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rassegna fiscale periodica



1.       Obbligo di comunicare la PEC da parte delle imprese individuali
2.       Aggiornate le metodologie di controllo per le attività economiche dirette al consumatore finale
3.       Comunicazione annuale dati Iva e dichiarazione Iva: termini di presentazione
4.       Opzione Irap entro il 1° marzo 2013
5.       Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
6.       Mancata proroga delle iscrizioni alle liste di mobilità
7.       Contratto di apprendistato possibile anche se non regolato dal CCNL

NOTIZIE FLASH

AGEVOLAZIONI
-      Bergamo, contributi alle Pmi per il deposito di marchi all'estero
-      Veicoli “ecologici”, dal 14 marzo è possibile prenotare i contributi
-      In Toscana contributi alle aziende che assumono
-      Al via i contributi per procedure di conciliazione e rimborsi delle polizze dormienti
-      Contributi fino a 5mila euro per l’acquisto di veicoli "ecologici"
-      Contributi a fondo perduto per la pesca, domande entro il 30 giugno
-      Calamità naturali: Terremoto Emilia, aggiornata la misura dei contributi per la ricostruzione
-      Calamità naturali: Terremoto Emilia, per le società di capitali il bilancio 2012 slitta al 30 settembre 2013

ASSICURAZIONI
-      Imposta sulle assicurazioni, cambiano le competenze per i controlli sui “grandi contribuenti”

CONTABILITÀ
-      Principi contabili: Approvati definitivamente i nuovi principi Oic 7 e 8

DICHIARAZIONI
-      Approvate le specifiche tecniche dell’Unico Società di Persone 2013

IMPOSTE DIRETTE
-      IRPEF: Residenti all’estero, detrazioni per carichi di famiglia applicabili anche nel 2013
-      IRPEF: Otto per mille Irpef, domande di contributo entro il 15 marzo
-      IRPEF, IRES: Intermediari assicurativi, si allargano le ipotesi di esonero dalla ritenuta d'acconto

IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-      Imposta sulle successioni: Gli “estratti catastali” non devono più essere allegati alla dichiarazione di successione
-      Iva all'importazione, dal 28 marzo operative le nuove regole sulla riscossione coattiva


LAVORO
-      Formazione: Apprendimento permanente e certificazione delle competenze, il decreto è in G.U.
-      Dal 1° luglio 2013 solo online le denunce/comunicazioni di infortunio
-      Tfr, dal 6 agosto 2013 soltanto online le domande di intervento del Fondo di Tesoreria
-      Al tirocinante spetta un'indennità minima di 300 euro

PREVIDENZA
-      Riduzione contributiva in edilizia, confermata per il 2012 la misura dell’11,50 per cento
-      Le regole previdenziali per gli iscritti alla Gestione separata
-      Fissata la misura delle aliquote contributive a carico di commercianti e artigiani
-      Requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, chiarimenti sulle deroghe ex L. 503/1992

PROFESSIONISTI
-      Professioni: Pubblicati modelli e istruzioni per l'iscrizione al Mise dei "senz'albo"
-      Requisiti di professionalità e indipendenza per il professionista attestatore
-      In G.U. i requisiti per gli agenti in attività finanziaria

SOCIETÀ
-      Commesse Nato, stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell’elenco
-      Imprese, l'autorizzazione unica ambientale (AUA) prende forma
-      Impresa: I requisiti richiesti per lo status di impresa “legale”

TRIBUTI LOCALI
-      Tares, pubblicati il modello del tipo di regolamento e le linee guida - Comunicato Stampa 7 febbraio 2013


INDICI E STATISTICHE
1.    Cambio delle valute estere del mese di gennaio 2013


OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC DA PARTE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 5, commi 1 e 2
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il prossimo 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.
L'obbligo è invece già previsto (decorre dal 20 dicembre 2012) per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.
L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.


