri paesi UE, in base allo Stato di residenza del
venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche
o giuridiche) residenti in Italia.
Con
il Provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671/2023 diventa operativa la direttiva
europea DAC7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli
utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme
digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 32/2023.
Rientrano
nell’obbligo di comunicazione:
·
l’e-commerce;
·
l’affitto di beni immobili;
·
l’offerta di servizi personali;
·
le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Restano
fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di
alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”),
sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”.
Il
provvedimento chiarisce che sono tenuti all'invio dei dati all’Agenzia delle Entrate
i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in
Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.
I
gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di
assenza di dati da comunicare”.
Sono
inoltre obbligati alla comunicazione i Foreign Platform Operator (Fpo),
ovvero i gestori stranieri non qualificati non-UE, come, ad esempio, gli
operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.
Le
prime informazioni, relative al 2023, dovranno essere comunicate entro il 31
gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati
membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine
del periodo di comunicazione. Il primo scambio, quindi, avverrà entro il 29
febbraio 2024.
IRES
Cessione crediti per l'acquisto di prodotti energetici: nuovo modello
dal 16 novembre
L'Agenzia
delle Entrate ha pubblicato le nuove versioni aggiornate, valide dal 16
novembre 2023, del modello di comunicazione della cessione dei
crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici riconosciuti per i
maggiori costi sostenuti a causa del caro energia, e delle relative istruzioni
e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Sono
inoltre stati aggiornati, nella stessa data, i software di compilazione e di controllo
della comunicazione, prima dell'invio della stessa all'Amministrazione fiscale.
AGEVOLAZIONI
Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la “Piattaforma
cessione crediti”
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023
L'art. 25
del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall’esercizio delle
opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma
1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020) risultino non utilizzabili per cause
diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare
tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento
23 novembre 2023, n. 410221/2023 dell'Agenzia Entrate stabilisce il contenuto
di tali comunicazioni e le modalità per l'effettuazione delle stesse.
La
comunicazione dei suddetti crediti d’imposta deve essere inviata, direttamente
da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, tramite
l'apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma
cessione crediti”.
Tramite
lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni
accolte.
Per i crediti
d’imposta c.d. "tracciabili" il cessionario deve indicare:
·
il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione
del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non
utilizzabili;
·
una o più rate annuali dei suddetti crediti.
La
comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella
disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
Per i crediti
d’imposta c.d. "non tracciabili" il cessionario deve invece indicare
gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla
comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.
La comunicazione
è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la
tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
Nella
comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario
è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del
credito.
Le
comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si
riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha
effettuato le comunicazioni stesse.
IRPEF
Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a
sequestro
Agenzia
delle Entrate, FAQ 23 novembre 2023
L'art. 25
del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i crediti derivanti dall’esercizio
delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura risultino non
utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo
cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.
Lo scorso
23 novembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato:
·
un Provvedimento con cui ha stabilito il contenuto di tali
comunicazioni e le modalità per effettuarle;
·
una FAQ in tema di crediti da bonus edilizi sottoposti a
sequestro.
Relativamente
a quest'ultima, questa la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate: “in
considerazione della ratio dell’art. 25 del D.L. n. 104/2023, che può
essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare
dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a
sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione alla stessa Agenzia delle
Entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa”.
Il
sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria
all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità
di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente,
rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di
irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
AGEVOLAZIONI
Bonus colonnine elettriche 2022: on
line l’elenco dei beneficiari
D.Dir. 20 novembre 2023
Il
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20
novembre 2023, ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo per
l'acquisto e l'installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei
veicoli elettrici realizzati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022: l'elenco è
pubblicato on line (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_A_Decreto_di_concessione_annualita_2022_bcd.pdf).
Il
contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di
ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8mila euro in caso di
posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.
La
somma concessa sarà accreditata, in un’unica soluzione, sul conto corrente
dichiarato nella domanda di accesso al bonus.
IRPEF
Come richiedere il codice fiscale:
istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni
L'Agenzia delle Entrate
ha pubblicato due nuove brochure con tutte le informazioni utili sul codice
fiscale per cittadini (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Cittadini.pdf/)
e organizzazioni (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Enti_mod.pdf/):
a cosa serve, come richiederlo, come correggere eventuali errori o comunicare
una variazione dei dati.
Il codice fiscale per
cittadini può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello
AA4/8. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul
sito.
Il modello può essere
presentato:
·
a un ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, di persona o tramite un delegato, prenotando un appuntamento. Il
servizio di prenotazione è disponibile nella sezione “Contatti e assistenza”
del sito dell’Agenzia. Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione
“I nostri uffici”;
·
tramite PEC a un
ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se il modulo è firmato digitalmente, non è
necessario allegare la copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC degli
uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”;
·
tramite il servizio
telematico “Consegna documenti e istanze”, presente nell’area riservata del sito
dell’Agenzia e alla quale si accede con le credenziali SPID (Sistema Pubblico
d’Identità Digitale), con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con la CIE
(Carta d’Identità Elettronica).
