Nuovo regime dell’Iva
per cassa dal 1° dicembre 2012, i primi chiarimenti del Fisco
Disponibile il decreto ministeriale che - in attuazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012 , n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 , n.
134 - detta la disciplina della
liquidazione Iva per cassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1°
dicembre 2012. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La
NUOVA “IVA per CASSA”
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CHI
PUÒ OPTARE per il NUOVO REGIME
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Soggetti
che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non
superiore a 2 milioni di euro.
Attenzione In caso di inizio di attività rileva la previsione di realizzare un volume d’affari entro i limiti indicati. |
SUPERAMENTO
del LIMITE
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Se
nel corso dell’anno viene superato il predetto limite, il nuovo regime non si
applica alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese
successivo a quello in cui si è verificato il superamento.
Attenzione In tale ipotesi (oppure in presenza di revoca dell’opzione) nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa dev’essere computata a debito l’Iva (non ancora versata) relativa alle operazioni effettuate e i cui corrispettivi non siano stati ancora incassati. A partire dalla stessa liquidazione può essere detratta l’Iva relativa alle medesime operazioni. |
ESIGIBILITÀ
dell’IMPOSTA
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Per
i soggetti di cui sopra, l’Iva relativa alle cessioni e alle prestazioni
effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese,
arti e professioni, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi
corrispettivi.
Attenzione L’Iva diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. |
DETRAZIONE
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Per
i soggetti che hanno effettuato l’opzione, l’Iva relativa agli acquisti
effettuati può essere detratta dal momento del pagamento dei relativi
corrispettivi.
Attenzione Per i cessionari o committenti che non hanno esercitato l’opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso nel momento in cui l’operazione è stata effettuata. |
OPERAZIONI
ATTIVE ESCLUSE dall’IVA per CASSA
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·
Operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali Iva;
·
Cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di privati;
·
Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che applicano il reverse charge;
·
Operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R.
n. 633 del 1972.
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OPERAZIONI
PASSIVE ESCLUSE dal DIFFERIMENTO della DETRAZIONE
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·
Acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge;
·
Acquisti intracomunitari di beni;
·
Importazioni di beni;
·
Estrazioni di beni dai depositi Iva.
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ADEMPIMENTI
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Si
applica il Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972.
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DISCIPLINA
IVA
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Le
operazioni in commento:
- concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore;
- partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione ex art. 19-bis del decreto Iva, con riferimento
all’anno in cui sono effettuate;
- sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o
trimestre nel quale viene incassato il corrispettivo (oppure scade il termine
di un anno dal momento in cui sono state effettuate).
Attenzione In caso di incasso parziale del corrispettivo, l’Iva è esigibile ed è computata nella liquidazione periodica in misura proporzionale. |
FATTURAZIONE
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Le
fatture devono contenere l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva
per cassa”, con l’indicazione dell’art. 32-bis del
D.L.
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OPZIONE
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La
disciplina dell’esercizio e della revoca dell’opzione - che avrà effetto dal
1° gennaio dell’anno in cui sarà esercitata (o dalla data di inizio attività)
- sarà stabilita da un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
Attenzione Sono escluse dall’Iva per cassa le operazioni già liquidate al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione. |
Fonte: My Solution (di Cesi Multimedia Srl)
Autore: Paolo Duranti
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