AGGIORNATE LE METODOLOGIE DI CONTROLLO PER LE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DIRETTE AL CONSUMATORE FINALE
L’Agenzia Entrate ha revisionato le metodologie di controllo predisposte per verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali. Alle 96 metodologie già in essere, e oggetto di revisione, è stata aggiunta una nuova metodologia riferita all’attività di autonoleggio.
Le metodologie (che sono disponibili online all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/attivita+di+controllo/metodologie+di+controllo  si propongono di:
-         uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
-         contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
-         aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
-         indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.



COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA: TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentata, in via telematica, entro il mese di febbraio.
La dichiarazione IVA, relativa all’anno 2012 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2013 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma o compresa in UNICO 2013.
Anche quest’anno sarà possibile presentare la dichiarazione IVA in via autonoma per i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale: l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro è infatti possibile solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011 aveva inoltre precisato che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione Dati IVA.


OPZIONE IRAP ENTRO IL 1° MARZO 2013
Entro il prossimo 1° marzo 2013 gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria potranno scegliere di determinare la base imponibile IRAP in base ai risultati di bilancio e non alle specifiche regole in vigore per le società di persone e degli imprenditori individuali.
L’opzione va esercitata con istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno (provvedimento 31 marzo 2008).
L’opzione è vincolante per tre periodi d’imposta (2013/2015), al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.


CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL PADRE
Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi 24-25
L'art. 4, commi 24 e 25, della L. n. 92/2012 fissa due principi, peraltro sperimentali fino al 31 dicembre 2015
Con il primo si stabilisce che il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha “l’obbligo” di astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione unica e non ad ore) entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sempre nello stesso periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche questi in soluzione unica secondo l’indirizzo contenuto nel D.M. 22 dicembre 2012), anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, con un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione che sostituisce nelle due giornate, quella dovuta alla madre. Lo stretto dettato letterale parla di “nascita del bambino” ma il decreto ministeriale attuativo comprende anche le altre ipotesi assimilate, ugualmente tutelate dalla legge come l’affido e l’adozione, secondo un indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale, particolarmente attenta a queste problematiche, in altre pronunce.  Il datore di lavoro deve essere informato per iscritto dei giorni di assenza con un preavviso di almeno quindici giorni e, fatti salvi i c.d. “casi di forza maggiore”, non sembra che possa rinvenirsi in capo al datore un potere di non accettazione, in quanto la cura del bambino e la condivisione dei compiti in un momento molto delicato della vita del bambino hanno un’importanza primaria. 
Il secondo principio riguarda la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo per maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 151/2001 (si tratta del periodo continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi), la corresponsione di voucher (c’è il riferimento all’art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003), da richiedere al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di “baby-sitting” o, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il decreto ministeriale, finanziato con 78 milioni di euro per ogni anno compreso tra il 2013 e il 2015 prevede una duplice ipotesi legata al pagamento diretto dei voucher per la baby-sitter pari a 300 euro netti per sei mesi (in alternativa al congedo parentale, con accredito veloce da parte dell’Istituto, attraverso i propri sistemi telematici), mentre nel caso della fruizione di servizi sociali (es. nido) sarà l’INPS a provvedere direttamente al pagamento della quota prevista alla struttura interessata. A fronte della scarsità delle risorse (“i contributi economici saranno erogati fino a concorrenza”), dovrà necessariamente essere effettuata una graduatoria nazionale tra tutte le donne richiedenti che terrà conto dell’indicatore Isee: a parità, verrà considerato come discriminante l’ordine di presentazione delle istanze. Non potranno rientrare nel beneficio le donne che già sono esentate dal pagamento delle rette per gli asili nido per motivi reddituali e quelle che godono del contributo previsto dal Fondo per le politiche attive, mentre per le lavoratrici a tempo parziale il contributo sarà “pro-quota” e per quelle iscritte alla gestione separata (art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995), perché, ad esempio, sono collaboratrici a progetto, fino ad un massimo di tre mesi.


