La Legge di Stabilità 2014 ha consentito ai
contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le
cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare
dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.
La previsione riguarda,
tuttavia, soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati
ad Equitalia per la riscossione, entro il 31 ottobre 2013.
L’agevolazione
Coloro che sono interessati alla nuova agevolazione,
dovranno attivarsi per valutare la loro situazione e comprendere quale può
essere l’effettivo risparmio, qualora si provveda al pagamento nei termini e in
un’unica soluzione.
A tal fine si consiglia sempre di chiedere gli
opportuni chiarimenti agli sportelli di Equitalia.
In ogni caso, è possibile dire che rientrano
nell’agevolazione le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente
agli interessi di mora, anche le entrate non erariali, come il bollo dell’auto
e le multe per violazione al codice della strada, elevate da Comuni e
Prefetture.
Restano, invece, escluse le somme dovute per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti
dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da
Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (al
fine di verificare quali sono gli enti ammessi, si consiglia di analizzare l’elenco
disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).
Come anticipato nello schema appena esposto,
l’agevolazione è in alcuni casi estesa agli interessi per la ritardata
iscrizione a ruolo, mentre in altri è limitata agli interessi di mora.
La definizione agevolata è applicabile anche in
presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni
particolari.
In occasione dell’ultimo appuntamento Telefisco,
Equitalia ha altresì chiarito che possono rientrare nella sanatoria anche le
somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo e
secondo grado, nonché le somme iscritte a seguito di liquidazione e controllo
formale delle dichiarazioni dei redditi.
IL
CASO
Ho già richiesto una rateazione e sto regolarmente
provvedendo ai pagamenti. Posso accedere al beneficio in oggetto?
Si, la definizione
agevolata non è preclusa in presenza di rateazione.
È possibile fruire della definizione agevolata
anche nel caso in cui sia stata impugnata la cartella di pagamento.
Tuttavia, in questo caso, è da prestare moltissima attenzione al fatto che, se
il ruolo reca l’intera pretesa, oggetto del giudizio tributario pendente, deve
ritenersi cessata la materia del contendere.
IL
CASO
In pendenza di giudizio tributario di primo grado,
ho deciso di beneficiare della definizione agevolata per le somme iscritte
provvisoriamente a ruolo (iscrizione provvisoria di un terzo in pendenza di
giudizio). Potevo farlo? Si ritiene cessata la materia del contendere?
Se risultassi vittorioso in giudizio, come posso
chiedere il rimborso delle somme?
Si, anche in questo
caso è possibile fruire della definizione agevolata dei ruoli, ed essendo il
pagamento solo parziale, non si intende cessata la materia del contendere.
Tuttavia, così come
chiarito da Equitalia, in occasione dell’ultimo appuntamento Telefisco, le somme pagate per beneficiare della
definizione agevolata, non possono mai essere rimborsate.
Infatti, “se il contribuente esercita la facoltà di
aderire alla definizione agevolata, la scelta va considerata definitiva e
immodificabile”.
Il pagamento
Chi volesse beneficiare dell’agevolazione, dovrà
provvedere all’integrale pagamento del residuo del debito, dell’aggio, delle
spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate, entro il 28 febbraio 2014.
È possibile effettuare il versamento presso
tutti gli sportelli di Equitalia, nonché negli uffici postali tramite
bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da”, la
dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014” .
Inoltre, per la corretta ricezione del pagamento,
si consiglia di utilizzare un bollettino F35 completo di codice fiscale, per ognuna
delle cartelle/avvisi, che si vuole pagare in forma agevolata.
Equitalia invierà entro il 30 giugno, mediante
posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti
che avranno pagato correttamente nei termini previsti.
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