Il codice fiscale per
enti e organizzazioni che non svolgono attività commerciali rilevanti ai
fini dell’IVA può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6 (“Domanda
di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta
fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). Il modello e le
istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.
Il modello può essere
presentato:
·
di persona, a un ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. In questo caso
il modello va presentato in duplice copia dal rappresentante legale dell’ente o
tramite un delegato;
·
per posta
raccomandata, allegando
la copia di un documento di identificazione del rappresentante legale
dell’ente; la raccomandata può essere inviata a un qualsiasi ufficio
dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. Il modello
si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito;
·
tramite PEC, allegando la copia di un documento di
identità del rappresentante legale, da inviare a uno qualsiasi degli uffici
dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente.
Gli indirizzi degli
uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia
delle Entrate. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione
“L’Agenzia/Uffici e Pec”.
CONTRIBUENTI
False comunicazioni "Avviso di notifica fiscale"
L'Agenzia
delle Entrate ha segnalato una recente campagna malevola veicolata
tramite false comunicazioni e-mail, con il fine di ottenere dalla vittima il
pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse.
Il
documento che si caratterizza per:
·
loghi di MEF e Agenzia delle Entrate;
·
errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni;
·
senso di urgenza generale;
·
minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive (variabili
da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500.000 euro);
·
firma del documento a nome di un precedente direttore
dell’Agenzia, fra l’altro differente dall’attuale citato nel testo.
BILANCIO
Cooperative: chiarimenti sui nuovi
principi contabili in vigore da fine 2023
Il
9 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota
l’approvazione in via definitiva e pubblicato sul proprio sito ufficiale il
documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle
società cooperative” (https://www.fondazioneoic.eu/?p=15878).
Il
Consiglio Nazionale dei Commercialisti e l’Alleanza delle Cooperative
Italiane hanno pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano
e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi
contabili per le società cooperative, in prossimità della loro entrata
in vigore, fissata per la fine del 2023 (si applicano infatti ai
primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data
successiva).
Il
documento illustra il contenuto dei nuovi principi con riferimento a diversi
aspetti della contabilità delle cooperative, quali:
1.
la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31
gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione
cooperativa);
2.
le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
3.
l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
4.
i ristorni.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Nuovi
controlli sulle dichiarazioni d'intento
Stanno arrivando in questi giorni delle
comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori
abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri
fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.
Queste lettere hanno ad oggetto la
“segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella
con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati
dall’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che i soggetti passivi IVA che
effettuano abitualmente cessioni all'esportazione e operazioni intracomunitarie
hanno la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione
dell'IVA, purché nel rispetto di alcuni presupposti ed entro un determinato
limite (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).
Nelle predette comunicazioni si attesta che
le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa,
sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da
operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati
“esportatori abituali”.
Viene quindi invitato il fornitore
destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture
senza applicazione dell’imposta.
Nella comunicazione l'Agenzia ricorda
altresì che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento
comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore
"in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di
un’operazione fraudolenta".
Qualora il fornitore ritenesse di dover
“ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse” è possibile
avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. È
quindi rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la
decisione di rettificare le operazioni già fatturate; la regolarizzazione
dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o,
alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse
ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.
Si segnala infine che in tali comunicazioni
vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi
esportatori, non ipotizzando che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non
da comportamenti fraudolenti. L'anomalia, ad esempio potrebbe essere frutto di
un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA.
TRIBUTI LOCALI
La seconda rata IMU 2023
Il
18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della
seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.
Il
presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione
principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si
tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9.
Il
16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di
acconto per l’anno d’imposta 2023.
Il versamento dell’IMU può avvenire
alternativamente, mediante:
·
il modello F24;
·
apposito bollettino
di c/c postale;
·
la piattaforma
PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
Le modalità di calcolo del secondo acconto
IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.
Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono
aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.
A partire dall’anno 2022 i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili
merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, sono esenti.
Si ricorda altresì l’esenzione a carico di
entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse,
sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.
A seguito di una sentenza della Corte
Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale
ai fini IMU:
·
viene richiesto
esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza
anagrafica e dimora abituale;
·
non rileva quindi
la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo
familiare.
Pertanto, due coniugi possessori di
immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei
quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono
entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per
l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora
abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune
verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia
elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.
Si ricorda che entro il 30 giugno 2024
dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze
relative all’anno 2022, la dichiarazione IMU 2023.
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