MANCATA PROROGA DELLE ISCRIZIONI ALLE LISTE DI MOBILITÀ
INPS, Circolare 28 gennaio 2013, n. 13
Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla L. n. 223/1991. Pertanto, non essendo possibile l’iscrizione nelle liste di mobilità per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 1° gennaio 2013, consegue che, per eventuali iscrizioni, comunque avvenute, gli incentivi non possono essere riconosciuti.
In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della L. n. 223/1991.


CONTRATTO DI APPRENDISTATO POSSIBILE ANCHE SE NON REGOLATO DAL CCNL
Ministero del Lavoro, Risposta 5 febbraio 2013, n. 4
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il D.Lgs. n. 167/2011 (che disciplina l'istituto dell'apprendistato) prevede un necessario intervento della contrattazione collettiva la cui disciplina, anche in assenza di “offerta formativa pubblica”, è comunque sufficiente per attivare contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Ciò premesso, al fine di non ostacolare il ricorso all’istituto, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto.



AGEVOLAZIONI

BERGAMO, CONTRIBUTI ALLE PMI PER IL DEPOSITO DI MARCHI ALL'ESTERO - Comunicato Stampa 15 febbraio 2013
(Camera di Commercio di Bergamo )
Le micro, piccole e medie imprese della provincia di Bergamo che dopo il 7 maggio 2012 abbiano depositato domanda di registrazione di un marchio comunitario presso l’Uami, possono accedere ad un contributo della misura massima dell'80 per cento delle spese sostenute, e comunque non superiore a 4mila euro per ciascuna domanda di marchio, e fino ad un massimo di 15mila euro per azienda. Per le istanze di registrazione effettuate tramite la procedura Ompi, invece, il contributo spetta nelle seguenti misure: 80 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 4mila euro (5mila euro e 90 per cento della spesa se il Paese di deposito è la Cina o la Russia) per ciascuna domanda di marchio depositata che designi un solo Paese, e 5mila euro (6mila e 90 per cento per Russia e Cina) se vengono designati due o più Paesi. Anche in tal caso, vi è il limite massimo di 15mila euro per impresa.

VEICOLI “ECOLOGICI”, DAL 14 MARZO È POSSIBILE PRENOTARE I CONTRIBUTI - Comunicato Stampa 13 febbraio 2013
(Ministero dello Sviluppo Economico )
Il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 11 gennaio 2013, è operativa l’agevolazione prevista per l’acquisto di veicoli “ecologici” (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno). Pertanto, a decorrere dal prossimo 14 marzo i rivenditori potranno prenotare i contributi (che complessivamente ammontano a 120 milioni di euro per il triennio 2013-2015) tramite l’apposita piattaforma contenuta nel sito www.bec.mise.gov.it.

IN TOSCANA CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO - Comunicato Stampa 13 febbraio 2013
(Camera di Commercio di Pistoia )
Un nuovo bando della Regione Toscana prevede la concessione di contributi alimentati in parte dal Fondo Sociale Europeo alle imprese che aumentano il livello occupazionale. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta principalmente per l’assunzione di donne, giovani, ricercatori, lavoratori in mobilità, lavoratori prossimi alla pensione. Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma di Sviluppo Toscana Spa.

AL VIA I CONTRIBUTI PER PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E RIMBORSI DELLE POLIZZE DORMIENTI - Comunicato 12 febbraio 2013; Comunicato 12 febbraio 2013
(Ministero dello Sviluppo Economico )
Scadrà il 2 ottobre 2013 il termine entro il quale le associazioni nazionali dei consumatori possono presentare domanda di contributo forfettario per le spese sostenute in relazione a procedure di conciliazione avviate nel 2013 e concluse positivamente, sia con modalità tradizionali, cioè attraverso lo sportello, sia online. Il bando è riservato alle associazioni che hanno assistito i loro clienti a titolo gratuito e alle procedure di conciliazione ricomprese nei protocolli d’intesa stipulati tra le aziende e le associazioni stesse. Potranno invece essere presentate fino al 15 aprile 2013 le domande di rimborso delle polizze vita prescritte (c.d. “polizze dormienti”), da parte di coloro che non sono riusciti a riscattare la polizza a causa della retroattività prevista dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modifiche dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166. Il modello da utilizzare per l’istanza è disponibile sul sito della Consap.

