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Storia della soglia per l'utilizzo del denaro contante




RIFERIMENTO NORMATIVO
PERIODO DI VALIDITÀ
VARIAZIONE LIMITE (in Euro)
Articolo 49, Dlgs 231/2007
dal 30.04.2008
da 12.500,00
a 5.000,00
Articolo 32, Dl 112/2008
dal 25.06.2008
da 5.000,00
a 12.500,00
Articolo 20, Dl 78/2010
dal 31.05.2010
da 12.500,00
a 5.000,00
Articolo 2, Dl 138/2011
dal 13.08.2011
da 5.000,00
a 2.500,00
Articolo 12, Dl 201/2011
dal 06.12.2011
da 2.500,00
a 1.000,00

SANZIONI
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
(Dlgs 231/2007, articolo 49)
Dlgs 231/2007, Articolo 58 - comma 1, 2 e 7-bis
Importo della violazione
da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro
Importo della violazione
superiore a 50.000,00 euro
Contanti
(articolo 49, comma 1)
dall'1% al 40%
dell'importo trasferito
dal 5% al 40%
dell'importo trasferito
Assegni bancari e postali
(Articolo 49, comma 5)
dall'1% al 40%
dell'importo trasferito
dal 5% al 40%
dell'importo trasferito
Assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7)dall'1% al 40%
dell'importo trasferito
dal 5% al 40%
dell'importo trasferito
Nuovi libretti di deposito al portatore (Articolo 49, comma 12)dal 20% al 40%
del saldo
dal 30% al 60%
del saldo
Sanzione minima per ogni violazione: euro 3.000,00

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