CONTRIBUTI FINO A 5MILA EURO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI "ECOLOGICI" - D.M. 11 gennaio 2013
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2013 )
È in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise che dispone incentivi per l’acquisto di veicoli “ecologici”, ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale norma riconosce infatti un contributo per l'acquisto in Italia, anche in leasing, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo: in particolare, si deve trattare di veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014 il contributo spetta nelle seguenti misure: 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA PESCA, DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO - D.M. 28 dicembre 2012
(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2013 )
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stanzia 300mila euro da destinare come contributi a fondo perduto agli imprenditori ittici per il rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici di bordo. Possono usufruirne gli armatori di unità da pesca, con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, dotate di apparecchiature elettroniche blue-box, antenna satellitare, supernet e tablet. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2013 all’Ufficio di iscrizione delle unità da pesca. La misura massima del contributo per singola unità produttiva è stata fissata a 750 euro. Si ricorda che ai sensi del Titolo IV - Capo I del Regolamento (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009, le imbarcazioni aventi le caratteristiche tecniche indicate sopra, devono essere dotate di apparecchiature elettroniche di bordo.

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, AGGIORNATA LA MISURA DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE - D.P.C.M. 8 febbraio 2013
(Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013 )
Con un proprio decreto, il Presidente del Consiglio ha aggiornato la misura dei contributi concessi per la ricostruzione nei territori danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, che ha colpito aree delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza e, ai sensi del successivo art. 3, i Presidenti delle Regioni interessate d'intesa tra loro stabiliscono priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi per la ricostruzione. L'art. 2-bis del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11, modificando il richiamato art. 3 del D.L. n. 74 del 2012, o dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ha previsto che possano essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili.

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI IL BILANCIO 2012 SLITTA AL 30 SETTEMBRE 2013 - Delibera 31 gennaio 2013
(Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013 )
Per le società di capitali che hanno subìto danni dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 1, del Codice Civile, il termine per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato prorogato al 30 settembre 2013.


ASSICURAZIONI

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI, CAMBIANO LE COMPETENZE PER I CONTROLLI SUI “GRANDI CONTRIBUENTI” - Provvedimento 5 febbraio 2013
(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 5 febbraio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
Emanato il provvedimento che fa seguito alla Delibera amministrativa 27 dicembre 2012, n. 57, con la quale viene estesa la competenza delle Direzioni regionali nei confronti dei “grandi contribuenti” all’imposta sulle assicurazioni, al fine di consentire una più efficace azione di controllo. Ai fini dell’individuazione dei “grandi contribuenti” cioè dei soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro si deve fare riferimento all’art. 27, comma 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Nei confronti degli altri contribuenti la competenza sulle attività di controllo sostanziale passa dagli uffici territoriali all’ufficio controlli, mentre gli uffici territoriali continuano a curare la liquidazione delle dichiarazioni e la gestione dei rimborsi. I nuovi criteri di attribuzione delle competenze si applicano anche al contraente, domiciliato o avente sede in Italia, obbligato a presentare la dichiarazione per assicurazioni stipulate con assicuratori esteri. Il provvedimento in esame si applica inoltre al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e al contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto (art. 18 della L. 23 febbraio 1999, n. 44).




CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI: APPROVATI DEFINITIVAMENTE I NUOVI PRINCIPI OIC 7 E 8 - Comunicato Stampa 7 febbraio 2013; Comunicato Stampa 7 febbraio 2013
(OIC )
Il Consiglio di Gestione dell’Oic ha approvato la versione definitiva dei Principi contabili Oic 7 e 8, relativi rispettivamente ai certificati verdi e alle quote di emissione di gas ad effetto serra. Il Principio contabile Oic 7 disciplina il trattamento contabile dei certificati verdi distinguendo tra: a) società che producono/importano energia elettrica da fonti rinnovabili; b) società che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili; c) società trader. Il Principio contabile Oic 8 disciplina il trattamento contabile delle quote di emissione distinguendo tra: a) società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; b) società trader. Entrambi i principi contabili sono destinati alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile.


DICHIARAZIONI

APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE DELL’UNICO SOCIETÀ DI PERSONE 2013 - Provvedimento 15 febbraio 2013
(Direttore Agenzia delle Entrate - Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 18 febbraio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
Approvate le specifiche tecniche per l’invio telematico dell’Unico 2013 Società di Persone, unitamente alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indicatori di normalità economica. Il modello era stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2013.


IMPOSTE DIRETTE

IRPEF: RESIDENTI ALL’ESTERO, DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA APPLICABILI ANCHE NEL 2013 - Messaggio 12 febbraio 2013, n. 2698
(Inps )
Ai sensi dell’art. 1, comma 526, della Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228) che ha modificato l’art. 1, comma 1324, della Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), nei confronti dei residenti all'estero si applicano anche nel 2013 le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del Tuir. Ai fini della detrazione, peraltro, gli interessati devono dimostrare, con idonea documentazione, che le persone alle quali il beneficio fiscale si riferisce non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro (compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato). Inoltre, le detrazioni non spettano se nel Paese di residenza si usufruisce di altri benefici fiscali connessi a carichi di famiglia. La detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per il 2014 (art. 1, comma 526, della L. 24 dicembre 2012, n. 228).

IRPEF: OTTO PER MILLE IRPEF, DOMANDE DI CONTRIBUTO ENTRO IL 15 MARZO - Comunicato Stampa 8 febbraio 2013; Comunicato Stampa 8 febbraio 2013
(Governo )
Le domande di accesso al contributo relativo all'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76), dovranno essere inviate entro il 15 marzo 2013. A tal fine la Presidenza del Consiglio chiarisce che in caso di riproposizione della domanda per quest'anno, in assenza di modifiche è possibile fare riferimento alla documentazione già presentata per gli anni 2011 e 2012; i soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni sono comunque tenuti a presentare, assieme alla domanda, una dichiarazione aggiornata relativa al possesso dei requisiti soggettivi. Dallo scorso 15 febbraio è possibile chiedere informazioni al numero 06.67796850. Sempre con riferimento all'otto per mille a diretta gestione statale, con un altro comunicato Palazzo Chigi ha reso noto che per il 2012 non è stato predisposto il decreto di ripartizione (previsto dagli artt. 47 e 48 della L. 20 maggio 1985, n. 222 e dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76) per mancanza di disponibilità finanziaria.

IRPEF, IRES: INTERMEDIARI ASSICURATIVI, SI ALLARGANO LE IPOTESI DI ESONERO DALLA RITENUTA D'ACCONTO - Risoluzione 7 febbraio 2013, n. 7/E
(Agenzia delle Entrate )
In merito all'ambito applicativo dell'art. 25-bis, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esonero delle ritenute si applica alle condizioni previste per gli agenti e i mediatori anche alle provvigioni spettanti agli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro unico degli intermediari assicurativi (ex art. 109 del Codice delle Assicurazioni), se essi svolgono attività di intermediazione assicurativa rendendo prestazioni “direttamente” all’impresa di assicurazione. Si ricorda che ai sensi del citato art. 25-bis si applica una ritenuta a titolo di acconto di Irpef o Ires a carico dei percipienti sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Per il quinto comma della norma sono esentate dalla ritenuta le provvigioni percepite, tra gli altri soggetti, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese medesime e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.


IVA E IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: GLI “ESTRATTI CATASTALI” NON DEVONO PIÙ ESSERE ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - Risoluzione 13 febbraio 2013, n. 11/E
(Agenzia delle Entrate )
I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate; pertanto i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”, come invece previsto dall’art. 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. La norma prevede infatti l’obbligo di allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” al fine di consentire l’esatta identificazione degli immobili dichiarati. Alla luce della normativa sopravvenuta, che semplifica i rapporti tra Fisco e contribuente, e in considerazione del fatto che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate che ricevono le dichiarazioni di successione possono accedere (tramite il Sistema Informatico) all’applicazione “SISTER”, il citato obbligo deve ritenersi venuto meno. Si ricorda, per completezza, che il sistema “SISTER” consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali.


IVA ALL'IMPORTAZIONE, DAL 28 MARZO OPERATIVE LE NUOVE REGOLE SULLA RISCOSSIONE COATTIVA - Nota 1° febbraio 2013, n. 12035
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli )
In materia di Iva all'importazione, le nuove regole introdotte dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, saranno operative dal 28 marzo 2013. Lo ha precisato una Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la quale si ricorda che gli atti di accertamento emessi dalla medesima per il recupero di risorse proprie tradizionali e dell’Iva all’importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente; decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione degli importi richiesti, in deroga alle norme sull'iscrizione a ruolo, è affidata agli agenti della riscossione. Le modalità della procedura sono illustrate nel Provvedimento del Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21 gennaio 2013, n. 3204 R.U., entrato in vigore il 28 gennaio scorso.

LAVORO

FORMAZIONE: APPRENDIMENTO PERMANENTE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, IL DECRETO È IN G.U. - D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13
(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013 )
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 4, commi 58 e 68, della riforma del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92) introduce la nuova disciplina sull'apprendimento permanente e sulla certificazione delle competenze, stabilendone gli standard minimi di servizio. Per “apprendimento permanente” si intende “qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale”. La “certificazione delle competenze” è invece la procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali ed informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato. Al fine di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, l'art. 8 del provvedimento istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 4, comma 67, della richiamata L. n. 92 del 2012.

DAL 1° LUGLIO 2013 SOLO ONLINE LE DENUNCE/COMUNICAZIONI DI INFORTUNIO - Comunicato Stampa 11 febbraio 2013; Nota 22 gennaio 2013
(Inail )
L'Inail comunica che sono disponibili la nuova versione della procedura relativa all'invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio e il modello 4 bis Prest. (che sostituisce i precedenti 4 Prest. e 117 Prest.). In particolare, con una Nota del 22 gennaio scorso vengono forniti chiarimenti in merito al nuovo modello unificato da utilizzare per la denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica. Si ricorda che il D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) ha previsto in capo ai datori di lavoro l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Inail la comunicazione a fini statistici e informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico, nonché la denuncia a fini assicurativi degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico. Ai sensi del D.P.C.M. 22 luglio 2011, poi, a decorrere dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica.

TFR, DAL 6 AGOSTO 2013 SOLTANTO ONLINE LE DOMANDE DI INTERVENTO DEL FONDO DI TESORERIA - Circolare 7 febbraio 2013, n. 21
(Inps )
A decorrere dal 6 agosto 2013, terminato il periodo transitorio, la dichiarazione di incapienza da parte delle aziende per l’intervento diretto di pagamento ai lavoratori del Tfr dal Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica, attraverso il sito dell'Inps oppure inviando un file telematico XML. Per informazioni è possibile chiamare il numero 803164.

AL TIROCINANTE SPETTA UN'INDENNITÀ MINIMA DI 300 EURO - Comunicato Stampa 6 febbraio 2013
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
Lo scorso 24 gennaio è stato siglato l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee guida in materia di tirocini”. Allo scopo di prevedere standard minimi uniformi dell'istituto. In particolare, l'accordo prevede che: il tirocinante ha diritto a un'indennità minima di 300 euro; il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; i tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.

PREVIDENZA

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA, CONFERMATA PER IL 2012 LA MISURA DELL’11,50 PER CENTO - Circolare 18 febbraio 2013, n. 28
(Inps )
L’Inps riepiloga la normativa dettata in merito alla riduzione contributiva nel settore edile, fornendo altresì indicazioni alle aziende che non hanno presentato la relativa istanza nel 2012. La riduzione introdotta dall’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, convertito con modifiche dalla L. n. 341 del 1995, consiste in una riduzione sui contributi dovuti (nella misura dell’11,50 per cento) per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Ai sensi del D.M. 30 ottobre 2012, la predetta riduzione è stata confermata per il 2012 nella citata misura dell’11,50 per cento.

LE REGOLE PREVIDENZIALI PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA - Circolare 12 febbraio 2013, n. 27
(Inps )
L’Inps riepiloga la normativa previdenziale riservata ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della “Riforma Dini” (L. 8 agosto 1995, n. 335). Si precisa in particolare che:

a)       a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 57, della L. 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art. 46-bis, comma 1, lettera g), del D.L. n. 83 del 2012, per tali soggetti, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per il 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. Per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria si applica anche l’ulteriore aliquota contributiva (prevista dall’art. 59, comma 16, della L. n. 449 del 1997), nella misura dello 0,72 per cento;
b)       si conferma la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi (salvo il caso di associazione in partecipazione), mentre per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere è totalmente a carico dei medesimi;
c)       i contributi devono essere versati dal committente con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (per i professionisti, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi);
d)       le aliquote del 27,72 e del 20 per cento si applicano con riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per il 2013 è pari a 99.034 euro;
e)       le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente, in forza del principio di cassa “allargato”, per il quale si rinvia alla Circolare Inps 8 gennaio 2002, n. 10;
f)        per il 2013, ai fini dell’accredito contributivo il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 233 del 1990, è pari a 15.357 euro.

FISSATA LA MISURA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI COMMERCIANTI E ARTIGIANI - Circolare 8 febbraio 2013, n. 24
(Inps )
Per il 2013, le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, sono pari al 21,75 per cento. Ai sensi dell’art. 24, comma 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le predette aliquote devono essere incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24 per cento. Anche per quest'anno, comunque, si applica l’art. 59, comma 15, della Finanziaria 1998 (L. 27 dicembre 1997, n. 449), che prevede la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti con più di 65 anni (sul punto, si richiamano le Circolari Inps 17 marzo 1998, n. 63, 29 luglio 1998, n. 175 e 15 febbraio 1999, n. 33, nonché il Messaggio 5 dicembre 2012, n. 20028). Per i coadiuvanti e i coadiutori sotto i 21 anni, invece, continua ad applicarsi l’art. 1, comma 2, della L. 2 agosto 1990, n. 233. Si fa presente, peraltro, che alla predetta aliquota sono da aggiungere: per i commercianti, lo 0,09 per cento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; per i commercianti e gli artigiani, un contributo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488). Si ricorda infine che i contributi devono essere versati con il modello F24 entro: a) il 16 maggio, il 20 agosto, il 18 novembre 2013 e il 17 febbraio 2014, per le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; b) entro i termini previsti per il pagamento dell'Irpef, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

REQUISITI CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA, CHIARIMENTI SULLE DEROGHE EX L. 503/1992 - Circolare 1° febbraio 2013, n. 16
(Inps )
L'Inps fornisce chiarimenti in merito al requisito contributivo richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia per particolari categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (le cui novità sono state illustrate con la Circolare Inps n. 65 del 1995). In particolare, per tali soggetti è sufficiente un’anzianità minima contributiva di 15 anni (e non di 20), fermo restando il limite relativo all’età pensionabile, uguale alla generalità dei lavoratori. Si ricorda al riguardo che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, come regola generale, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 20 anni (sul punto si rinvia alle Circolari Inps 14 marzo 2012, nn. 35, 36 e 37).


PROFESSIONISTI

PROFESSIONI: PUBBLICATI MODELLI E ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL MISE DEI "SENZ'ALBO" - Notizia di Stampa 19 febbraio 2013
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito, www.sviluppoeconomico.gov.it, le istruzioni e i modelli da compilare per iscriversi all'elenco delle associazioni professionali che dichiarano di avere i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 4/2013. L’elenco ha finalità esclusivamente informative e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo scopo è quello di portare a conoscenza degli utenti e degli stessi professionisti elementi utili sulle organizzazioni che riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA PER IL PROFESSIONISTA ATTESTATORE - Circolare 11 febbraio 2013, n. 30/IR
(IRDCEC )
L'IRDCEC, intervenendo sul ruolo del professionista, ha chiarito che gli incarichi per l'attestazione dei concordati o dei piani di ristrutturazione, come previsti dalla legge fallimentare, possono essere assunti anche dalle società tra professionisti. Le significative modifiche dell'art. 33 del D.L. n. 83/2012 apportate alla L.F. nella parte relativa alla composizione negoziale della crisi d'impresa hanno comportato il riconoscimento della centralità del ruolo del professionista attestatore, chiarendo alcuni dubbi interpretativi che avevano animato il dibattito sui nuovi istituti post riforma della L.F. Ne è conseguita la qualificazione dell'attestatore come professionista indipendente, la previsione della responsabilità penale dello stesso e l'espressa inclusione della veridicità dei dati nei contenuti delle attestazioni.

IN G.U. I REQUISITI PER GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA - D.M. 28 dicembre 2012, n. 256
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che detta le condizioni e i requisiti richiesti agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Ai sensi dell'art. 128-quater, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo Testo Unico, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane Spa. Per la definizione di “servizi di pagamento” si rinvia all'art. 1, comma 1, lettera b), e all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.


SOCIETÀ

COMMESSE NATO, STABILITI I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL’ELENCO - Comunicato Stampa 18 febbraio 2013
(Ministero dello Sviluppo Economico )
Con la Circolare n. 1 del 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i requisiti richiesti e le modalità di iscrizione nell’apposito elenco per le imprese che intendono partecipare alle gare di appalto relative alle commesse Nato. I settori per i quali è possibile chiedere l’iscrizione sono i seguenti: sistemi di comando, controllo, comunicazioni, computer, informazione, sorveglianza, identificazione; costruzioni di infrastrutture civili; trasporto e magazzinaggio. Le domande devono essere presentate al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività (DGPIC) Divisione VIII via Molise (cap 00187) Roma.

IMPRESE, L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PRENDE FORMA - Comunicato Stampa 15 febbraio 2013
(Governo )
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale a carico delle aziende e modifica della disciplina relativa all'autorizzazione unica ambientale (AUA) ed agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale: è quanto prevede un provvedimento varato in via definitiva venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione unica ambientale introdotta dal D.L. n. 35 del 2012 al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le Pmi sostituisce ben sette procedure, tra le quali, ad esempio, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la documentazione previsionale di impatto acustico. L'AUA si chiede in via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive.

IMPRESA: I REQUISITI RICHIESTI PER LO STATUS DI IMPRESA “LEGALE” - Comunicato Stampa 4 febbraio 2013
(Ministero dell’Interno )
Per ottenere il riconoscimento di impresa “legale” certificato da apposite stelline (da una a tre) le aziende interessate devono aver raggiunto nell’esercizio precedente un fatturato di almeno due milioni, e presentare un’istanza in via telematica. I requisiti, dettagliatamente indicati nel Regolamento approvato con la Delibera Agcom 14 novembre 2012, n. 24075, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, sono numerosi: dichiarazione dell'imprenditore di non aver ricevuto sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la Pa; dichiarazione di non aver subito condanne né procedimenti in corso per reati di mafia; assenza di condanne in capo all’impresa per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro e per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti. Il riconoscimento dura due anni ed è rinnovabile su richiesta dell’azienda.

TRIBUTI LOCALI

TARES, PUBBLICATI IL MODELLO DEL TIPO DI REGOLAMENTO E LE LINEE GUIDA - Comunicato Stampa 7 febbraio 2013
(Dipartimento delle Finanze )
Pubblicato il modello-tipo di regolamento relativo alla Tares, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi introdotto dall’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si ricorda che il tributo in esame è dovuto per il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per “locali” si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato (o su tre lati) verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Le “aree scoperte” sono invece sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi. Sono invece escluse dalla Tares le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (come i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi) e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano comunque esonero o riduzione del tributo. Pubblicate inoltre le linee-guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe.

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